Notifica valida con avviso di ricevimento della raccomandata

La notifica a mezzo posta è valida se dinanzi al giudice viene esibito l’avviso di ricevimento della raccomandata non essendo sufficiente una semplice dichiarazione dell’ufficio postale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5 settembre 2012 numero 14861, ha affermato che se l’ufficio non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento ciò determina omissione della notifica e la conseguente nullità dell’atto notificato. Notifica in ambito tributario. La procedura di notifica degli atti è disciplinata dagli articoli 137 e ss. c.p.c., come indica l’articolo 16, comma 2, decreto numero 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, il quale riproduce il contenuto dell’articolo 60, comma 1, lett. a , d.p.r. numero 600/1973. La notifica può avvenire a mezzo dell'ufficiale giudiziario, possono essere effettuate, ove richieste dall'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione. Le notifiche, inoltre, devono essere eseguite al domicilio eletto presso lo studio del commercialista se lo studio è nel domicilio fiscale del cittadino. Infatti, nel caso di elezione di domicilio da parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, il fisco deve eseguire la notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio eletto Cass. numero 6114/2011 . In alternativa alla procedura di notifica cd. “brevi manu”, le parti processuali possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Deve essere garantita la conoscibilità degli atti. A corollario di quanto sopra precede, si evidenzia che l’amministrazione finanziaria, in virtù del principio generale contenuto nell’articolo 6 l. numero 212/2000 statuto del contribuente «deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati». Tale disposizione infatti, al primo comma, prevede l’effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché siano applicabili le norme in materia di notifica. Da quanto precede emerge che, con lo statuto, il legislatore ha voluto affermare che a tutti gli atti dell’amministrazione diretti al contribuente deve essere garantito il più alto grado di conoscibilità. Il caso. Una società del nord proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale emessa dall’ufficio ai fini Irpeg per l’anno 1998 eccependo la legittimità della notifica, non impugnando comunque il prodromico avviso di accertamento. I giudici di merito hanno respinto il ricorso affermando che la notifica era avvenuta in modo conforme alla legge. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’ufficio non era stato in grado di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica dell’accertamento. L’avviso di ricevimento della raccomandata è l’unico documento che attesta l’avvenuta notifica a mezzo posta. La S.C. ha ritenuto che in tema di notificazione a mezzo posta l’unico documento che attesta la consegna dell’atto impositivo al destinatario è l’avviso di ricevimento della raccomandata e l’onere di esibirlo in giudizio tale grava sulla parte notificante. Alla mancanza di tale adempimento non si può supplire esibendo atti equipollenti quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell’ufficio postale. La validità della procedura di notifica è assicurata attraverso il rispetto di una serie di atti che devono rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale notificato poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente impugnando solo l’atto consequenziale notificatogli cartella di pagamento facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato accertamento . Spetterà al giudice di merito verificare la scelta del contribuente con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del diritto di notifica per pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano decorsi , nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza o no di tale pretesa Cass. numero 13639/2010 . La giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario, atteso che l’avviso di ricevimento di cui all’articolo 149 c.p.c. è l’unico documento idoneo attestante l’avvenuta consegna Cass., numero 9111/2012 Trib di Roma , 8 sez Civ., numero 10214/2012 . Notifica nulla? La notifica di un atto a mezzo posta per essere validamente compiuta deve contenere, a pena di nullità, anche l’avviso di ricevimento della raccomandata. Pertanto se la notifica non viene eseguita nel rispetto di tutte le condizioni, ivi compresa, la prova documentale dell’avvenuta notifica avviso di ricevimento , è nulla e l’invalidità si estende anche all’avviso di accertamento.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 giugno – 5 settembre 2012, numero 14861 Presidente Merone – Relatore Virgilio Fatto e diritto Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. La Copistampa s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia numero 10/06/07, depositata il 12 marzo 2007, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente - per IRPEG relativa all'anno 1998 - a seguito dell'omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento. Il giudice a quo ha respinto l'eccezione della contribuente di mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, osservando che l'invio della raccomandata contenente l'avviso di accertamento è stato seguito dall'ufficio postale di Sesto San Giovanni la raccomandata risulta spedita il 10.11.03 come da comunicazione rilasciata dall'Ente Poste e dal talloncino contenente il numero della raccomandata medesima inoltre, ha rilevato che la cartella conteneva tutti gli elementi necessari per individuare l'avviso di accertamento, talché l'appellata ben avrebbe potuto venire a conoscenza del contenuto del medesimo con specifica richiesta all'Ufficio . L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 2. Con il primo motivo di ricorso si pone il quesito se, nell'ipotesi di mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'avviso di accertamento, tale notifica debba considerarsi invalida e conseguentemente debba dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell'avviso di accertamento . Il motivo è manifestamente fondato con assorbimento del secondo , sulla base dei seguenti principi a in tema di notificazioni a mezzo posta. quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non dell'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, numero 655, articolo 8 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale Cass. nnumero 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010 b poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa Cass., Sez. unumero , numero 5791 del 2008 . 3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rilevata preliminarmente l'inammissibilità del controricorso per tardività, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto ivi richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente che, mentre si ravvisano giusti motivi anche in considerazione dell'epoca in cui si è formata la giurisprudenza sopra richiamata per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l'intimata va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.