La clausola con cui si indica un foro competente non è «condizione generale di contratto»: non deve essere specificamente approvata

Pertanto, il Giudice del procedimento di opposizione deve pronunciare sentenza dichiarando l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la conseguente nullità dello stesso e la sua revoca.

Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza numero 4451 del 2 luglio 2013, concentrandosi su una rilevante questione attinente la competenza del giudice in presenza di una clausola che stabiliva un foro convenzionale. La vicenda. Il Tribunale di Torino aveva ingiunto ad una società per azioni di pagare ad una società a responsabilità limitata ricorrente una certa somma. Quest’ultima aveva ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria attività a favore della società per azioni, la quale ha proposto opposizione. Il Giudice Istruttore non aveva concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, r reputa fondata sia l’eccezione di incompetenza per territorio sia l’eccezione di prescrizione. L’eccezione di incompetenza per territorio. La società per azioni eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale piemontese ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, sussistendo la competenza esclusiva del Tribunale di Milano domandando, per l’effetto, di revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace. La s.p.a. sosteneva che i rapporti tra le parti in causa erano regolati dal contratto in forza del quale lei stessa aveva incaricato la s.r.l. di individuare e segnalare i soggetti interessati alla conclusione di affari e/o alla stipulazione di accordi di collaborazione commerciale e/o operativa. Sugli affari conclusi a seguito di specifica segnalazione della s.r.l., ed a seguito dell’incasso della s.p.a. del proprio credito, quest’ultima avrebbe riconosciuto una determinata provvigione sulle somme incassate. Nello stesso contratto, le parti avevano espressamente pattuito che per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico sarebbe stato esclusivamente competente il Foro di Milano, indicandolo, quindi, per iscritto e con carattere di esclusività, come foro convenzionale. Il quadro normativo. Al fine di meglio comprendere la questione oggetto della controversia in esame, giova ricordare che l’articolo 28 c.p.c., stabilisce che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nnumero 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge». Inoltre, il successivo articolo 29 c.p.c., prescrive che «L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito». La clausola di competenza è una condizione generale del contratto? Sebbene, la parte convenuta ritenesse che la predetta clausola di competenza fosse invalida, in quanto era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai sensi degli articolo 1341 e 1342 c.c., il Tribunale piemontese afferma che il negozio in specie non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, in quanto è il risultato di precedenti incontri e colloqui intervenuti tra le parti. Quindi, la clausola non assume natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere usato per una pluralità di rapporti, e, dunque, è valida. Tale assunto, del resto, è confermato da un precedente arresto di legittimità, in forza del quale l’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari cfr. in tal senso Cass. numero 8407/1996 . La stessa pronuncia, ha peraltro precisato che il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola compromissoria, deve ritenersi soddisfatto anche quando il documento negoziale rinvii, facendolo proprio, al patto incluso in altro contratto intervenuto per iscritto tra le medesime parti, pur senza riproporlo materialmente. L’incompetenza deve essere dichiarata con sentenza o con ordinanza? La sentenza in esame si concentra poi su una questione collegata posto quindi che, essendo valida la clausola del contratto con cui si indica un foro convenzionalmente competente, il Giudice del procedimento di opposizione deve pronunciare sentenza o ordinanza? In proposito, occorre affermare che in ipotesi di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo. In merito, è opportuno considerare che in forza dell’articolo 279, comma 1, c.p.c. nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 numero 69, il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica «pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza», nel qual caso «se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa». Tuttavia, tale norma non si applica nell’ipotesi, come nella fattispecie esaminata dal Trib. di Torino, di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo. Il Giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza, la nullità del decreto e la sua revoca. In proposito, l’orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente afferma che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex articolo 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., non configurandosi estinzione rispetto all'esito di definizione del giudizio di opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente in proposito, cfr. ex multis, Cass. numero 11748/2007 Cass. numero 15720/2006 . Pertanto, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente. In caso di incompetenza il Giudice del procedimento di opposizione deve pronunciare sentenza. Ora, risulta evidente che la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza. Alla stessa conclusione è pervenuta la stessa Cassazione, più recentemente, anche dopo la su menzionata novella della Legge 18 giugno 2009 numero 69, affermando che «la previsione della forma terminativa dell’ordinanza, di cui al novellato articolo 279 c.p.c., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto» Cass. numero 14594/2012 . In conclusione, accogliendo l’eccezione dell’attore – opponente, deve essere, pertanto, dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano e quindi si dichiara nullo il decreto ingiuntivo stesso, che deve essere revocato.

Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza 17 giugno - 2 luglio 2013, numero 4451 Giudice Edoardo Di Capua Motivi in fatto ed in diritto della decisione 1. Premessa. 1.1. La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 numero 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. numero 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario numero 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009 , che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato articolo 132, 2° comma, numero 4 c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”. Inoltre, trova applicazione anche il novellato articolo 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4 , del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue 1.2. Su ricorso depositato dalla società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R., il Tribunale di Torino, con decreto numero 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, ha ingiunto alla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.563,80=, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende. Come si legge nel ricorso, la EFFE MARKET S.R.L. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria attività a favore della società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A., come da fattura numero 9 del 09.02.2009 di Euro 11.127,60=, onorata soltanto attraverso un acconto di Euro 5.563,80=. 1.3. Con atto di citazione notificato in data 9.12.2012, la società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. V. C., ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.4. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta-opposta società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R., depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.5. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex articolo 183 c.p.comma la parte convenuta-opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’articolo 183, 6° comma, c.p.comma ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze. 1.6. Con Ordinanza datata 17.04.2012 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondata sia l’eccezione di incompetenza per territorio sia l’eccezione di prescrizione proposte dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A. ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’articolo 183, 6° comma, c.p.c. 1 un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte 2 un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali 3 un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. 1.7. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 12.10.2012, sciogliendo la predetta riserva, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rilevando che la decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio e/o sull’eccezione di prescrizione proposte dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A., avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell’articolo 187, 2° comma, c.p.comma 1.8. Infine, all’udienza in data 08.03.2013 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’articolo 190 c.p.c., così come previsto dall’articolo 281-quinquies 1° comma c.p.c 2. Sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice-opponente. 2.1. Come si è detto, la parte attrice-opponente società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A. ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, sussistendo la competenza esclusiva del Tribunale di MILANO chiedendo, per l’effetto, di revoC. e/o dichiararlo nullo e/o inefficace. La suddetta eccezione proposta dalla parte attrice-opponente risulta fondata e meritevole di accoglimento. 2.2. Invero, l’attrice-opponente ha documentalmente provato che i rapporti tra le attuali parti in causa erano regolati dal contratto in data 03.05.2007, in forza del quale la società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A. aveva incaricato la società EFFE MARKET S.R.L. di individuare e segnalare i soggetti interessati alla conclusione di affari e/o alla stipulazione di accordi di collaborazione commerciale / operativa con la prima sugli affari conclusi a seguito di specifica segnalazione della società EFFE MARKET S.R.L., ed a seguito dell’incasso della società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A. del proprio credito, quest’ultima avrebbe riconosciuto una provvigione del 3 % sulle somme incassate per il settore bonifiche e del 2 % per il settore energie alternative fotovoltaico , salvo diverse pattuizioni da definirsi congiuntamente e per iscritto cfr. la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub docomma 2 . 2.3. Ciò chiarito, ai sensi dell’articolo 6 del citato contratto, le attuali parti in causa avevano espressamente pattuito la seguente clausola “Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico qui proposto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano” Dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 28 e 29 c.p.comma . Invero, l’articolo 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente quanto segue “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nnumero 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”. Inoltre, l’articolo 29 c.p.c., sotto la rubrica “Forma ed effetti dell'accordo delle parti”, prevede poi quanto segue “L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”. Nel caso di specie, come si è detto, le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale”, per iscritto e con carattere di esclusività. 2.4. La parte convenuta-opposta ha evidenziato che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 1341 e 1342 c.comma . Per tale ragione, la parte convenuta-opposta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della predetta clausola inserita nel contratto 03.05.2007 che prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico proposto con il predetto contratto. In realtà, come correttamente osservato dalla parte attrice-opponente, il predetto contratto non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, essendo il risultato di precedenti incontri e colloqui intervenuti tra le parti. Ciò si evince, innanzitutto, dal seguente preambolo dello stesso documento “Facciamo seguito ai colloqui precedentemente intercorso, per formularle la seguente proposta” cfr. sempre la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub docomma 2 . In secondo luogo, ciò si evince dalla e.mail del 20.04.2007 prodotta dalla stessa convenuta-opposta sub docomma 16 , con allegata la “bozza del contratto”, da cui si vince che il contratto poi concluso in data 03.05.2007 era stato il risultato di una contrattazione intervenuta tra le parti sulla predetta bozza, alla quale erano state apportate modifiche. Dunque, la clausola in questione non riveste natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti. Del resto, non possono ammettersi le prove per testi dedotte dalla parte attrice-opponente in memoria ex articolo 183, 6° comma, numero 2 , c.p.c., datata 27.07.2012, depositata in data 30.07.2012 sui capi da 1 a 10 , vertendo - il capo 1 su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica - il capo 2 su circostanza in parte valutativa ed in parte generica - il capo 3 su circostanza in parte valutativa ed in parte generica - il capo 4 su circostanza negativa, in parte valutativa ed in parte generica - il capo 5 su circostanza in parte valutativa ed in parte generica - il capo 6 su circostanza in parte valutativa ed in parte generica - il capo 7 su circostanza in parte valutativa ed in parte generica. Ciò chiarito, l’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari cfr. in tal senso Cass. civile , sez. I, 24 settembre 1996, numero 8407 in Giust. civ. Mass. 1996, 1303 nel caso di specie, si trattava di un clausola compromissoria . 2.5. Ora, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo. E’ ben vero che, ai sensi dell’articolo 279, 1° comma, c.p.comma nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 numero 69 , il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica cfr. articolo 281 bis c.p.c. “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”. Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo. § Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente cfr. sul punto Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, numero 11748 Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, numero 11748 Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 numero 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, numero 15720 Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, numero 15694 Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, numero 13353 Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, numero 21297 Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, numero 23491 Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, numero 10981 Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, numero 5310 Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, numero 656 Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, numero 2843 Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, numero 1584 . Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza. § Inoltre, la tesi in esame è già stata seguita anche dalla Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla predetta modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 numero 69, in motivazione ha affermato testualmente quanto segue “Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione dell’articolo 279 cod. procomma civ., giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anzichè con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 46 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile , che ha sostituito il citato articolo 279, comma 1 e modificato il numero 1 del comma 2 - è infondato infatti, la previsione della forma terminativa dell’ordinanza, di cui al novellato articolo 279 cod. procomma civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, numero 14594 . § Infine, si deve osservare che la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale di Torino “Nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 69/2009, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo” cfr. in tal senso Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 numero 32568/09 in “Altalex” on line Massimario numero 39/2010 sul sito www.altalex.com e rinvenibile al seguente link http //www.altalex.com/index.php?idnot=51144 in “Il Caso.it” on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.ilcaso.it e rinvenibile al seguente link http //www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2407.php in “Diritto & amp Giustizia” on line sul sito www.dirittoegiustizia.it -arretrato del 6.10.2010- . 2.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall’attore-opponente - dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO - per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato - infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell’articolo 50 c.p.comma . 2.7. Tenuto conto dei rilievi svolti, restando assorbite e superate le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti. 4. Sulle spese processuali. In virtù del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell’articolo 9 D.L. numero 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 numero 140 pubblicato sulla G.U. numero 195 del 22.08.2012 . Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio di liquidazione previsto nello scaglione “fino ad Euro 25.00,00”, rispettivamente, per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria. P.Q.M. Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al numero 34188/11 R.G. promossa dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & amp AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. V. C. parte attrice-opponente contro la società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R. parte convenuta-opposta , nel contraddittorio delle parti 1 Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l’effetto 2 Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino numero 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, che revoca. 3 Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO. 4 Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., a rimborsare a parte attrice-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 2.228,48= di cui Euro 2.100,00 per compensi ed il resto per spese oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.