L’incensuratezza non basta per l’applicazione delle attenuanti generiche

In relazione al reato di guida senza patente, l’incensuratezza dell’imputato non può essere l’unico fondamento per il riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28810, depositata il 5 luglio 2013. Condanna all’ammenda pecuniaria. Un imputato è stato condannato alla sola ammenda pecuniaria in relazione al reato di guida senza patente. Il procuratore generale ha censurato la sentenza per avere il giudice a quo riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche a favore dell’imputato sul solo presupposto dello stato di incensuratezza dello stesso, in violazione dell’art. 62- bis c.p., ai sensi del quale l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’assenza di precedenti condanne non può essere l’unico fondamento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto il Tribunale ha applicato la pena dell’ammenda, ritenendo sussistente il ricorso di circostanze attenuanti generiche sulla base del solo presupposto costituito dall’ assoluta incensuratezza dell’imputato, e pertanto, in ragione della sola assenza di precedenti condanne subite dal reo, in aperta violazione con quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 62- bis c.p. Per gli Ermellini, l’evidente violazione di legge in cui è incorso il giudice a quo nel riscontrare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche in ragione della sola assenza di precedenti condanne per altri reati da parte dell’imputato, impone il riconoscimento del carattere illegale dei criteri di determinazione della pena applicata a carico dello stesso. Pertanto la sentenza è stata annullata con il contestuale rinvio al Tribunale ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 giugno - 5 luglio 2013, n. 28810 Presidente D’Isa – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza resa in data 21.5.2009, il tribunale di Napoli ha condannato V B. alla pena di Euro 1.600,00 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente commesso dall'imputato in omissis . Avverso tale sentenza, ha proposto appello il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato sul solo presupposto dello stato di incensuratezza dello stesso, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 62-bis c.p., ai sensi del quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con nota in data 12.2.2013, il presidente della corte d'appello di Napoli, rilevata l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha trasmesso gli atti a questa corte di cassazione per l'esame del ricorso. Considerato in diritto 2. - Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata in questa sede, il tribunale di Napoli ha applicato, a carico del B. , la pena dell'ammenda richiamata in narrativa ritenendo sussistente il ricorso di circostanze attenuanti generiche sulla base del solo presupposto costituito dall’ assoluta incensuratezza dell'imputato, e pertanto, in ragione della sola assenza di precedenti condanne subite dal B. , in aperta violazione di quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 62-bis c.p., nella formulazione già vigente all'epoca della commissione del reato oggetto d'esame. L'evidente violazione di legge in cui è incorso il giudice a quo nel riscontrare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche in ragione della sola assenza di precedenti condanne per altri reati da parte dell'imputato, impone il riconoscimento del carattere illegale dei criteri di determinazione della pena applicata a carico dello stesso ciò che impone il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con il contestuale rinvio al tribunale di Napoli ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, annulla l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Napoli.