Si passa ai fatti: già in vigore il decreto del fare

Il D.L. n. 69/2013 – pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 Suppl. Ord. n. 50 – recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia , contiene rilevanti novità che svariano dalla reintroduzione della mediazione obbligatoria a misure sulla riscossione e la rateazione dei tributi, dal rafforzamento dei fondi per le PMI alla semplificazione degli adempimenti formali per i datori di lavoro.

86 articoli per rilanciare l’economia italiana. Questo l’obiettivo del decreto del fare, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 6 giorni più tardi, il 21 giugno 2013. Nel titolo III del decreto vengono sancite le Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile , il cui scopo è quello di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza art. 62, d.l. n. 69/2013 . Giudici ausiliari per smaltire gli arretrati Sul versante organizzativo, è previsto dall’art. 63 all’art. 72 l’arruolamento di 400 giudici ausiliari – per la durata di 5 anni, prorogabile per non più di 5 - per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di appello. ma anche neo laureati. Il decreto, infatti, all’art. 73, stabilisce che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i 28 anni di età, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di 18 mesi. Tuttavia, lo svolgimento dello stage – viene precisato al comma 8 dell’art. 73 - non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi . Semplificazione della motivazione della sentenza civile. L’art. 79 del decreto del fare modifica le disposizioni in merito alla semplificazione della motivazione della sentenza civile. In particolare, sono stati sostituiti il primo e il secondo comma del’art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile con un unico comma La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione . Mediazione civile e commerciale ad ampio spettro. Con una serie di modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, torna in gioco la mediazione obbligatoria civile art. 84 l’obiettivo è di alleggerire la giustizia di circa un milione di processi nell’arco di un lustro. Rispetto alla vecchia formulazione su cui era intervenuta la Consulta con la sentenza n. 272/2012 , si esclude dall’applicazione l’area delle controversie derivanti da danni causati da veicoli e natanti. Rimangono, invece, nel novero le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Un incontro preliminare servirà alle parti per verificare con il professionista la sussistenza o meno della possibilità di addivenire alla mediazione. Come detto, però, il decreto non contiene solo misure in materia di giustizia. Assicurare un ampio accesso al credito da parte delle PMI. Le disposizioni contenute nel D.L. n. 69/2013 mirano a migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex art. 2, comma 100, lett. a , legge n. 662/1996. Tra le misure previste, l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria con riferimento alle anticipazioni di credito, la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione per l’accesso al Fondo, incentivi di cinque miliardi di euro per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature in ossequio alla Raccomandazione 2003/361/CE . Incremento del numero di rate. Il D.L. apre alla possibilità per il contribuente di aumentare sino a 120 rate mensili la rateazione, purché si trovi in stato di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica art. 52 . Viene parallelamente aumentato il numero di rate consecutive, da 2 a 8, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo non più divisibile. Abitazione principale quasi sempre impignorabile. Modificato l’art. 76, D.P.R. n. 602/1973, in base alla quale l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui procede supera la soglia dei 20mila euro. Laddove l’unico immobile del debitore sia adibito a sua abitazione principale, non è più pignorabile, salvo che non sia di lusso o classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9. Di norma, quindi, l’espropriazione immobiliare è possibile quando l’importo complessivo del credito supera 120mila euro. L’azione di esproprio può essere intrapresa se, dopo aver iscritto ipoteca, sono trascorsi sei mesi prima ne bastavano quattro senza che il debito sia stato estinto. Semplificazioni per il DURC. L'art. 31, d.l. del Fare modifica alcuni aspetti del Codice dei Contratti d.lgs. n. 163/2006 e del suo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 . Il documento unico di regolarità contributiva DURC , rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento DURC anche in formato elettronico. Sdoganata, poi, l’acquisizione d’ufficio del DURC – da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori – per via telematica, alleggerendo le imprese dal peso burocratico dell’adempimento tale acquisizione riguarda sia gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti o subappalti pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 codice degli appalti pubblici che il pagamento delle prestazioni. Più tempo per il versamento della Tobin Tax. All’art. 56 si prevede la proroga del temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Con le misure fissate allo 0,22 % transazione finanziaria realizzata over the counter e allo 0,12 % trasferimenti di titoli e strumenti partecipativi emessi da società sul territorio italiano , l’imposta dovrà essere versata entro il prossimo 16 ottobre 2013.

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