Processo eccessivamente lungo = equo indennizzo. Non può essere negato per il comportamento delle parti

La CEDU ribadisce il suo orientamento sulla Legge Pinto: l’eccesiva durata dei processi deve essere sempre risarcita, anche quando l’equo indennizzo è stato negato per il comportamento delle parti. Questo procedimento, compresa l’opposizione in Cassazione e le relative fasi esecutive, deve ragionevolmente concludersi entro 2 anni e mezzo. Fattispecie relativa al diritto all’indennizzo maturato prima della vigenza della l. n. 89/01.

È quanto chiarito dalla sentenza Salvatore ed altri v. Italia emessa dalla CEDU, sez. II, il 3 giugno 2014 che approfondisce ulteriormente i criteri di liquidazione dell’equo indennizzo. Il caso. I 6 ricorrenti lamentavano di non aver ricevuto alcun risarcimento ex L. n. 89/2001 per l’eccessiva durata delle cause principali (durate in media dai 4 anni ed 11 mesi ad oltre 13 anni) e dei relativi procedimenti per l’equo indennizzo. La CEDU ha condannato la lentezza della giustizia, liquidando i danni morali ai ricorrenti. Rigettate le altre doglianze. Quadro normativo e giurisprudenziale. Si rinvia a quanto già esplicato nelle note alle sentenze Bencivenga ed altri v. Italia, Ascierto e Buffolino v. Italia del 5/11/13, Quattrone v. Italia, Maffeis e De Nigris v. Italia del 26/11/13 e Limata ed altri v. Italia del 10/12/13: evidenziano che la Legge Pinto è adeguata a raggiungere i suoi fini, ma il risarcimento è insufficiente, chiarendo i parametri per calcolarlo, i termini entro i quali deve essere indefettibilmente saldato (6 mesi da quando la sentenza di accertamento è diventata esecutiva). Deve essere applicata alla luce del principio della immediata e diretta rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano della Cedu, della Convenzione di Nizza e della giurisprudenza della Corte stessa che ne costituisce parte integrante. La CEDU, poi, è tenuta a verificare la loro applicazione. Lo Stato ha l’obbligo di decidere le liti in tempi ragionevoli, così come individuati da queste norme e dalla giurisprudenza, attivandosi al fine di evitare che questa lentezza pregiudichi gli interessi delle parti. Questi principi sono stati confermati dai casi Di Salute v. Italia del 24/6/04, Cocchiarella v. Italia del 2006 e Della Grotta e Corrado v. Italia del 5/6/07. Infine la CEDU e la S.C. hanno rilevato che l’indennizzo spetta anche se i ritardi sono imputabili alle parti (Di.Sa Fortore s.n.c. Diagnostica Medica v. Italia del 27/9/11). Processo concluso prima della vigenza della legge Pinto: spetta il risarcimento? Sì. Infatti la CEDU ha respinto le eccezioni del nostro Governo: tutte le procedure si erano concluse ben prima dell’approvazione e della vigenza della L. n. 89/01: era impossibile, perciò, proporre l’istanza di refusione entro i termini previsti dalla stessa. In ogni caso i ricorsi, come detto e come si evince dalla tabella allegata, erano stati tutti respinti, in entrambi i gradi di giudizio, perché infondati o per carenza del nesso causale col procedimento d’urgenza o «perché le persone giuridiche non possono subire danni non patrimoniali» ed i ricorrenti sono stati spesso condannati alle spese di lite. La L.432/01 ha prolungato i termini della norma transitoria dell’articolo 6 L. n. 89/01 sino al 18/4/02, perciò le loro richieste erano legittime. Ritardi nel decidere sull’equo indennizzo? Sono stati esclusi, anzi è stato evidenziato come la peculiare natura di questo rimedio, ritenuto efficacie, impedisca di fissare una durata standard come per il processo ordinario. Gli articolo 3 e 5 ter L. n. 89/01 prevedono che il ricorso deve essere definito entro 30 gg dal suo deposito, mentre l’opposizione al rifiuto in 4 mesi, stante la possibilità d’impugnare in Cassazione la relativa sentenza. Orbene le durate di 4 mesi, 9 mesi per un solo grado di giudizio e 14 mesi per due enunciate nel citato Cocchiarella e nei casi Riccardi Pizzati e Giuseppe Mostacciuolo v. Italia, entrambi del 26/3/06, sono state considerate rispettose del principio della tempestività al fine dell’efficacia del rimedio. Più recentemente nel caso Belperio e Ciarmoli v. Italia del 21/12/10 «ha ritenuto che il procedimento Pinto innanzi alla CDA, inclusa la fase esecutiva, in linea di principio, salvo casi eccezionali, non dovrebbe superare la durata di 1 anno e 6 mesi». Con tale giudizio, però, estende questo lasso di tempo a 2 anni e 6 mesi, comprensivi anche del gravame in Cassazione e della fase esecutiva. Nella fattispecie i giudizi, nel complesso, si erano conclusi in poco meno di 2 anni, perciò, rientrando in questo termine, non è stato derogato l’articolo 6 §;.1. Rimedio efficace anche se negato. Il diniego dell’indennizzo o la sua liquidazione inadeguata non lo privano della sua efficacia. Lo Stato, però, ha violato il menzionato onere di celerità e quindi l’articolo 6 §;. 1, legittimando così il diritto all’equo indennizzo del cittadino. Nella nostra ipotesi la CEDU ha riconosciuto danni morali per importi da €.1575 ad €.9000 che dovranno essere refusi entro tre mesi, scaduti i quali, sino all’effettivo pagamento, dovranno essere saldati anche gli interessi secondo i tassi della BCE aumentati del 3%. Rimborsati anche «le spese ed i costi sostenuti» per questo procedimento.

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