La legittimità dell'ordinanza è legata all'immediatezza del pericolo e non alla sua prevedibilità.
La fuoriuscita del gasolio dalla cisterna non è condizione sufficiente per far alloggiare in albergo, a spese del proprietario del gasolio fuoriuscito, i residenti nella zona, ed ha avuto torto il Tar – secondo quanto deciso dal Consiglio di stato con la sentenza numero 3490/2012 - nell'affermare che la sussistenza di un potenziale pericolo per la salute fosse sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento, ritenendo che «i presupposti della pericolosità ed urgenza vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell’evento di pericolo, senza dover attendere l’espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo». I dubbi del perito. Nel caso in esame, ovvero la fuoriuscita di gasolio dalla cisterna che riforniva l’edificio di proprietà dell'appellante con conseguente riversamento dello stesso sul terreno limitrofo, non risultava desumibile, dai resoconti dei consulenti incaricati dall’Amministrazione resistente, alcun elemento di gravità ed imminenza del pericolo, atteso peraltro che, il tecnico incaricato affermava che «non si è in grado di stabilire se il suddetto inquinamento costituisce o meno un pericolo per la salute pubblica, o per l’ambiente naturale o costruito». Alla luce di siffatte considerazioni, l’Amministrazione, a parere del Collegio, avrebbe dovuto esperire attività di ulteriore indagine integrativa, volta ad appurare l’effettiva sussistenza dei summenzionati profili di pericolo e, solo in caso di positivo riscontro, avrebbe potuto procedere all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente. La tassatività del provvedimento straordinario . Con l’ordinanza oggetto d’impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento contingibile ed urgente, ovvero un provvedimento straordinario, assunto in casi tassativamente previsti dalla legge. Infatti, ai sensi dell’articolo 54 comma 2, d.lgs. numero 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste. In sostanza, nei casi in cui sussiste una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario. Infatti, le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti. I rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento «normale» rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse Cons. St., sez IV, numero 4262/2011 Cons. St., sez. IV, numero 1537/2006 . Il pericolo potenziale non basta. Caratteristiche preminenti di tali provvedimenti sono l’atipicità, il potere derogatorio rispetto agli strumenti «ordinari», l’eccezionalità e la gravità del pericolo presupposto, la generalità degli interessi cui sono volti e, naturalmente, un adeguato supporto motivazionale. In quest’ottica, dunque, osserva la Sezione, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la “gravità” e la «contingenza» del pericolo stesso. Ciò rientra nella natura eccezionale e derogatoria degli atti in analisi, i quali si pongono nell’ordinamento giuridico come strumenti di extrema ratio , in quanto tali utilizzabili esclusivamente al verificarsi dei presupposti legislativi, e quando i mezzi ordinari si palesino come insufficienti ed inadeguati. Il danno grave giustifica l'eccezionalità . L’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privati Cons. St., sez. V, numero 868/2010 l’accertamento, cioè, deve fondarsi su prove concrete e non mere presunzioni Cons. St., sez. V, numero 6366/2007 . Nel caso in esame, però, non risulta desumibile, dai resoconti dei consulenti incaricati dall’Amministrazione resistente, alcun elemento di gravità ed imminenza del pericolo, atteso che, lo stesso tecnico incaricato dall'Ente aveva affermato che «non si è in grado di stabilire se il suddetto inquinamento costituisce o meno un pericolo per la salute pubblica, o per l’ambiente naturale o costruito». In sostanza, l’Amministrazione, a parere del Collegio, avrebbe dovuto esperire attività di ulteriore indagine integrativa, volta ad appurare l’effettiva sussistenza dei summenzionati profili di pericolo e, solo in caso di positivo riscontro, avrebbe potuto procedere all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, anche in relazione al fatto che la situazione era inoltre rimediabile nell’immediato con gli strumenti ordinari, e in particolare con un ordine di bonifica del sito inquinato. In definitiva il Comune non ha provveduto in via di urgenza nell’immediatezza dei fatti, in una situazione di incertezza e di rischio, ma a distanza di oltre un anno, in un’epoca in cui non emergeva più, ove mai vi fosse stato, un pericolo imminente e irreparabile, e una situazione di urgenza.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 maggio – 13 giugno 2012, numero 3490 Presidente Maruotti – Relatore De Nictolis Fatto e diritto 1. Il Sindaco del Comune di Castelrotto, con ordinanza numero 23 del 2002, adottata in data 30 aprile 2002, prot. numero 4516/BA/eg., ha disposto misure in via di urgenza a seguito della fuoriuscita di gasolio dalla cisterna che riforniva l’edificio di proprietà del Sig. B., con conseguente riversamento dello stesso sul terreno limitrofo e sull’abitazione di proprietà della Sig.ra S Il provvedimento sindacale ha disposto l’allontanamento delle persone ivi abitanti fino a revoca dell’ordinanza ovvero fino al termine dei lavori di risanamento, nonché l’alloggio delle suddette persone, a titolo transitorio, presso l’Albergo “Alla Torre” di Castelrotto, a spese dei responsabili dell’inquinamento del terreno. Il provvedimento del Comune di Castelrotto è stato dall’Amministrazione fondato sulla situazione di emergenza ed eccezionalità generata dall’evento in questione. In particolare, il Comune ha proceduto sulla base della valutazione svolte dal dott. T. ed altri, intervenuti sul luogo dell’incidente in occasione di un accertamento tecnico preventivo afferente la causa civile numero 391 del 2001 vertente sui medesimi fatti , nonché sulla successiva nota dello stesso dott. T. in relazione ai suddetti sopralluoghi, dove si legge che “non si è in grado di stabilire se il suddetto inquinamento costituisce pericolo o meno per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”. 2. Con il ricorso di primo grado numero 196 del 2002, l’odierno ricorrente ha chiesto al Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige l’annullamento di detta ordinanza. Con il ricorso di primo grado si lamentava la violazione di legge e l’eccesso di potere poiché, trattandosi di un’ordinanza contingibile ed urgente, non sussisterebbe, nello specifico, alcun grave pericolo, atteso che il Comune resistente non avrebbe mai espletato alcuno specifico accertamento circa la sua sussistenza. 3. Il Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, nella sentenza oggetto di gravame, ha respinto il ricorso, ritenendo che la sussistenza di un potenziale pericolo per la salute fosse sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento impugnato, in quanto “i presupposti della pericolosità ed urgenza vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell’evento di pericolo, senza dover attendere l’espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo”. 4. Con l’odierno appello l’originario ricorrente chiede la riforma della sentenza. Egli lamenta che i consulenti - cui il Comune di Castelrotto si sarebbe rivolto per effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente - non avrebbero mai disposto o consigliato un allontanamento di persone, non avendo acclarato alcuna situazione di gravità tale da poter prognosticare un grave pericolo per la salute o per l’integrità dell’ambiente, e chiarendo, bensì, che di pericolo si poteva trattare solo dopo aver effettuato analisi chimiche approfondite e specifiche. Da ciò deriverebbe l’errata adozione del provvedimento contingibile ed urgente, mancandone i presupposti di fatto. L’appellante lamenta inoltre il difetto di motivazione del provvedimento. 5. L’appello è fondato. Con l’ordinanza oggetto d’impugnazione dinanzi al giudice di prime cure, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento contingibile ed urgente, ovvero un provvedimento straordinario, assunto in casi tassativamente previsti dalla legge. Ai sensi dell’articolo 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, numero 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario. Infatti le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti. I rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse Cons. St., sez IV, 13 luglio 2011 numero 4262 Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 numero 1537 . Caratteristiche preminenti di tali provvedimenti sono l’atipicità, il potere derogatorio rispetto agli strumenti “ordinari”, l’eccezionalità e la gravità del pericolo presupposto, la generalità degli interessi cui sono volti e, naturalmente, un adeguato supporto motivazionale. In quest’ottica, dunque, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la “gravità” e la “contingenza” del pericolo stesso. Ciò rientra nella natura eccezionale e derogatoria degli atti in analisi, i quali si pongono nell’ordinamento giuridico come strumenti di extrema ratio , in quanto tali utilizzabili esclusivamente al verificarsi dei presupposti legislativi, e quando i mezzi ordinari si palesino come insufficienti ed inadeguati. L’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privati Cons. St., sez. V 16 febbraio 2010 numero 868 l’accertamento, cioè, deve fondarsi su prove concrete e non mere presunzioni Cons. St., sez. V 11 dicembre 2007 numero 6366 . Nel caso in esame, però, non risulta desumibile, dai resoconti dei consulenti incaricati dall’Amministrazione resistente, alcun elemento di gravità ed imminenza del pericolo, atteso che, come riportato nella nota del dott. T. del 15 marzo 2002, “non si è in grado di stabilire se il suddetto inquinamento costituisce o meno un pericolo per la salute pubblica, o per l’ambiente naturale o costruito”. Alla luce di siffatte considerazioni, l’Amministrazione, a parere di questo Collegio, avrebbe dovuto esperire attività di ulteriore indagine integrativa, volta ad appurare l’effettiva sussistenza dei summenzionati profili di pericolo e, solo in caso di positivo riscontro, avrebbe potuto procedere all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente. La situazione era inoltre rimediabile nell’immediato con gli strumenti ordinari, e in particolare con un ordine di bonifica del sito inquinato. Ciò è in linea anche con la tempistica procedurale degli adempimenti svolti nel tempo trascorso dall’accadimento del sinistro 9 febbraio 2001 , all’adozione dell’ordinanza 30 aprile 2002 , vale a dire più di un anno, ben avrebbe potuto il Comune procedere a rilievi più precisi ed approfonditi. In definitiva il Comune non ha provveduto in via di urgenza nell’immediatezza dei fatti, in una situazione di incertezza e di rischio, ma a distanza di oltre un anno, in un’epoca in cui non emergeva più, ove mai vi fosse stato, un pericolo imminente e irreparabile, e una situazione di urgenza. 6. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato in prime cure. Le spese, attesa la peculiarità delle questioni di fatto, possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello numero 5124 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in primo grado. Spese compensate dei due gradi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.