Nella risoluzione numero 38/E dell'11 aprile 2014 l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in merito al trattamento tributario delle indennità chilometriche percepite nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che vanno considerati non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese dette indennità, sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente.
Qual è il trattamento tributario delle indennità chilometriche percepite nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche? L'Agenzia delle Entrate lo chiarisce nella risoluzione numero 38/E dell'11 aprile 2014, spiegando che, in riferimento alle suddette attività, vanno considerati non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. A detta conclusione l'Agenzia è giunta applicando il combinato disposto degli articolo 67, comma 1, lett. m e 69, comma 2, T.U.I.R., nonché la circolare numero 27 del 3 luglio 1986 del Ministero delle Finanze, emanata in riferimento alla Legge numero 80/1986 “Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche” e i cui chiarimenti sono da ritenersi applicabili anche alle modifiche alla Legge numero 80 citata introdotte dall'articolo 37 Legge numero 342/2000. L'Amministrazione finanziaria ha anzitutto ricordato che, posto che non esiste una disciplina civilistica autonoma per le attività sportive dilettantistiche e che le somme percepite nell'esercizio di dette attività rientrano, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m , T.U.I.R., nei redditi diversi, le indennità in parola rientrano tra quelle disciplinate, con regime di favore, dal successivo articolo 69. Quest'ultima norma, al comma 2, dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, co. 1, lett. m non concorrono a formare il reddito imponibile tout courti rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Le indennità chilometriche concorrono al reddito imponibile? Se ne evince che, affinché le indennità chilometriche non concorrano al reddito imponibile, è necessario che le spese sulla base delle quali viene erogata l'indennità siano documentate, per cui non possono essere forfetarie, ma devono essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI siano sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, laddove la nozione di territorio comunale va riferita, alla luce della circolare numero 27/1981 su indicata, al Comune dove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percettore dell'indennità, non rilevando, invece, la sede dell'organismo erogatore. Resta fermo che le indennità chilometriche per prestazioni svolte all'interno del territorio comunale o per spese non documentate, rientrano nell'ipotesi sub a ,per cui non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore a 7.500 euro. fonte www.fiscopiu.it
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