La circolare numero 68 del 30 aprile comunica la crescita al 5,2233% della misura degli interessi di mora da versare in caso di ritardato pagamento delle sanzioni civili dovute all’emersione di lavoro irregolare. A partire da quando? Dal 1° maggio scorso.
Tasso stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Finanze. L’articolo 30 d.P.R. numero 602/1973 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, avente effetto dal 1° ottobre 2012, ha fissato detta misura al 4,5504% in ragione annuale. Successivamente, con provvedimento Protocollo numero 2013/27678 del 4 marzo 2013, l’Agenzia ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233%. La variazione è già in vigore dal 1° maggio. Di conseguenza viene modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’articolo 116 L. numero 388/2000, norma rientrante tra le «Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare». In caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili applicate nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi oppure di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 d.P.R. numero 602/1973.
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