Il decreto di modifica degli accordi di separazione o di divorzio è immediatamente esecutivo

Le Sezioni Unite hanno risolto in tal senso un contrasto giurisprudenziale elaborando una nuova tesi che, superando le precedenti, afferma l’immediata esecutività della sentenza di primo grado e del provvedimento di revisione degli accordi sia di separazione che di divorzio v. articolo 4, L. numero 74/87 così come novellato dalla L. numero 80/05 .

La Cassazione, a sezioni Unite Civili, con la sentenza numero 10064 del 26 aprile 2013, ha anche affermato l’incompatibilità della nuova disciplina del divorzio e della separazione dei coniugi, alla luce delle ultime riforme processuali, con quella dell’articolo 741 c.p.c. il provvedimento di omologa o di loro revisione è immediatamente esecutivo, senza che tale facoltà sia espressamente riconosciuta dal collegio e/o che si debba attendere lo spirare dei termini di detta norma. Il caso. Una donna ricorreva in Cassazione contro la decisione di primo grado con cui era rigettata la sua opposizione a precetto, notificatole nel 2005 dall’ ex marito per la restituzione di somme per il mantenimento del figlio. Contestava la validità del titolo esecutivo, dato che pendeva un appello contro il provvedimento che aveva modificato le condizioni del divorzio e criticava l’esegesi estensiva dell’articolo 4 L. numero 74/87 che sanciva l’immediata esecutività della sentenza di primo grado. La sezione semplice, cui era stata devoluta la questione, rilevando un contrasto sul punto della giurisprudenza della Corte, con ordinanza interlocutoria del 5/6/12 la rimetteva alle SS.UU, che, rigettando il ricorso, hanno enunciato il suddetto principio di diritto. La modifica degli accordi è esecutiva solo dopo che sono decorsi i termini ex articolo 740 e 741 c.p.c Una prima tesi, espressa dalla Cass. sez. I civ. 9373/11 v. anche Cass. civ. sez. I 9393/94 e 18248/04 ha affermato che tale provvedimento è esecutivo solo se sono spirati i termini dell’articolo 741 cpc. Infatti dal combinato disposto degli articolo 1 L.331/88, 4 L.898/70 e 23 L.74/87 l’immediata esecutività è relegata solo agli accordi di separazione personale dei coniugi e di conseguenza a quelli di divorzio , ma non alle loro modifiche che saranno un valido titolo esecutivo solo se decorso il tempo per il loro reclamo. La discrezionalità del legislatore, che, de facto , introduce, per il carattere di rapidità e di snellezza , di questo procedimento di modifica, un’eccezione nel diritto di famiglia, non consente nemmeno di sollevare questioni di illegittimità costituzionale. Le critiche e la tesi intermedia della dottrina. Zingales Accordi di carattere patrimoniale ed efficacia esecutiva del verbale di separazione consensuale e Obbligazioni pecuniarie e titoli esecutivi nella separazione consensuale , già nel 2009 evidenziava come la previsione del legislatore di subordinare l’efficacia esecutiva sia del verbale di separazione che del decreto di omologa ad un’espressa previsione del collegio Azzolina parla di titolo esecutivo complesso, per Carnelutti l’accordo di omologazione non può essere titolo esecutivo, perché non pone alcun obbligo a loro carico contrariamente a quanto affermato dalla Cass. 9373/11, creasse un vulnus costituzionale dei diritti del richiedente, contrastando con gli articolo 3, 24 e 111 Cost Infatti la più datata giurisprudenza di merito aveva già notato che entrambi erano titoli esecutivi come affermato dal combinato disposto degli articolo 474-479 c.p.c. Tribb. Cremona 13/4/60, CDA Venezia ord. 28/4 /87 e C.Cost. 186/88 . Tutto ciò si desume chiaramente dagli articolo 156 e 158 c.c. ed ogni ipotesi contraria è irrazionale, perché in contrasto con la rapidità del processo, l’esigenza di tutela del coniuge debole e, soprattutto, dei figli minori e sarebbe un’inutile ripetizione processuale non ha senso azionare un procedimento per ottenere un titolo già posseduto. L’efficacia ipso iure del decreto di omologa degli accordi di separazione o di divorzio. La Cass. civ. sez. III 4376/12 concorda e sotto molti aspetti riprende le opinioni di Zingales. In breve la S.C. afferma l’incompatibilità dell’articolo 710 cpc, così come riformato dalla L. numero 331/88, e della disciplina dei provvedimenti presi in camera di consiglio ex articolo 737-742 c.p.c. con l’articolo 741 c.p.c Infatti, oltre ai motivi esplicati in sentenza cui si rinvia in toto , la possibilità di emettere provvedimenti provvisori esprime una chiara intentio legis di riconoscere agli stessi un’immediata esecutività. È quindi un no sense pensare che questi provvedimenti, così come le nostre fattispecie, necessitino di un’espressa qualifica di titolo esecutivo, perchè in netto contrasto con la tutela immediata prefissa dalla norma. Nessuna di queste esegesi, però, prende in considerazione la revisione degli accordi su ci si fonda la nostra questione. L’opinione delle Sezioni Unite. La S.C. rileva, quindi, la loro inutilizzabilità tanto più che le esigenze di rapidità e di snellezza della L. 74/87, alla luce delle ultime riforme, non sono più così attuali. La L. 353/90, poi, ha sancito che tutte le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, sì che la nostra ipotesi è «un’anomalia nel sistema generale della tutela in questa materia». Il giudizio di revisione trova il suo presupposto in quello di separazione o di divorzio, ponendosi con esso in un rapporto accidentale e strumentale i coniugi potrebbero essere indipendenti e/o senza prole. Anche questa teoria si pone il problema dei provvedimenti provvisori emessi sin dall’udienza presidenziale . Infatti si fonda sul combinato disposto degli articolo 708 ora 709 dopo la novella della L. 80/05 e 4 L. numero 74/80 che estende ai divorzi l’applicabilità dell’articolo 189 disp. att. c.p.c Questa norma speciale stabilisce che l’ordinanza, con cui il presidente del tribunale od il G.I. li emette ai sensi degli articolo 708 e 709 c.p.c., è un titolo esecutivo che conserva la sua validità finchè non è sostituito da uno nuovo promulgato dagli stessi a seguito di una nuova domanda. Ciò vale anche qualora il processo si estingua e, quindi, manchi il provvedimento conclusivo che, secondo le opposte tesi descritte, dovrebbe costituirne il titolo esecutivo. Come detto la L. 80/05 conferma ed estende queste previsioni al divorzio. A conferma di ciò la giurisprudenza costante ha sempre riconosciuto il carattere cautelare di questi provvedimenti, ben prima che fosse ampliata la casistica dell’articolo 669 cpc, il quale non è incompatibile con la loro natura contenziosa Cass. nnumero 4613/90 e 3374/98 .Infine i limiti che potevano essere riscontrati dal combinato dell’articolo 189 disp.att. c.p.c. e dell’articolo 4, L. numero 74/87 sull’efficacia di titolo esecutivo dei provvedimenti economici sono stati superati dal nuovo testo dell’articolo 282 c.p.c. articolo 33, L. numero 353/90 conserva solo l’esclusione degli effetti costitutivi della sentenza in ordine allo status personale dei coniugi. Solo la sentenza passa in giudicato, al contrario dei provvedimenti provvisori, ma ciò deve essere letto alla luce della clausola rebus sic stantibus non assume efficacia definitiva, poiché è sempre soggetta alla revisione del suo contenuto, a seguito di sopravvenute circostanze, come sinora rilevato. È, perciò, inidoneo a diminuire l’incisività del nuovo accertamento. Stante questa stretta connessione tra i due giudizi si deve applicare una normativa uniforme, sì che anche il decreto di revisione degli accordi di divorzio od il provvedimento relativo a quelli di separazione sarà immediatamente esecutivo. Diverse previsioni, invero, potrebbero giustificare questioni di illegittimità costituzionale non già perché contrarie alla menzionata intentio legis , ma per «l’effetto del tutto accidentale ed indesiderato della stratificazione del tessuto normativo, conseguente a una sede diacronica di interventi frazionati e privi di coordinamento . In sintesi, la soluzione deve essere ricercata all'interno della disciplina processuale designata dagli articolo 4 e 9 della legge numero 898/1970 con speciale riguardo alla natura della controversia che ne costituisce l'oggetto, rimanendo l'implicito rimando alle regole del processo camerale confinato a un ruolo meramente residuale, per quei casi nei quali la specialità del procedimento non offra indicazioni pertinenti».

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 marzo - 26 aprile 2013, numero 10064 Presidente Preden – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla signora T.L. al precetto notificatole il 6 luglio 2005 dal signor I.C., già coniuge dell'opponente, per il pagamento di somme dovute per il mantenimento del figlio. L'opponente contestava l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, trattandosi di decreto emesso dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e gravato da reclamo davanti alla corte d'appello. Il tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie la norma, interpretata estensivamente, contenuta nell'articolo 4, comma 11 previgente della legge numero 74 del 1987, come modificato da ultimo dalla legge numero 80 del 2005, laddove al comma quattordici afferma che, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la signora T. con due mezzi d'impugnazione. Resiste il signor I. . 3. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente della corte, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili, rilevando l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della corte sulla questione dell'esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi dal tribunale, in pendenza di reclamo. Ragioni della decisione 4. Con i due mezzi d'impugnazione, entrambi proposti sotto il profilo dell'articolo 360, comma primo numero 3 c.p.c., la ricorrente denuncia rispettivamente la violazione dell'articolo 741 c.p.c., che stabilisce espressamente che i provvedimenti pronunciati in primo grado acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo e la falsa applicazione dell'articolo 4 comma 14 della legge numero 898 del 1970 - come novellato dalla legge numero 80 del 2005 - a norma del quale, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. Il ricorso verte dunque sulla questione dell'immediata efficacia esecutiva dei provvedimenti di revisione delle condizioni del divorzio, emessi in primo grado dal tribunale in camera di consiglio , secondo quanto prevede l'articolo 9 della legge 898 del 1970, nel testo novellato dalla legge numero 74 del 1987. 5. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha rilevato l'esistenza, sul punto decisivo della controversia, dell'esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio, di un contrasto tra due precedenti della corte, per dirimere il quale è stato sollecitato l'intervento di queste sezioni unite. La prima sentenza, 27 aprile 2011 numero 9373, ha affermato il principio che il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione previsto dall'articolo 710 c.p.c. non è immediatamente esecutivo, ma lo è solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 741 c.p.c. Si è osservato a questo proposito che, mentre l'articolo 1 della novella 29 luglio 1988, numero 331 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l'articolo 4, comma 14, della legge 1 dicembre 1970, numero 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'articolo 23 della legge 6 marzo 1987, numero 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione. Sebbene di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado il carattere non esecutivo del decreto di primo grado di modifica delle condizioni di separazione appaia come una sorta di residuo affatto eccezionale in una materia come quella familiare, che richiede tempestività e snellezza applicativa, la discrezionalità utilizzata dal legislatore renderebbe manifestamente infondata una questione di costituzionalità. La più recente sentenza 20 marzo 2012 numero 4376 ha al contrario affermato che il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'articolo 710 cod. proc. civ., è immediatamente esecutivo, in quanto a esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'articolo 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali. La conclusione, in consapevole contrasto con il precedente già ricordato, è sorretta da un'approfondita analisi del testo dell'articolo 710 c.p.c., novellato dalla legge 29 luglio 1988 numero 331. Si osserva che il primo comma è espressamente ed esclusivamente riferito all'atto introduttivo del procedimento, e il rimando alle forme del procedimento in camera di consiglio potrebbe essere esteso a tutti gli altri aspetti del procedimento regolato solo se il contenuto della disposizione regolativa si fermasse a questa norma. Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo, disciplinando alcuni aspetti del procedimento, dimostrerebbero invece che il rinvio alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio non è integrale, e che anzi l'autonoma disciplina dettata su aspetti importanti - quali il contraddittorio e l'istruttoria - è profondamente diversa da quella dettata dagli articolo 737-742 c.p.c. In particolare, risulta decisiva - in questa ricostruzione - la previsione, nel terzo comma, della possibilità di adottare, prima della definizione del procedimento, provvedimenti provvisori, e di modificarne il contenuto nel corso del procedimento. La possibilità di provvedimenti anticipatori della tutela che sarà offerta dal provvedimento finale, infatti, è estranea alla tutela camerale com'è disciplinata negli articolo 737 - 742 c.p.c. Il potere di pronunciare simili provvedimenti, considerato secondo il canone dell'intentio legis, esigerebbe che anche il provvedimento finale, di là da un'espressa previsione, consenta una tutela immediata il legislatore, infatti, non potrebbe attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti provvisori, e negarne la permanenza degli effetti una volta che il loro contenuto fosse trasposto in un provvedimento definitivo e sarebbe non meno contraddittorio permettere una tutela esecutiva immediata sulla base di un provvedimento provvisorio emesso all'esito di cognizione sommaria, e non di un provvedimento definitivo emesso all'esito di un'istruttoria svolta nella pienezza del contraddittorio. Infine si richiama il principio costituzionale desumibile dall'articolo 24 della Costituzione, che implica una consequenzialità logica e giuridica tra espressa previsione di una tutela anticipatoria in corso di procedimento ed esecutività immediata del provvedimento conclusivo, tale da non tollerare l'operatività della diversa regola dettata dall'articolo 741 c.p.c 6. Si deve preliminarmente rilevare che sulla questione oggetto del presente giudizio, costituita dall'efficacia immediatamente esecutiva dei provvedimenti, emessi a norma dell'articolo 9, comma 1 della legge 1 dicembre 1970 numero 898, come sostituito dall'articolo 13, comma 1 della legge 6 marzo 1987, numero 74, con i quali il tribunale provvede alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge, non vi sono precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità. Le due contrastanti pronunce, richiamate nell'ordinanza interlocutoria, vertono, infatti, sui provvedimenti pronunciati dal tribunale a norma dell'articolo 710 c.p.c., in tema di modifica delle condizioni di separazione, e non propriamente sui provvedimenti pronunciati a norma del novellato articolo 9, comma 1 della legge numero 898 del 1970, in tema di revisione delle condizioni di divorzio. Lo stesso apparato argomentativo svolto delle due sentenza, e in particolare in quella numero 4376 del 2012, per la definizione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti adottati ex articolo 710 c.p.c. non sarebbe direttamente utilizzabile, nonostante la generica affinità dei due procedimenti, per la soluzione del problema riguardo ai provvedimenti assunti ex articolo 9, comma 1 della legge numero 898 del 1970 e ciò sebbene, come si dirà, esso offra spunti di riflessione che vanno al di là della fattispecie regolata. Nonostante ciò, l'esame dello stato della giurisprudenza sollecitato dalla prima sezione appare ben giustificato dalla stretta connessione tra i problemi, che emerge sia dal comune richiamo - diretto o indiretto - alla disciplina dei procedimenti camerali, e sia dalla norma contenuta nell'articolo 23 testo novellato della legge numero 898 del 1970, che estende ai giudizi di separazione personale dei coniugi , in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, numero 898, istituendo un innegabile parallelismo tra i due diversi procedimenti. Si deve aggiungere che il parallelismo è accentuato dal fatto che il problema dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in primo grado ha assunto un carattere più acuto dal momento in cui, con la novella dell'articolo 282 c.p.c. articolo 33 L. 26 novembre 1990 numero 353 , la sentenza pronunciata in primo grado in tutti i giudizi ordinari è divenuta esecutiva ex lege, mentre il testo dell'articolo 741 c.p.c., che nega ai provvedimenti camerali efficacia esecutiva ex lege, è rimasto invariato. È opinione generalmente condivisa, in giurisprudenza come in dottrina, che il ricorso del legislatore alle forme del procedimento camerale fosse ispirato - sia nel caso della revisione delle condizioni del divorzio legge 6 marzo 1987, numero 74, che ha novellato l'articolo 9 legge numero 898 del 1970 senza estenderlo alla revisione delle condizioni di separazione e sia nel caso della revisione delle condizioni della separazione legge 29 luglio 1988, numero 331, che detta una disciplina diversa e molto più articolata che nel caso precedente , a esigenze di maggiore speditezza nel regolamento dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi e in ordine alla prole. Il regime ordinario sarebbe invece, oggi, più aderente alle esigenze particolari che il legislatore perseguiva con la novella numero 74 del 1987, del procedimento camerale che allora poteva apparire più rapido ed efficace. Occorre ancora osservare, prima di affrontare il punto in discussione, che problemi analoghi non si pongono con riguardo al regime esecutivo delle sentenze pronunciate in primo grado, nei giudizi di separazione e in quelli di scioglimento del matrimonio. Nei secondi il legislatore del 1987 era intervenuto con il nuovo testo dell'articolo 4 della legge numero 898 del 1970, a norma del quale, per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado era provvisoriamente esecutiva. La stessa norma era poi ritenuta applicabile alla sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado del processo di separazione, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 23 della legge numero 74 del 1987. La successiva novella dell'articolo 282 - con la già ricordata legge numero 353 del 1990 - ha poi disposto che, in generale, le sentenze pronunciate in primo grado sono immediatamente esecutive. In questo quadro, i procedimenti di revisione delle condizioni della separazione e del divorzio appaiono come un'anomalia nel sistema generale della tutela in questa materia. 7. Per un'adeguata trattazione del tema posto dal ricorso è indispensabile muovere dalla ricostruzione sistematica delle norme che disciplinano il procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio, che di quello di revisione costituisce il giudizio presupposto. In questo giudizio - come, del resto, in quello di separazione personale dei coniugi -la tutela interinale del regime di affidamento della prole e dei rapporti economici tra i coniugi assume un carattere particolare, nel senso che essa non si pone in posizione meramente strumentale e accidentale rispetto al giudizio di cognizione, ma costituisce una tutela normalmente concorrente con l'altra, potendo mancare solo laddove non vi siano figli minori, e i coniugi siano economicamente indipendenti. Fuori di questi casi, il procedimento prevede che, sin dalla fase preliminare della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, i loro rapporti siano regolati da opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, i quali garantiscono - nello stesso disegno del legislatore - che non vi siano lacune temporali nella disciplina giudiziaria dei loro rapporti. Il principio è consacrato da una norma che, per la sua specialità, è sempre stata al centro dell'attenzione degli interpreti l'articolo 189 disp. att. c.p.c. stabilisce non soltanto al primo comma che l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da i provvedimenti di cui all'articolo 708 oggi anche 709, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 d.l. 14 marzo 2005 numero 35 conv. in legge con mod. dalla L. 14 maggio 2005 numero 80 del codice costituisce titolo esecutivo ma, inoltre, che secondo comma essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione della domanda. Nel disegno normativo, il ruolo di questi provvedimenti è dunque così rilevante, che non viene meno neppure nel caso che il processo si estingua, e che perciò il provvedimento conclusivo, che dovrebbe costituirne il titolo, non sia emesso. Per l'argomento presente è rilevante il fatto che questa disposizione sia espressamente richiamata dall'articolo 4, comma 8 della legge numero 898 del 1970, nel testo novellato dalla legge 14 maggio 2005, numero 80, il quale stabilisce che, nel processo di divorzio, si applica ai provvedimenti del presidente del tribunale e a quelli del giudice istruttore l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il valore della norma citata deve essere apprezzato nel quadro della giurisprudenza consolidata di questa corte, per la quale i provvedimenti adottati dal presidente del tribunale e poi dal giudice istruttore hanno natura cautelare Cass. 1 dicembre 1966 numero 2823 22 maggio 1990 numero 4613 1 aprile 1998 numero 3374 . La forma camerale non è mai stata ritenuta di ostacolo al riconoscimento della loro natura contenziosa al tempo stesso, la singolarità che essi possano sopravvivere all'estinzione del processo, in tal modo contraddicendo il loro carattere meramente strumentale e anticipatorio, non è mai stata di ostacolo alla loro qualificazione cautelare, anche prima che l'ordinamento conoscesse altri casi di provvedimenti cautelari ultrattivi articolo 669 octies c.p.c. . Nel giudizio di scioglimento o cassazione degli effetti del matrimonio, il provvedimento pronunciato nella fase preliminare dal presidente del tribunale è poi sostituito dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, che ha immediata efficacia esecutiva articolo 4 della legge numero 898/1970, come modificato già dall'articolo 8 legge 6 marzo 1987 numero 74 . La limitazione di questa efficacia ai provvedimenti di natura economica è oggi superata dal nuovo testo dell'articolo 282 c.p.c. articolo 33, L. 26 novembre 1990 numero 353 , e conserva il significato di escludere solo gli effetti propriamente costitutivi della sentenza in ordine allo status personale dei coniugi. La differenza essenziale tra il regolamento contenuto nei provvedimenti provvisori e urgenti e quello dettato dalla sentenza che conclude il giudizio di primo grado è costituita dal fatto che, diversamente dal primo, quello contenuto nella sentenza del tribunale - e ciò vale altresì per il provvedimento che sia emesso a conclusione dell'eventuale giudizio di secondo grado - è idoneo ad acquistare l'efficacia del giudicato. Nella materia in oggetto, tuttavia, questa differenza è attenuata dal fatto che il giudicato è da intendere sempre sottoposto alla clausola rebus sic stantibus. La possibilità della revisione delle condizioni stabilite al termine di quel giudizio è appunto espressione della predetta clausola il relativo giudizio assume pertanto il carattere di una prosecuzione - evidentemente circoscritta al tema delle condizioni regolatrici dei rapporti tra gli ex coniugi - di quel primo giudizio, del quale necessariamente condivide gli aspetti legati all'oggetto comune. Nel sistema normativo, quale emerge dall'esame della legge numero 898 del 1970 e delle sue successive modificazioni, il regime dettato dalla sentenza conclusiva del processo di scioglimento o di cessazione della sentenza di divorzio presenta, per gli aspetti qui considerati, un carattere non dissimile - quanto alla sua efficacia - da quello contenuto nel provvedimento iniziale del presidente del tribunale, e che regolerebbe ancora il rapporto qualora per qualsiasi ragione il giudizio di cognizione non fosse giunto alla sua conclusione l'efficacia definitiva , derivante dalla formazione del giudicato, non assume rilievo, perché non esclude la sua modificabilità in ragione delle circostanze sopravvenute, che siano state accertate all'esito del giudizio di revisione. Rispetto a tali circostanze, appunto, sopravvenute, il giudicato è per definizione inidoneo a giustificare una minore efficacia del nuovo accertamento. Lo stretto collegamento che deve ravvisarsi tra il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio e quello successivo, di revisione, e che impone per il problema qui esaminato, dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso al termine del giudizio di primo grado, una soluzione uniforme, appare dunque dettato da ragioni immanenti alla materia trattata. A ciò non varrebbe opporre il rilievo formale che nel primo giudizio si ha a che fare con una sentenza, provvisoriamente esecutiva per una regola più generale, specificamente ribadita in materia, mentre nel secondo caso si ha a che fare con un provvedimento camerale, soggetto alla disciplina dell'articolo 741 c.p.c Non soltanto, infatti, in questo caso il procedimento camerale è applicabile non in ragione della natura propria della materia trattata - che non è di giurisdizione volontaria ma contenziosa - bensì di una scelta del legislatore, in funzione di semplificazione e accelerazione del processo, sostanzialmente contrastante con la conclusione alla quale si perverrebbe altrimenti per l'altro, a giustificare una diversa efficacia della sentenza di primo grado pronunciata a norma dell'articolo 4 e del decreto emesso a norma dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1970 non varrebbe, come s'è visto, l'efficacia di giudicato del provvedimento che si tratta di modificare. La soluzione qui contrastata si porrebbe in termini di evidente e ingiustificabile irragionevolezza, risultante non già dall’intendo legis ricostruibile da un attento esame delle norme vigenti - che appare orientata in senso opposto a quella conclusione - bensì come l'effetto del tutto accidentale e indesiderato della stratificazione del tessuto normativo, conseguente a una serie diacronica di interventi frazionati e privi di coordinamento. A un tale esito interpretativo, che porrebbe questioni non manifestamente infondate di costituzionalità sotto il profilo della regola del giusto processo, ritiene la corte di dover preferire una ricostruzione sistematica della volontà del legislatore, tale da contemperare la specialità del processo, regolato in funzione della materia, con i principi della ragionevolezza. In sintesi, la soluzione deve essere ricercata all'interno della disciplina processuale, disegnata dagli articoli 4 e 9 della legge numero 898 del 1970 con speciale riguardo alla natura della controversia che ne costituisce l'oggetto, rimanendo l'implicito rimando alle regole del processo camerale confinato a un ruolo meramente residuale, per quei casi nei quali la specialità del procedimento non offra indicazioni pertinenti. 8. In conclusione deve affermarsi il principio di diritto che, in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell'articolo 9 della legge numero 1 dicembre 1970 numero 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'articolo 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l'articolo 741 c.p.c., che subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo. 9. In conclusione il ricorso è respinto. L'assenza di precedenti puntuali in termini giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.