La comunicazione di Cancelleria effettuata via e-mail è valida se il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea.
Il caso. Un contratto preliminare stipulato tra un uomo e una donna - il primo acquirente, l’altra venditrice – per la successiva vendita di un locale artigianale crea non pochi problemi alle parti. La donna si rivolge al giudice perché il promissario acquirente non si era presentato dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. Di conseguenza, la promissaria venditrice chiedeva che venisse accertato il suo diritto ad incamerare la caparra e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute. Il convenuto deve versare la restante somma Però, il Tribunale condannava il convenuto a pagare il residuo prezzo di vendita, rigettando la domanda dell’attrice, che, avverso tale decisione, proponeva appello. anzi no, la venditrice trattiene la caparra. La Corte territoriale, dal canto suo, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava risolto, per intervenuto recesso della promittente venditrice, il contratto preliminare stipulato dalle parti, autorizzando la donna ad incamerare la caparra ricevuta. Senza conferma di ricezione la notifica via mail è nulla. È in Cassazione – adita dall’acquirente - che il verdetto viene nuovamente ribaltato. Tutto gira intorno alla violazione del principio del contraddittorio per la mancata comunicazione dell’ordinanza. La comunicazione, infatti, è stata effettuata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivo e, comunque, alla Cancelleria non è pervenuta alcuna risposta per ricevuta. È necessario assicurare l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario. La Corte di Cassazione –con la sentenza numero 6635/2012 depositata il 30 aprile - precisa che la comunicazione, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, «costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo». Dunque, ribadendo un costante orientamento di legittimità, la Corte afferma che «la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorché ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea» Cass. numero 4061/2008 . In conclusione , assorbiti i restanti motivi, la sentenza viene cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 – 30 aprile 2012, numero 6635 Presidente Piccialli – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 22-2-1990 L.C.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Prato G.F., assumendo di aver promesso in vendita al convenuto, con contratto preliminare del 15-11-1988, un locale ad uso artigianale sito in OMISSIS , per il prezzo di lire 55.000.000, con contratto definitivo da stipularsi, a cura del notaio Nardone di Prato, entro il 28-2-1989. L'attrice deduceva che il G. , benché diffidato a presentarsi dinanzi al predetto notaio alle ore 15,00 del 12-12-1989 per la stipula del definitivo, non si era presentato. Essa, pertanto, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a incamerare la caparra e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute. Il G. , costituitosi tardivamente in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, facendo presente che il preliminare aveva ad oggetto due stanzoni e non uno solo, come affermato dall'attrice, e rilevando che la diffida inviatagli da quest'ultima era priva di valore, sia perché da lui mai ricevuta, in quanto inviata ad un indirizzo dal quale egli si era trasferito, sia perché era la venditrice ad essere inadempiente, non avendo trasmesso i documenti di vendita al notaio Turchini, come da lui richiesto. Sulla base di tali premesse, il convenuto chiedeva in via riconvenzionale che venisse emessa sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., facendo presente di aver già pagato 45 dei 55 milioni di lire previsti come prezzo della vendita. Con sentenza numero 1213/2004 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto a pagare il residuo prezzo di vendita rigettava, invece, la domanda attrice. Avverso la predetta decisione proponeva appello la L.C. . Con ordinanza del 23-10-2007 la Corte di Appello di Firenze sollecitava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ed invitava le parti a depositare le copie degli atti processuali eventualmente in loro possesso, nonché l'originale del contratto preliminare in contestazione. A tale ordinanza dava riscontro solo l'appellante, mentre l'appellato rimaneva assente nelle udienze successive. Con sentenza depositata il 22-7-2008 la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto per intervenuto recesso della promittente venditrice il contratto preliminare stipulato dalle parti, autorizzando, di conseguenza, la L.C. ad incamerare la caparra ricevuta. In particolare, nella parte espositiva delle vicende del processo, la Corte territoriale dava atto della regolare comunicazione al difensore dell'appellato, per posta elettronica, dell'ordinanza collegiale del 23-10-2007. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il G., sulla base di quattro motivi. La L.C. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 numero 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento e la conseguente violazione del principio del contraddittorio, per la mancata comunicazione dell'ordinanza del 23-10-2007. Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la predetta ordinanza collegiale fosse stata regolarmente comunicata, per posta elettronica, al difensore dell'appellato, sia perché l'avv. Rossi non aveva mai autorizzato tale forma di comunicazione, sia perché detta comunicazione è stata effettuata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivo, sia perché alla Cancelleria non è pervenuta alcuna risposta per ricevuta. A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto Posto che l'articolo 136 c.p.c. consente, per te comunicazioni di cancelleria, l'adozione, in sostituzione di quella cartacea, della procedura telematica, ove essa sia adottata, per le caratteristiche ed i rischi connessi alla medesima, occorre comunque, per la sua validità, che il giudice accerti che il difensore abbia dato espressamente atto dell'avvenuta ricezione? . Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 1453 e 1454 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto l'inadempimento del convenuto per la mancata adesione del medesimo all'invito a comparire dinanzi al notaio Nardone di Prato, sull'erroneo presupposto che l'indicazione di tale notaio, contenuta nel preliminare di vendita e reiterata nella diffida rivolta dalla controparte, avesse carattere vincolante. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte di Appello ritenuto la legittimità del recesso dell'attrice ex articolo 1385 c.c., pur avendo quest'ultima chiesto la risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 1385, 1453 e 1454 c.c., stante la incompatibilità tra la richiesta di incameramento della caparra e la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, formulata anche in appello dalla L.C. . 2 Il primo motivo è fondato. Dall'esame diretto degli atti del giudizio di appello, consentito per la natura del vizio denunciato, si evince che l'ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello di Firenze in data 23-10-2007 è stata comunicata in pari data dalla Cancelleria al difensore del G. , avv. Leonardo Rossi, all'indirizzo di posta elettronica OMISSIS . Nella relativa attestazione resa dal Cancelliere, peraltro, non vi è alcun riferimento al riscontro dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorché ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea Cass. 19-2-2008 numero 4061 . Non vi è ragione per discostarsi da tale principio, che risponde all'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell'udienza, dal comma 3 dell'articolo 134 c.p.c. e dall'ultima parte del comma 2 dell'articolo 176 c.p.c., aggiunti dall'articolo 2, comma 3, lett. b e c del d.l. 14-3-2005 numero 35, convertito con modificazioni nella l. 14-5-2005 numero 80 rispetto a quella cartacea prevista in via generale dagli articolo 136 c.p.c. e 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del contenuto del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex articolo 156 c.p.c. dell'ordinanza e la conseguente nullità, ex articolo 159 dello stesso codice, degli atti successivi dei processo e della sentenza impugnata - rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili -, per violazione del principio del contraddittorio v. Cass. 2-4-2009 numero 8002 Cass. 29-1-2003 numero 1283 Cass. 27-11-1984 numero 6162 Cass. 15-3-1982 numero 1690 . Orbene, poiché nella specie, contrariamente a quanto ritenuto a pag. 7 della decisione impugnata, l'ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello non risulta comunicata alla parte appellata costituita e questa non ha partecipato alle udienze successive, gli atti processuali successivi a tale provvedimento e la sentenza gravata devono considerarsi nulli per violazione del principio del contraddittorio. Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi restano assorbiti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.