Sfonda il muretto e precipita nel lago: nessuna responsabilità per la Provincia

Pur dovendosi applicare alla Provincia, quale custode e manutentore della strada, il criterio dell’inversione dell’onere della prova, non è imputabile ad essa alcuna responsabilità nel caso in cui venga accertato il fattore esterno costituito dal fatto che lo stesso danneggiato ha rotto il nesso eziologico tra la cose in custodia e l’evento lesivo.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 5494 del 10 marzo 2014. Il fatto. Un uomo, alla guida di un bmw, nell’effettuare una curva pericolosa lungo una strada provinciale, usciva dalla sede stradale, urtando mortalmente contro un muretto che sfondava e precipitando nel lago sottostante. Gli eredi convenivano in giudizio la Provincia di Rieti, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, sulla base dell’inadeguatezza del muretto a proteggere la curva. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Gli eredi dell’uomo ricorrono in Cassazione. L’ente pubblico deve garantire la sicurezza delle strade. Secondo i ricorrenti, sussiste uno specifico dovere giuridico dell’ente pubblico, proprietario e gestore della strada, di istallare apposite barriere di sicurezza, al fine di garantire, soprattutto nei tratti maggiormente pericolosi, il contenimento di veicoli che tendono ad uscire dalla carreggiata. Si chiedono, inoltre, se una barriera stradale inadeguata ed incapace di resistere all’urto di una vettura possa costituire causa autonoma e sufficiente della morte per annegamento. In altre parole, essi configurano la responsabilità della pubblica amministrazione con riferimento al bene demaniale di cui ha il controllo e alla prevenzione della situazioni di pericolo, sostenendo la tesi della responsabilità a norma dell’articolo 2051 c.c., con inversione dell’onere della prova in caso di danno cagionato a terzi dalla cosa in custodia. Esclusa la responsabilità ai sensi della’articolo 2043 c.c. La Corte di Cassazione premette, anzitutto, che non è configurabile una responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 c.c. per mancanza degli elementi di insidia e trabocchetto, in quanto va escluso l’obbligo di custodia per le particolari estese dimensioni della strada provinciale. Evento evitabile se il conducente fosse stato “compos sui”. Corretta e logica la motivazione della Corte territoriale l’uomo non era in grado di guidare in condizioni di sicurezza una potente autovettura e che uscì di strada, sfondando il muretto e precipitando nella scarpata, mentre avrebbe potuto evitare tale evento se fosse stato compos sui. Rottura del nesso di causalità. Pur dovendosi applicare alla Provincia, quale custode e manutentore della strada, il criterio dell’inversione dell’onere della prova, non è imputabile ad essa alcuna responsabilità nel caso in cui venga accertato il fattore esterno costituito dal fatto che lo stesso danneggiato ha rotto il nesso eziologico tra la cose in custodia e l’evento lesivo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 ottobre 2013 – 10 marzo 2014, numero 5494 Presidente/Relatore Petti Svolgimento del processo 1. Il giorno omissis R.T. alla guida di una bmw percorreva la strada provinciale omissis nello effettuare una curva pericolosa la vettura usciva dalla sede stradale, urtava contro un muretto che sfondava e precipitava nel lago di il conducente decedeva. Con citazione del 6 dicembre 2001 gli eredi R. , la vedova F.A. , ed i figli G. e L. , convenivano dinanzi al Tribunale di Rieti la Provincia di Rieti e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati dalla morte del congiunti, ritenendo inadeguato il muretto posto a proteggere la curva pericolosa. Si costituiva la Provincia e contestava il fondamento della domanda. Il tribunale con sentenza del 25 ottobre 2003 rigettava le domande e condannava gli attori alla rifusione delle spese del grado. 2. Contro la decisione proponevano appello i parenti della vittima chiedendo la riforma della decisione, resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame. 3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 30 gennaio 2007 rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese del grado. 4. Contro la decisione ricorrono gli eredi deducendo cinque motivi di ricorso, resiste la Provincia con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. Motivi della decisione 5. Il ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei quesiti, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto. 5.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo del ricorso si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione del D.L. Lavori pubblici 4 maggio 1990,del D.M.1 8 febbraio 1992 numero 233 dell'articolo 41 cod.penale degli articolo 112, 115, 116, c.p.c. in relazione allo articolo 360 numero 3 cod.proc.civile, nonché il vizio della motivazione, omessa contraddittoria o insufficiente su punto decisivo. I quesiti ai ff 10 ed 11 del ricorso sono espressi nei seguenti termini Ai sensi degli articolo 13 e 14 Dlgs 285 del 1992 e degli articolo 1 e 3 del DM 233 del 1992, sussiste uno specifico dovere giuridico dell'ente pubblico, proprietario e gestore della strada, di installare apposite barriere di sicurezza,progettate ed omologate secondo le norme tecniche dettate dalla legge, nei tratti viari che si sviluppano su scarpate ad andamento discendente che arrivano fino ad un lago o ad altri corsi di acqua al fine di garantire per quanto possibile il contenimento di veicoli che tendano ad uscire dalla carreggiata? Una strada curvilinea, sviluppata lungo una scarpata discendente verso il lago, è soggetta alla applicazione del DM 2 febbraio 1992 numero 233 e conseguentemente all'obbligo dell'ente gestore di provvedere all'adeguamento delle barriere di sicurezza a margine della carreggiata attraverso la istallazione di guard rail progettati ed omologati secondo istruzioni tecniche predisposte in allegato al suddetto decreto? Con il secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione degli articolo 40 e 41 c.p. e degli articolo 112,115 e 115 c.p.c. nonché l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il quesito a ff 15 recita Una barriera stradale inadeguata ed incapace di resistere all'urto di una vettura ad una velocità di 20 km orari può costituire causa autonoma e sufficiente della morte per annegamento del conducente del veicolo che, perdendo il controllo della vettura fuoriesca dalla carreggiata e precipiti nelle acque sottostanti dopo avere infranto la suddetta barriera? . Con il terzo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione degli articolo 2051 e 2697 c.c., del DM 1992 numero 233 3 e 3 gli articolo 13 e 14 del D.Lgs. 1992 numero 285, degli articolo 40 e 48 cod.penumero degli articolo 112, 115, 116 cpc, in relazione allo articolo 360 numero 3 c.p.c., nonché il vizio della motivazione su punto decisivo delle controversia. I quesiti sono formulati a ff 18 e 19 configurando la responsabilità della pubblica amministrazione con riferimento al bene demaniale di cui ha il controllo e la prevenzione delle situazioni di pericolo e sostenendo la tesi della responsabilità a norma dello articolo 2051, con inversione dell'onere probatorio in caso di danno cagionato a terzi dalla cosa in custodia. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 e 2697 c.c., del DM sopraccitato e degli articolo 13 e 14 del Dlgs 1992 numero 285, articolo 40 e 41 c. penumero , articolo 112, 115, 116 c.p.c. in relazione allo articolo 350 numero 3 c.p.c. ed inoltre il vizio della motivazione su punto decisivo. Il quesito a ff 21 recita Può escludere il giudice di merito aprioristicamente la sussistenza di una responsabilità ai sensi dello articolo 2043 c.c. per mancanza degli elementi di insidia e trabocchetto, senza neppure procedere alla analisi del comportamento del danneggiante al fine di considerarne il carattere eventualmente colposo? . La mancata sostituzione, da parte del proprietario della strada, di una barriera stradale vetusta e costruita con materiali e tecniche inidonee a resistere allo impatto di una autovettura in marcia ad una velocità di venti km orari, può costituire comportamento colposo ai sensi dello articolo 2043 c.c. ove dalla collisione con la suddetta barriera consegua la caduta nel lago sottostante della vettura e il conseguente decesso per annegamento del conducente? . Con il quinto motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli articolo 92 e 112 c.p.c. ed il vizio della motivazione in punto di mancata compensazione delle spese in presenza di giusti motivi come dedotti sin dal primo grado. Il quesito è in termini a ff 25. A tutti i motivi ha replicato il controricorrente anche con memoria. 6. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il ricorso, pur articolandosi in cinque motivi, di cui i primi quattro attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed alla imputazione alla PROVINCIA della responsabilità civile, ai sensi dello articolo 2043 codice civile, avendo la Corte escluso l'obbligo di custodia per le particolari estese dimensioni della strada provinciale, non può trovare accoglimento, in quanto i motivi, pur dotati di quesiti sufficientemente specifici, non appaiono congrui, i primi quattro, a dimostrare la erroneità della motivazione della Corte di appello in tema di ricostruzione della dinamica, del nesso di causalità e della condotta del conducente del mezzo che guidava in stato di ebbrezza, senza indossare le cinture di sicurezza, in un tratto di strada che recava ben visibili i segnali di pericolo, anche in ora notturna. A FF 7 della motivazione si legge dunque che R.T. non era in grado di guidare in condizioni di sicurezza una potente autovettura e che uscì di strada, sfondando il muretto e precipitando nella scarpata, mentre avrebbe potuto evitare tale evento se fosse stato compos sui, tanto più che le caratteristiche della strada che frequentava abitualmente, gli erano note. Pur dovendosi correggere la motivazione nel punto in cui esclude la responsabilità per custodia, in relazione alla ed inesigibilità del dovere di manutenzione e di tenere la strada in condizione di sicurezza, il risultato della statuizione in ordine al fattore determinante della condotta umana, equivalente al caso fortuito, in concreto non rende la decisione emendabile con l'accoglimento del terzo motivo, essendo ormai consolidato lo indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, pur dovendosi applicare alla provincia, quale custode e manutentore della strada, il criterio della inversione dell'onere della prova, nel caso di specie è stato accertato il fattore esterno costituito dal fatto dello stesso danneggiato che ha rotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e lo evento lesivo. Vedi in tal senso le recenti Cass. 11 marzo 2011 numero 5910 e CASS 13 FEBBRAIO 2006 numero 22284. ORBENE LA CHIARA RATIO DECIDENDI della motivazione non risulta oggetto di specifica impugnazione in nessuno dei primi quattro motivi del ricorso, che risultano pertanto incongrui rispetto alla fattispecie considerata dai giudici del merito, a base del rigetto delle pretese risarcitorie. Resta inammissibile il quinto motivo posto che le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, che sussiste anche in questa sede. IL RICORSO deve essere pertanto rigettato per la incongruità dei primi quattro motivi e la inammissibilità del quinto. I ricorrenti sono tenuti a rifondere alla Provincia di Rieti le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Provincia di Rieti le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.