Il notaio che non fornisce al Consiglio notarile la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria all’espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4875 del 28 febbraio 2014. Il caso. La Commissione Regionale di Disciplina di Ancona, riteneva il comportamento di un notaio lesivo dell’immagine dell’intera categoria notarile, in quanto lo stesso ripetutamente aveva ritardato nella riconsegna dei titoli e nel versamento delle somme e nella trasmissione degli elenchi protesti. Il professionista veniva così condannato alla sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi, ma in seguito a reclamo, la Corte d’appello la Corte confermava la responsabilità del notaio, ribadendo che la sottrazione ai controlli dell’organo preposto a vigilanza, tramite mancata consegna della documentazione richiesta, ponesse in essere una condotta improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento. Conseguentemente ricorre per cassazione il colpevole. Il prestigio della categoria professionale va preservato. La Corte di Cassazione, vaglia le varie doglianze oggetto del ricorso, e le ritiene tutte infondate rigettando lo stesso. Infatti i giudici di legittimità ricordano che costituisce principio di deontologia professionale,tra quelli posti a decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria, sicché se il notaio non fornisce la documentazione richiesta al Consiglio, sottraendosi di conseguenza ai controlli, pone in essere una condotta contraria all’espressa enunciazione di una regola professionale. Per la Corte infatti, si tratterebbe di una condotta sleale, eticamente riprovevole, non corretta, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e pertanto lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 147, comma 1, lett. b della legge notarile. Concludendo gli Ermellini, ritengono che del principio suddetto, abbia fatto applicazione la sentenza impugnata, dopo avere rilevato che il notaio ha eluso la richiesta relativa alla documentazione contabile in suo possesso.
Corti di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 dicembre 2013 – 28 febbraio 2014, numero 4875 Presidente Triola – Relatore Giusti Svolgimento del processo 1. - Con decisione in data 23 novembre 2011, la Commissione Regionale di Disciplina di Ancona riteneva il comportamento del Dott. M.F. - caratterizzato da notevoli e costanti ritardi nella riconsegna dei titoli, nel versamento delle somme e nella trasmissione degli elenchi protesti - lesivo dell'immagine del notaio e dell'intera categoria notarile e lo condannava alla sospensione di mesi due, escludendo la possibilità di concessione delle circostanze attenuanti per la protrazione nel tempo della condotta violativa delle norme di legge e di quelle deontologiche e sul rilievo che lo stesso notaio aveva già subito una condanna per gli stessi fatti nell'agosto 2010, riformata dalla Corte d'appello di Ancona per motivi meramente procedurali. Con il medesimo provvedimento, la Commissione escludeva la responsabilità dello stesso professionista per mancata consegna al Consiglio notarile della richiesta documentazione in ordine ai rapporti con le banche, non ritenendo configurabile un illecito disciplinare sulla base del principio secondo cui nessuno è tenuto a fornire documenti che potrebbero essere utilizzati contro se stesso in un procedimento disciplinare. La Corte d'appello di Ancona, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 novembre 2012, ha accolto parzialmente il reclamo in via principale del notaio e ha accolto il reclamo in via incidentale del Consiglio notarile e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riconosciute le attenuanti generiche, ha applicato al notaio M. , in relazione al non corretto esercizio della prestazione notarile in materia di servizio protesti, la sanzione pecuniaria di Euro 5.000, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, lettera a , della legge notarile ha quindi dichiarato che il notaio ha violato in modo non occasionale le norme deontologiche del Consiglio nazionale del notariato in relazione alla mancata collaborazione con il Consiglio notarile di Ancona ed ha applicato al predetto la sanzione pecuniaria di Euro 1.500 ai sensi dell'articolo 147, comma 1, lettera b , della legge notarile. La Corte d'appello - ha premesso che costituisce dato assolutamente certo dal punto di vista storico e materiale il ritardo nella riconsegna dei titoli protestati o delle relative somme di denaro agli istituti bancari e nella trasmissione degli elenchi dei protesti alla Camera di commercio - ha rilevato che la condotta del notaio che reiteratamente ed anzi abitualmente restituisca i titoli o le somme pagate con notevole ritardo, integra gli estremi della violazione dell'articolo 147 della legge notarile - ha ritenuto, in accoglimento dell'impugnazione in via incidentale del Consiglio notarile, che il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia e, pertanto, lesiva del prestigio e del decorso della classe notarile. 3. - Per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano il Dott. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 febbraio 2013, sulla base di due motivi. L'intimato Consiglio notarile ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 1182 cod. civ., dell'articolo 147, comma 1, lettere a e b della legge notarile, e dell'articolo 24 Cost. si censura che l'ordinanza impugnata a abbia violato il principio dell'onere della prova, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di accertare se il presidente del Consiglio notarile avesse fornito la prova che i soggetti che hanno lamentato i ritardi erano i legittimi portatori dei titoli, in quanto tali abilitati a pretendere la restituzione degli stessi b sia incorsa in errore di diritto in ordine al luogo di adempimento da parte del notaio dell'obbligazione di consegna dell'atto di protesto, del titolo protestato e della somma pagata dal debitore cambiario c abbia errato nel ritenere che il ritardo nella trasmissione degli elenchi dei protesti cambiari al presidente della Camera di commercio costituisce un fatto disciplinarmente rilevante d non abbia considerato - con riguardo alla contestazione relativa alla mancata trasmissione dei documenti fiscali richiesti dal Consiglio notarile - che il notaio non è tenuto a rendere dichiarazioni indizianti contro se stesso, sussistendo, al riguardo, una ipotesi di inesigibilità della condotta. 1.1. - Le censure sono infondate. 1.2. - In ordine alle prime tre doglianze, occorre premettere che è lo stesso ricorrente a dare atto a pag. 28 del ricorso di non essere stato in grado, per l'eccessivo carico di lavoro, di rispett[are i] termini di legge per la riconsegna dei titoli protestati alle banche richiedenti il protesto e per la trasmissione degli elenchi dei protesti al presidente della camera di commercio di Ancona . In questo quadro, la Corte d'appello - dopo avere sottolineato che costituisce dato assolutamente certo dal punto di vista storico e materiale il ritardo nella riconsegna dei titoli protestati o delle relative somme di danaro agli istituti bancari e nella trasmissione degli elenchi dei protesti alla camera di commercio - ha esattamente rilevato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che nessuna violazione delle norme sull'onere della prova è configurabile nella specie, giacché l'esame della documentazione, completa ed esauriente, allegata dal Consiglio notarile alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare contiene anche una chiara elencazione di tutti i titoli ancora nel possesso del notaio e non restituiti , emergendo inoltre dal mero esame degli atti le missive di sollecito e comunque di richiesta di consegna inoltrate al notaio dagli istituti bancari e dalla camera di commercio al fine di porre fine ai disagi e ai disservizi conseguenti la lentezza del servizio . Quanto poi al supposto errore di diritto circa il luogo di adempimento del notaio, correttamente la Corte d'appello ha rilevato che la convenzione conclusa dal notaio incolpato con la maggior parte degli istituti di credito sulla base, peraltro, del modello predisposto dal Consiglio nazionale del notariato e dell'Associazione banche italiane , nel prevedere che il notaio è tenuto a restituire i titoli presso la banca dove li ha ritirati, indica chiaramente il luogo in cui la restituzione deve avvenire non senza considerare che alla stessa conclusione si perviene applicando le regole dettate dall'articolo 1182 cod. civ. con riferimento all'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata e con riguardo all'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro. Sfugge pertanto alle censure del ricorrente la conclusione alla quale è giunta la Corte territoriale, la quale ha ravvisato la violazione, da parte del notaio, delle precise disposizioni che gli fanno obbligo, entro determinate scadenze temporali, sia di versare l'importo dei titoli pagati, sia di restituire i titoli protestati articolo 9 della legge 12 giugno 1973, numero 349 , come pure di trasmettere al presidente della camera di commercio l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, numero 77 . 1.3. - In ordine alla quarta doglianza, occorre ricordare che costituisce principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria, sicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'articolo 147, comma 1, lettera b , della legge notarile Cass., Sez. III, 15 luglio 1998, numero 6908 Cass., Sez. VI-3, 23 marzo 2012, numero 4721 . Di tale principio ha fatto applicazione la sentenza impugnata, dopo avere rilevato che il notaio M. ha eluso la richiesta relativa alla documentazione contabile in suo possesso. Né viene in considerazione il principio nemo tenetur contra. se edere, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed applicabile anche nei procedimenti disciplinari, compreso quello notarile qui non si è infatti di fronte come nel caso di Cass., Sez. Unumero , 28 febbraio 2011, numero 4773 alla mancata risposta a fronte della richiesta di fornire chiarimenti su un esposto a carico del professionista concernente fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, ma si tratta di condotta elusiva del notaio dinanzi alla richiesta del Consiglio notarile, per ragioni istituzionali di vigilanza e controllo esercitate al di fuori del procedimento disciplinare, di fornire i dati obiettivi dell'attività svolta e risultanti dalla documentazione in suo possesso. 2. - Con il secondo mezzo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia trascurato di considerare che, in ogni caso, sono causa di giustificazione dei ritardi il gravoso carico di lavoro ed i problemi di salute del notaio M. . 2.1. - Anche questo motivo è infondato. La Corte d'appello - con motivazione congrua ed esente da censure - ha rilevato che la mole di lavoro e la difficoltà a svolgerlo nei tempi prescritti non valgono a giustificare un comportamento che si è protratto nel tempo, tanto più che il Dott. M. ha mancato di rappresentare le sue difficoltà al competente Consiglio notarile che i problemi di salute, di cui alla certificazione medica prodotta, non si presentano di gravità ed entità tali da impedire o condizionare in maniera decisiva lo svolgimento dell'attività professionale, rilevando esclusivamente ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di valutazione di merito, incensurabile in questa sede. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Consiglio notarile controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente M.F. , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.