Ferie non godute: la iella non c’entra. È tutta questione di prove

Il dirigente, che non ha potuto godere dei giorni di ferie previsti, deve provare, per ottenere l’indennità sostitutiva, un’esigenza aziendale o una causa di forza maggiore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4855, depositata il 28 febbraio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado, che rigettava la domanda di un dirigente medico al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute. Infatti, in quanto dirigente, avrebbe dovuto programmare in autonomia le proprie ferie entro il primo semestre successivo e solo nel caso, non provato in questo giudizio, di eccezionali ed obiettive necessità da parte dell’azienda, ostative alla fruizione del congedo, avrebbe maturato il diritto all’indennità sostitutiva. Un’eccezione di troppo. Il medico ricorreva in Cassazione. Con il primo motivo, lamentava il fatto che la sentenza impugnata avesse rilevato d’ufficio un’eccezione, cioè la mancata programmazione delle ferie, che l’ASL appellata non aveva coltivato, dato che era rimasta contumace in secondo grado. I giudici di legittimità ritenevano che il principio ex articolo 346 c.p.c., per cui non sono più riesaminabili domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello, è applicabile anche per l’appellato rimasto contumace in sede di gravame. Non è un’eccezione. Tuttavia, la previa autonoma programmazione delle ferie da parte del dirigente, poi rifiutata dall’amministrazione di appartenenza, non è un’eccezione, bensì un fatto costitutivo del diritto all’indennità sostitutiva, per cui la sua contestazione integra una mera difesa, in quanto tale estranea al regime dell’articolo 346 c.p.c L’onere della prova. Il d.P.R. numero 395/1988, infatti, afferma che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle P.A., il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un correlativo ristoro economico se l’interessato non prova che ciò sia stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Questi elementi non erano stati provati dal ricorrente. Lamentela ingiustificata. Con il secondo motivo, il medico accusava i giudici di merito di non aver accertato che non aveva potuto fruire dei giorni di ferie nel tempo previsto, poiché prima trasferito in altra sede, successivamente, licenziato e, solo dopo il termine, reintegrato. A giudizio della Cassazione, se questa rimostranza era volta a denunciare un travisamento del fatto, doveva essere fatta valere in via di revocazione e non mediante ricorso in Cassazione. Se, invece, lo scopo era quello di lamentare un travisamento della prova, il motivo sarebbe privo di autosufficienza, in quanto non venivano trascritti i documenti menzionati, né la sede processuale in cui erano stati acquisiti. In più, sarebbe anche infondato, perché questo vizio sussiste solo se il contenuto di una prova sia stato veicolato in maniera distorta all’interno della decisione, ma non era questo il caso. Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2013 – 28 febbraio 2014, numero 4855 Presidente Roselli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 18.1.10 la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame interposto dal dr. P.M. , dirigente medico presso l'Azienda ospedaliera OO.RR. omissis , contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla suddetta azienda, aveva rigettato la domanda dell'attore intesa ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute nell'anno 2003 epoca in cui il predetto dr. P. era in servizio presso l'ASL SA omissis . Mentre il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di legittimazione passiva rectius per difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dell'Azienda ospedaliera OO.RR. omissis , i giudici d'appello, pur affermando che obbligata al pagamento sarebbe stata quest'ultima, disattendevano la domanda dell'attore perché egli, in quanto dirigente medico, avrebbe dovuto programmare in autonomia le proprie ferie entro il primo semestre 2004 e, solo nel caso non provato, nella specie di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione del congedo, avrebbe maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il dr. P.M. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c L'Azienda ospedaliera OO.RR. omissis è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.1. - Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 115, 116, 339, 345 e 346 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza, in violazione del principio devolutivo, rilevato d'ufficio un'eccezione - la mancata programmazione delle ferie da parte del ricorrente - che l'ASL appellata non aveva coltivato, essendo rimasta contumace in secondo grado. 1.2. - Il motivo è infondato. È pur vero - secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa S.C. - che il principio sancito dall'articolo 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello. Ciò consente di porre appellato e appellante su un piano di parità e senza attribuire alla parte rimasta inattiva in fase di appello una posizione sostanzialmente di maggior favore cfr. Cass. 12.11.07 numero 23489 Cass. 13.9.06 numero 19555 Cass. 13.5.03 numero 7316 . Nondimeno, la previa autonoma programmazione delle ferie da parte del dirigente medico a tanto abilitato dalla propria posizione apicale, poi rifiutata dall'amministrazione di appartenenza, non è un'eccezione, bensì un fatto costitutivo del diritto ad un ristoro economico per mancato godimento delle ferie medesime, sicché la sua contestazione integra una mera difesa, in quanto tale estranea al regime di cui all'articolo 346 c.p.c Dispone, infatti, l'articolo 4 commi 2, 3 e 4 d.P.R. 23.8.88 numero 395 relativo al rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 5 . Ne discende che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo ad un correlativo ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio” o da cause di forza maggiore . 2.1. - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., degli articolo 2109 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale accertato - malgrado l'evidenza dei documenti prodotti - che il ricorrente non aveva potuto fruire entro il primo semestre del 2004 dei 23 giorni residui di ferie relativi al 2003 perché dapprima trasferito dall'ASL all'Azienda ospedaliera OO.RR. omissis a far data dal 15.2.04 e, poi, perché licenziato e reintegrato solo alla fine del 2004. 2.2. - Il motivo è inammissibile. Invero, se volta a denunciare, in sostanza, un travisamento del fatto, la doglianza prospetta un vizio che - ove mai in astratta ipotesi davvero sussistente - può farsi valere in via di revocazione ex articolo 395 numero 4 c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione giurisprudenza costante cfr., da ultimo, Cass. 2.7.10 numero 15702 e Cass. 9.1.07 numero 213 . Se, invece, scopo del ricorrente era quello di lamentare un travisamento della prova, il motivo si palesa da un lato privo di autosufficienza poiché non trascrive i documenti che menziona né indica la sede processuale in cui sono stati acquisiti , dall'altro infondato perché detto vizio sussiste soltanto se il contenuto di una determinata prova sia stato veicolato in maniera distorta all'interno della decisione, ovvero solo se il significante e non il significato risulti diametralmente opposto a quello riversato nella motivazione ma non è questo il caso. 3.1. - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, essendo parte intimata rimasta tale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.