L’accertamento notificato alla matrigna del contribuente è valido poiché rientra nell’espressione persona di famiglia ex articolo 139 c.p.c
Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7714 del 27 marzo 2013. «Persona di famiglia» in senso ampio. Infatti, l'articolo 139 c.p.c. applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere ed il vicino di casa che accetti di riceverla. Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare anche la matrigna la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica situazione, questa, che può essere presunta sulla base dello stesso fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare. Deve considerarsi, invero, che è proprio, e soltanto, il vincolo di parentela o di affinità - a prescindere dall'ulteriore requisito della stabile convivenza, peraltro neppure menzionato espressamente dalla norma dell'articolo 139 c.p.c. - a giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario di esso. Di conseguenza, mentre la menzionata disposizione dell'articolo 139 c.p.c., non impone affatto all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla persona che riceva l'atto, resta a carico di colui che assume di non avere ricevuto l'atto l'onere di provare in concreto la mera occasionalità della presenza, nella propria residenza o domicilio, di detta persona, non essendo sufficiente - all'uopo - la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza. E' di tutta evidenza, infatti, che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo in ordine all'effettiva residenza di una persona nel luogo da esse indicato, come tale destinato a cedere di fronte alla prova - fornita sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti - che la residenza effettiva del destinatario dell'atto sia in un altro luogo. A fronte della relata attestante che la notifica era avvenuta nel domicilio del ricorrente ed a mani della matrigna - nessuna rilevanza, in assenza di prove circa l'occasionalità della presenza di tale persona nel luogo suindicato, assume la circostanza che la stessa avesse la residenza anagrafica altrove. Il caso. Il giudice del gravame , in riforma della decisione di prime cure , ha ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate, e - di conseguenza nulli gli atti a valle di detti avvisi, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. numero 546/1992, - essendo stati gli stessi consegnati nella residenza del destinatario, ma a persona di famiglia non con lui convivente. Il fisco, con il ricorso in cassazione, ha censurato la sentenza di gravame che aveva ritenuto - in contrasto con la relata di notifica, facente fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., - che la notifica degli avvisi di accertamento effettuata ad una persona legata da rapporti di parentela con il destinatario, ossia alla seconda moglie del padre matrigna del contribuente fosse affetta da nullità. E ciò in base ad una successiva dichiarazione del portalettere del Comune, autore della notifica e che in quella occasione rivestiva la qualità di messo notificatore, secondo la quale il plico contenente gli atti impositivi era stato da lui consegnato alla persona suindicata, nella sua residenza diversa da quella del contribuente, come da certificazione anagrafica allegata agli atti. Notifica valida anche se fatta alla «matrigna» del contribuente. Tale motivo è stato ritenuto fondato dagli Ermellini sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. La relata di notifica degli avvisi di accertamento - prodromici alle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente - indicava chiaramente che gli atti impositivi erano stati notificati presso il domicilio del destinatario a mani della madre rectius, della matrigna . La consegna del plico, come risulta dalla ricevuta, anche se fatta alla matrigna del contribuente è avvenuta presso il domicilio dello stesso. Nel caso concreto, si verte in ipotesi di notifica di avvisi di accertamento, che va eseguita - ai sensi dell’articolo 60, D.P.R. numero 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis - con le modalità di cui all'articolo 137 c.p.c. e ss., sia pure con talune particolarità previste dalla stessa norma. Ebbene, dal combinato disposto del predetto articolo 60, comma 1, lett. c - secondo cui «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» - e dell'articolo 139 c.p.c., si evince la sussistenza di uno specifico obbligo del messo notificatore di ricercare il destinatario presso il luogo indicato nell'intestazione del provvedimento impositivo, come sua domicilio fiscale, ovvero come residenza, o sede del suo ufficio o della sua azienda. Ne discende che - in presenza di un'espressa indicazione di notifica effettuata dal messo comunale presso il domicilio del destinatario, contenuto nella relativa relata - non può non attribuirsi la suddetta efficacia probatoria fino a querela di falso alla relata stessa, quanto al luogo nella quale essa è stata eseguita, ovverosia presso il domicilio del destinatario risultante - come afferma la stessa sentenza impugnata - dagli stessi atti impositivi da notificare ed a mani della matrigna. Sicchè il fatto che la successiva dichiarazione del messo, indichi un luogo diverso della notifica, corrispondente alla residenza della matrigna del contribuente, non è in alcun modo idoneo a superare le risultanze della precedente relata. Ed invero, è di tutta evidenza che quest'ultima attesta una circostanza, ossia il rilievo del domicilio del contribuente desumibile dagli stessi atti da notificare ed il compimento della notifica ivi, che - per essere relativa ad attività percettiva del pubblico ufficiale notificatore, è assistita dalla fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 11 febbraio - 27 marzo 2013, numero 7714 Presidente Pivetti – Relatore Valitutti Svolgimento del processo 1. Con sentenza numero 79/27/07, depositata il 17.4.07, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello proposto da I.M. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti delle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate di Foggia, ai fini IRPEF per gli anni 1998 e 1999. 2. La CTR - in riforma della decisione di prime cure - riteneva, invero, invalida la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate, e - di conseguenza nulli gli atti a valle di detti avvisi, ai sensi del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, comma 3, - essendo stati gli stessi consegnati nella residenza del destinatario, ma a persona di famiglia non con lui convivente. 3. Per la cassazione della sentenza numero 79/27/07 ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, ai quali il contribuente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Motivi della decisione 1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell'amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora - come nel caso di specie - al giudizio di appello abbia partecipato solo l'Agenzia delle Entrate - succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all'1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. numero 300 del 1999 - e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l'estromissione del Ministero dal giudizio. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l'Agenzia delle Entrate per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08 . 2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 24, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. 2.1. Si duole, invero, l'Amministrazione del fatto che la CTR abbia erroneamente ammesso, nel giudizio di appello, la produzione di un documento nuovo, ovverosia la dichiarazione scritta resa dal portalettere che aveva provveduto a notificare gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente, ancorchè detto documento ben avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di prime cure. 2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione, di cui all'articolo 345 c.p.c., comma 3, alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è - per vero - regolata in via speciale dall'articolo 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado Cass. 18907/11 , ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure Cass. 23616/11, 2019/12 . 2.2.2 Ne discende che, nel caso di specie, la mera preesistenza del suindicato documento alla conclusione del giudizio di primo grado, non ne precludeva affatto - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure - la successiva produzione nel giudizio di appello. 3. Con il secondo motivo di ricorso, poi, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.Lgs. numero 5466 del 1992, articolo 7, comma 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. 3.1. La CTR avrebbe, infatti, a parere della ricorrente, illegittimamente ammesso - dando ingresso nel giudizio di secondo grado alla predetta dichiarazione scritta del portalettere, il quale attestava di avere notificato gli avvisi di accertamento alla madre dello I. - una prova testimoniale in palese violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 7, comma 4. 3.2. Il motivo è infondato. 3.2.1. La disposizione succitata vieta - per vero - in un'ottica di semplificazione ed accelerazione del processo, soltanto la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, che assume - in forza delle norme del codice di rito - la qualità di testimone. Tale narrazione, invero, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio Cass. 903/02, 20032/11 , ma - al contempo - richiede un maggiore dispendio di tempo e di attività processuali delle parti. 3.2.2. Di contro, è di piena evidenza che siffatto divieto non può considerarsi operativo per la diversa fonte di prova - connotata da una maggiore immediatezza di percezione del contenuto probatorio da parte del giudicante - costituita dal documento che racchiude le dichiarazioni del terzo. Sul piano generale, invero, tale diversità si rivela anzitutto sotto il profilo materiale e sostanziale, dando vita il documento ad un'entità che, a differenza dell'altra, si concreta in una res cartacea, e non in un soggetto dichiarante. Trattasi, inoltre, di una fonte di prova diversa dalla testimonianza anche sul piano processuale, essendo la prova documentale soggetta ad una disciplina differenziata da quella della prova testimoniale, poichè finalizzata - a differenza di quest' ultima, che richiede il compimento delle diverse attività di deduzione, ammissione ed assunzione articolo 244 c.p.c. e ss. - ad assicurarne esclusivamente la corretta produzione nel giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti D.Lgs. numero 546 el 1992, articolo 24, comma 1, articolo 87 disp. att. c.p.c. . Le cennate differenze sostanziali e processuale esistenti tra le due fonti di prova, dunque, ne giustificano ampiamente la differente regolamentazione anche nel processo tributario, nel quale il documento, oltre ad essere producibile - come dianzi detto - anche in appello, si sottrae, altresì, al divieto di utilizzazione anche nel giudizio di primo grado, che concerne esclusivamente la prova testimoniale. 3.2.3. La censura suesposta, pertanto, non può che essere disattesa. 4. Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'articolo 2700 e.e, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. 4.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere - in contrasto con la relata di notifica, facente fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., - che la notifica degli avvisi di accertamento effettuata ad una persona legata da rapporti di parentela con il destinatario, ossia alla seconda moglie del padre matrigna dello I., fosse affetta da nullità. E ciò in base ad una successiva dichiarazione del portalettere del Comune di Pietramonte-corvino, autore della notifica e che in quella occasione rivestiva la qualità di messo notificatore, secondo la quale il plico contenente gli atti impositivi era stato da lui consegnato alla persona suindicata, nella sua residenza diversa da quella dello I., come da certificazione anagrafica allegata agli atti. 4.2. Il motivo è fondato. 4.2.1. Dall'esame degli atti del presente giudizio, invero, risulta acquisito quanto segue. La relata di notifica degli avvisi di accertamento - prodromici alle cartelle di pagamento impugnate da I.M. - indicava chiaramente che gli atti impositivi erano stati notificati presso il domicilio del destinatario a mani della madre rectius, della matrigna v. ricorso per cassazione dello I., pp. 11-12 . Tanto vero che, come esposto nel controricorso dallo stesso contribuente, che ne ha riportato i passi salienti, la decisione di prime cure, emessa dalla CTP di Foggia, rigettava il ricorso dello I., avverso le cartelle di pagamento, sul presupposto che la consegna del plico, come risulta dalla ricevuta, anche se fatta alla matrigna del ricorrente, è avvenuta presso il domicilio dello stesso . Senonchè, il contribuente, nel proporre appello avverso tale pronuncia, produceva in giudizio una dichiarazione del medesimo messo notificatore, dalla quale risultava, invece, che - come si desume dall'impugnata sentenza - lo stesso aveva consegnato il plico presso la residenza della matrigna dello I.M. . Siffatta dichiarazione, che contraddice la relata di notifica nel punto essenziale concernente il luogo in cui essa è avvenuta, sarebbe - di contro - diretta, a parere del contribuente, soltanto a precisare il contenuto della relata , essendo proveniente dallo stesso autore della notifica, il quale aveva - sempre a suo dire - evidentemente compilato in modo frettoloso ed impreciso la relata di notifica . 4.2.2. Orbene, tutto ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscano il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 c.c Ed invero, poichè l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale cfr. ex plurimis, Cass. 25860/08, 4193/10 . Nel caso concreto, si verte in ipotesi di notifica di avvisi di accertamento, che va eseguita - ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, nel testo applicabile ratione temporis - con le modalità di cui all'articolo 137 c.p.c. e ss., sia pure con talune particolarità previste dalla stessa norma. Ebbene, dal combinato disposto del predetto articolo 60, comma 1, lett. c - secondo cui salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario - e dell'articolo 139 c.p.c., si evince la sussistenza di uno specifico obbligo del messo notificatore di ricercare il destinatario presso il luogo indicato nell'intestazione del provvedimento impositivo, come sua domicilio fiscale, ovvero come residenza, o sede del suo ufficio o della sua azienda Cass. 19079/05 . Ne discende che - in presenza di un'espressa indicazione di notifica effettuata dal messo comunale presso il domicilio del destinatario, contenuto nella relativa relata - non può non attribuirsi la suddetta efficacia probatoria fino a querela di falso alla relata stessa, quanto al luogo nella quale essa è stata eseguita, ovverosia presso il domicilio del destinatario risultante - come afferma la stessa sentenza impugnata - dagli stessi atti impositivi da notificare Corso A. Moro numero 77 ed a mani della matrigna, sig.ra M.F.E Sicchè il fatto che la successiva dichiarazione del messo, indichi un luogo diverso della notifica, corrispondente alla residenza della matrigna dello I., non è in alcun modo idoneo a superare le risultanze della precedente relata. Ed invero, è di tutta evidenza che quest'ultima attesta una circostanza, ossia il rilievo del domicilio del contribuente desumibile dagli stessi atti da notificare ed il compimento della notifica ivi, che - per essere relativa ad attività percettiva del pubblico ufficiale notificatore, è assistita dalla fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c 4.2.3. Nè giova all'odierno resistente, dedurre che la consegnataria del plico, ancorchè sua familiare, non fosse con lui convivente, giacchè dalla certificazione anagrafica versata in atti risulterebbe che la stessa risiedeva alla via OMISSIS dello stesso Comune di OMISSIS . Va - per vero - osservato, al riguardo, che l'espressione persona di famiglia adoperata dall'articolo 139 c.p.c. applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento va intesa nel senso più ampio, considerato che la stessa norma annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere ed il vicino di casa che accetti di riceverla Cass. 615/95 . Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare anche la matrigna la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica situazione, questa, che può essere presunta sulla base dello stesso fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare Cass. 24852/06 . Deve considerarsi, invero, che è proprio, e soltanto, il vincolo di parentela o di affinità - a prescindere dall'ulteriore requisito della stabile convivenza, peraltro neppure menzionato espressamente dalla norma dell'articolo 139 c.p.c. - a giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario di esso. Di conseguenza, mentre la menzionata disposizione dell'articolo 139 c.p.c., non impone affatto all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla persona che riceva l'atto Cass. 6953/06, 322/07, 8306/11 , resta a carico di colui che assume di non avere ricevuto l'atto l'onere di provare in concreto la mera occasionalità della presenza, nella propria residenza o domicilio, di detta persona, non essendo sufficiente - all'uopo - la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza Cass. 23368/06, 6953/06, 21362/10 . E' di tutta evidenza, infatti, che le risultanza anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo in ordine all'effettiva residenza di una persona nel luogo da esse indicato, come tale destinato a cedere di fronte alla prova - fornita sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti - che la residenza effettiva del destinatario dell'atto sia in un altro luogo Cass. 26985/09, 5201/12 . 4.3. Da tutto quanto suesposto consegue, pertanto, che - a fronte della relata attestante che la notifica era avvenuta nel domicilio del ricorrente ed a mani della matrigna - nessuna rilevanza, in assenza di prove circa l'occasionalità della presenza di tale persona nel luogo suindicato, assume la circostanza che la stessa avesse la residenza anagrafica altrove. 5. L'accoglimento della suesposta censura comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del resistente soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi - tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale - per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito, restando, in tal modo, assorbito il motivo di ricorso incidentale proposto dallo I., e concernente il regolamento delle spese del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze accoglie il terzo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, rigettati gli altri cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente dichiara assorbito il ricorso incidentale dello I. condanna il resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.