Considerata legittima e fondata la richiesta di un uomo di vedersi esonerato almeno dall’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia, ampiamente maggiorenne. Per i giudici, la ragazza, vista l’età e gli studi effettuati, non può non aver ricevuto offerte di lavoro
Crisi economica? Assolutamente reale, ma non può essere utilizzata, a prescindere, come giustificazione per le difficoltà occupazionali. A 37 anni è impensabile non siano mai arrivate offerte di lavoro. Magari non pienamente corrispondenti alle proprie aspirazioni, ma pur sempre meritevoli di essere prese in esame Anche per questo, è giusto azzerare il sostegno economico da parte del proprio genitore Cassazione, ordinanza numero 7970/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Madre batte figlia. Scenario giudiziario è un procedimento per la «modifica delle condizioni di divorzio» tra una coppia, e pomo della discordia – come spesso capita – è il quantum economico. A caricarselo sulle spalle deve essere l’uomo, che, grazie alla decisione dei giudici di Appello, può esultare sì, ma solo in parte da un lato, difatti, viene «elevato l’assegno per la moglie» dall’altro, viene stabilito l’esonero «dal mantenimento» originariamente previsto a favore «della figlia maggiorenne». Ma è proprio la donna a contestare la decisione, e a rivendicare per la figlia – con ricorso ad hoc in Cassazione – un sostegno economico da parte del padre. Nodo occupazionale. E invece la scelta, così come delineata in Appello, viene condivisa in toto dai giudici della Cassazione, i quali ritengono logica e realistica l’ipotesi tracciata in secondo grado. Fondamentali sono le caratteristiche della figlia, ossia l’età 37 anni e gli «studi effettuati» ebbene, è giusto pensare che ella «abbia ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente corrispondenti alle sue aspirazioni» e che «non le abbia accettate». Di conseguenza, è da ritenere fondata la richiesta «di esonero dell’assegno per la figlia» avanzata dall’uomo. Perché è ipotizzabile che «il mancato svolgimento di attività lavorativa» sia dipeso «da inerzia o da rifiuto ingiustificato».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 2 aprile 2013, numero 7970 Presidente Salmè – Relatore Dogliotti In fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 9 luglio 2009, conferma il provvedimento di primo grado che aveva elevato l’assegno a carico del marito per la moglie, esonerandolo dal mantenimento della figlia maggiorenne. Ricorre per cassazione la S. Non ha svolto attività difensiva il P. Ritiene il Collegio, diversamente da quanto affermato dal Relatore, che il ricorso vada rigettato per manifesta infondatezza. Secondo giurisprudenza consolidata per tutte, Cass. n° 4765 del 2002 n° 1830 del 2011 , ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato. Il Giudice a quo accoglie la richiesta di esonero dell’assegno per la figlia, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all’età anni 37 e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Spettava ovviamente all’odierna ricorrente fornire prova in tal senso. Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere e generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.