Interessante pronuncia sull’istituto del curatore speciale, regolato dall’articolo 78 c.p.c., molto importante, ma poco noto, la cui nomina, nell’interesse del minore o di un soggetto incapace, è disposta dal giudice. È lui l’unico delegato a decidere sui conflitti genitoriali, potere che non può essere arrogato dai servizi sociali.
L’ordinanza della sez. I. del Tribunale di Varese emessa lo scorso 12 febbraio esplica l’istituto in epigrafe ed i poteri del giudice nelle separazioni con figli minori. La vicenda. In una separazione di una coppia problematica, la bambina, quasi dodicenne, era affidata ad una casa famiglia protetta, poiché l’ambiente domestico materno non era stato ritenuto adeguato. Ciò nonostante la madre, prossima al parto, frutto di una nuova relazione, supportata dal parere positivo dei servizi sociali, chiedeva l’affidamento della minore e che la stessa, perciò, fosse inserita in una nuova scuola, vicina alla casa della richiedente, «ad anno scolastico in corso». L’istanza era unilaterale e, non avendo esercitato alcun jus poenitendi, aveva valore di mero sollecito. È stata respinta, disposta la nomina del curatore speciale e l’udienza è stata rinviata allo scorso 22 febbraio. L’intervento dei minori nella separazione. Il fine ultimo della nostra legislazione sulla famiglia e del nostro ordinamento è la tutela del fanciullo, tanto che anche nella separazione ogni scelta è fatta nel suo interesse per salvaguardare la sua salute psico-fisica articolo 155 ss. c.c. . La l. numero 54/2006 affido congiunto , le Convenzioni di New York del 1989 l. numero 171/1991 e di Strasburgo del 1996 l. numero 70/2003 , la Convenzione di Nizza ed il Regolamento in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale numero 2201/03 impongono l’onere di ascoltare e di rendere edotto il minore su tutte le decisioni che lo riguardano, soprattutto quelle prese in sede di separazione e divorzio dei genitori. L’ultimo regolamento, poi, non consente il riconoscimento di sentenze straniere di separazione o di divorzio se il bambino non è stato ascoltato in merito a tale decisione Zazzeri, Il valore delle dichiarazioni del minore nelle sentenze di separazione e divorzio , con un’appendice sull’adozione ed altri istituti . La nostra legge prevede l’intervento obbligatorio per chi ha compiuto 14 anni, mentre il minore di 12 può essere sentito da solo, se ha facoltà di discernimento o, nel caso contrario, con l’ausilio di psicologi o personale adatto. Si noti come la discrezionalità del giudice sia limitata in queste ipotesi. Per completezza si richiami la giurisprudenza costante che prevede la competenza del Tribunale di minori, anziché di quello ordinario, su tali tematiche Cass. civ. 2652/89 e 7450/90, Trib. Minumero Firenze del 21/5/79, Venezia del 19/10/90 che riconosce la giurisdizione di entrambi i giudici citati , mentre un’altra corrente impone la competenza del GT e del tribunale ordinario, ritenuta prevalente nella modifica delle condizioni di affidamento del minore anche su detta altra autorità Cass. civ. 5187/85, Tribb. Minumero Bologna del 15/1/85, Palermo del 9/1/87 . Curatore speciale. È un vero e proprio istituto e non ha alcun carattere eccezionale il giudice, nel suo prudente apprezzamento di tutte le circostanze, lo deve nominare ogni volta che è necessario per tutelare e rappresentare chi è incapace per vari motivi, come la bambina della fattispecie. Questo ruolo è stato ribadito dalla C.Cost. numero 83 e dalle condanne della CEDU CEDU del 10/11/2010 e sez. II del 29/1/2013 , che ha stigmatizzato l’adozione di «misure stereotipate ed automatiche », anziché «modellate» sulle reali esigenze e volte a garantire il fanciullo. Giudice e servizi sociali. È ribadita la prevalenza e l’esclusività della competenza in merito del magistrato ed è biasimata l’opportunità di alcune scelte, come quella di sradicare la minore «ad anno scolastico in corso» per farle «cambiare scuola in itinere », separandola da affetti e da un ambiente ove era ben inserita. Si censura anche il non avere valutato correttamente le circostanze che avevano portato all’affidamento della bimba ad una casa famiglia. Ergo nel suo interesse esclusivo è stato nominato il curatore speciale ex articolo 78 c.p.c
Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 12 febbraio 2013 Relatore Giuseppe Buffone Osserva Con ordinanza dell’1 febbraio 2013, questo Tribunale ha nominato, in favore della minore figlia delle parti in lite, un curatore speciale, con i compiti di cui al verbale di udienza dell’1.2.2013. Il curatore designato ha dichiarato di astenersi dall’incarico, con conseguente revoca della sua nomina ordinanza del 7 febbraio 2013 . La parte attrice richiede, a questo punto, disporsi immediatamente il collocamento della bambina presso la casa della madre, ad anno scolastico in corso, con il cambio della Scuola in itinere. L’istanza è inammissibile per violazione degli articolo 101 e 177 c.p.c. La revoca di un provvedimento emesso nel contraddittorio con le parti, in udienza, non può essere modificato su istanza unilaterale di uno dei litiganti, nella fase attuativa della decisione assunta. Peraltro, la ricorrente non ha interposto nessuna delle istanze per l’esercizio giudiziale dello jus poenitendi e, pertanto, la richiesta vale quale mero sollecito. Sollecito che va decisamente respinto. Le decisioni in materia di conflitti genitoriali non vengono delegate al Servizio Sociale così abdicando al ruolo proprio che la Legge riserva al giudice, in una materia delicata come quella della famiglia e dei minori vengono assunte dopo che il minore sia stato reso partecipe delle scelte che si vanno assumendo nel suo interesse, valutata, giuridicamente, la correttezza formale e processuale della modifica da assumere, quanto esula ovviamente dalle competenze dei servizi sociali. Nel caso di specie, la minore frequenta, da tempo, il corso scolastico nel circondario di e, secondo il parere dei Servizi, sarebbe opportuno prelevarla immediatamente dal suo contesto di inserimento, per immetterla nella nuova scuola, con collocamento presso la madre, che, peraltro, sta per dare alla luce una nuova bambina, nata dalla relazione con il nuovo compagno. Senza ignorare che, nel passato recente, la minore, in sede di separazione, era stata affidata dal Tribunale al Comune di e collocata in Comunità protetta, ritenendo dunque non adeguato l’ambiente familiare domestico materno. Una decisione del genere non può essere assunta sulla base del solo parere del Servizio ma richiede, all’evidenza, il coinvolgimento della minore che, peraltro, compirà 12 anni nell’anno in corso . Da qui la scelta di nominarle un curatore speciale. Al riguardo, va ricordato come ha anche di recente chiarito la Consulta v. Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 numero 83, Pres. De Siervo, rel Melatti , che il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'articolo 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace. Quanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie per consentire alla bambina contesa di avere un ruolo e una voce nel processo. Si precisa, ancora, che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da una istanza di parte posto che l’articolo 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, numero 77 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio. Nemmeno può dubitarsi circa l’opportunità di adottare scelte giudiziale meglio modellate sull’esigenza di tutela del minore secondo il dizionario internazionale cd. accomodamenti procedurali . Come noto, la Corte EDU ha proprio condannato l’Italia, nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto minori, per la natura delle misure adottate, giudicate “stereotipate ed automatiche” Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Affaire Lombardo c/ Italia Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia. Tenuto conto dell’urgenza, l’unica modifica può ravvisarsi nella fissazione dell’udienza, da anticipare per raccogliere il giuramento del curatore speciale davanti al giudice. P.Q.M. letto ed applicato l’articolo 175 c p.c. NOMINA curatrice speciale della minore, l’Avv. , Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese, con il compito di provvedere a raccogliere l’opinione della minore, sentendo anche terzi, la Scuola presso cui questa collocata e i genitori, al fine di riferire al Tribunale circa la volontà della minore stessa in ordine al collocamento presso l’abitazione della madre, con iscrizione presso la nuova Scuola. FISSA l’udienza fissata per il 22 febbraio 2013 alle ore 9.25 per il giuramento del curatore speciale. Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero ed al Curatore speciale nominato