Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice amministrativo, la risoluzione delle controversie in materia di assunzioni nella scuola insorgenti per effetto di disposizioni ministeriali illegittime.
Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. la risoluzione delle controversie in materia di assunzioni nella scuola insorgenti per effetto di disposizioni ministeriali illegittime. Così ha deciso il giudice del lavoro di Venezia con una sentenza depositata il 21 gennaio scorso. L’antefatto. Il caso riguardava un docente precario che era stato inserito in coda nelle graduatorie a esaurimento provinciali finalizzate alle assunzioni del personale docente nella scuola. E per effetto di tale inserimento in coda si era visto sfuggire l’immissione in ruolo, sebbene vantasse un maggiore punteggio rispetto ai colleghi effettivamente assunti nelle tornate di assunzioni del 2009 e del 2010. L’inserimento in coda in calce alla graduatoria pre-esistente e non “a pettine” a pieno titolo rispetto agli altri aspiranti era stato disposto in applicazione delle disposizioni contenute nel DM Miur 42/2009. Di qui il ricorso da parte del docente, che si concludeva con esito favorevole al ricorrente. Il giudice del lavoro ha disposto, infatti, l’immissione in ruolo del ricorrente a far data dal 1° settembre 2012 e ha condannato l’Amministrazione scolastica a risarcire le retribuzioni non percepite dalla data di formazione della graduatoria, detratto l’aliunde perceptum. La questione della giurisdizione. Il giudice monocratico, prima di decidere nel merito, ha anche risolto una questione di giurisdizione prospettata dall’Amministrazione scolastica, secondo la quale la materia in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo. Citando la giurisprudenza delle Sezioni unite ord. 3032/2011 il giudice monocratico ha ritenuto, invece, che la materia dovesse necessariamente rientrare nella giurisdizione dell’A.G.O. La giurisdizione esclusiva dell’A.G.A., infatti, comprende le sole controversie concernenti le selezioni concorsuali finalizzate al reclutamento nella PA che, per loro natura, sono identificabili nelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando, proseguono con prove selettive davanti ad una commissione appositamente costituita e terminano con la compilazione di una graduatoria di merito approvata dalla suddetta commissione. Per quanto riguarda, invece, la questione oggetto del giudizio, si trattava, invece, di una mera controversia riguardante la collocazione in una graduatoria che, sebbene ordinata all’individuazione degli aventi titoli ad essere assunti dalla PA, non è qualificabile alla stregua di concorso a causa dell’assenza del bando, della procedura di valutazione e del provvedimento di approvazione. Precludere il diritto al trasferimento pleno iure viola la Costituzione. Quanto al merito della questione, il giudice monocratico ha stabilito che la preclusione del diritto al trasferimento da una provincia all’altra adottata dall’Amministrazione scolastica con il DM 42/2009 nei confronti dei docenti precari è illegittima. A nulla rilevando che con il medesimo decreto il Miur abbia disposto la possibilità per i precari interessati di chiedere di essere collocati in coda alle graduatorie di ulteriori 3 province, ferma la collocazione nella provincia di appartenenza. La preclusione del diritto al trasferimento con inserimento “a pettine”, infatti, contrasta con il principio del merito e , dunque, è incostituzionale, così come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 42/11. E il decreto che applica la norma incostituzionale va disapplicato. Di qui la disapplicazione del DM 42/2009 e la declaratoria del diritto all’ immissione dell’aspirante docente che, pur essendo in possesso di maggior punteggio, era stato scavalcato in graduatoria da altro docente, individuato quale avente titolo all’assunzione in luogo dell’insegnante più titolato, per il solo fatto che il docente con maggiore punteggio era stato ingiustamente inserito in coda alla graduatoria.
Tribunale di Venezia, sentenza 20 dicembre 2011 – 21 gennaio 2012, numero 350 Giudice Coppetta Calzavara In fatto e in diritto Letto il ricorso ex articolo 700 c.p.comma e 414 c.p.comma depositato in data 6/6/2011 con il quale la ricorrente chiede accertare e dichiarare, anche attraverso un provvedimento cautelare, il diritto della ricorrente ad essere inserita “a pettine” nella posizione di competenza, anziché “in coda” all’interno delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Venezia valide per il biennio scolastico 2009-2011, per le classi di concorso A345 lingua inglese nelle scuole medie , A346 lingua e civiltà straniere inglese nelle scuole superiori e AD00 elenco di sostegno scuola secondaria di I grado , previa disapplicazione del DM 42 del 9/4/2009, a firma del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca pubblicato mediante avviso in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi numero 28 del 10/4/2009 nella parte in cui nelle premesse del bando afferma “ravvisato l’opportunità in relazione alla necessità di garantire in tempi brevi l’esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 numero 244 ed al fine di favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato alla procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento -di concedere a detto personale di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio 2009/2011 ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata in coda rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguenti nella provincia di appartenenza ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati, dell’articolo 1, comma 11, e dell’articolo 12, comma 1 del DM medesimo a ricoprire, un posto a tempo indeterminato, a far data dal 1/9/2009, per l’insegnamento nel sostegno arca AD00, giusta lo stanziamento da parte dell’USP di Venezia, con prot. numero 13128 del 10/8/2009 di 5 posti con assegnazione a docenti con minor punteggio della stessa o, in via sub ordinata, di un posto a tempo indeterminato a far data dal 1/9/2010, giusta lo stanziamento da parie del medesimo USP, con prot. AOOUSPVE numero 10139 del 17/8/2010, di 19 posti con assegnazione a docenti con minor punteggio della stessa, previa disapplicazione da parte dell’amministrazione resistente, di ogni atto o provvedimento ostativo al con feri mento dei contratti a tempo indeterminato rivendicati al risarcimento dei danni patrimoniali subii i in ragione della mancata assunzione, quantificati nelle somme derivanti dalle mensilità dì stipendio da riconoscere ai docenti a tempo indeterminato e non percepire, detratti gli emolumenti economici goduti con i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel corso dell’a.s. 2009-10 e 2010-11, danni patrimoniali quantificati ih curo 10.000,00 o nella minor maggiore che L’Ecc.mo giudicante riterrà più opportuna al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla maggior o minore somma che l’Ecc.mo Giudicante riterrà opportuna, per non essere stata nominata in ruolo già dall’a.s. 2009/2010 o dal 1/9/2010 e per non aver potuto partecipare alle operazioni di mobilità destinate ai docenti a tempo indeterminato, nonché per non aver potuto usufruire di tutti vantaggi contrattuali riservati dal c.c.N.L. 2006/2009 permessi, malattia, ferie, ecc. al personale nominato in ruolo letta la memoria depositata in data 19/9/2011 con la quale il Ministero convenuto, contestato quanto dedotto dalla ricorrente, chiedeva in via preliminare dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli articolo 102 e 307 c.p.c. nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, anche riguardo alle pretese richieste istruttorie. Spese rifuse letta, la memoria depositata in data 28/10/2011 con la quale la terza chiamata e controinteressata chiede nel caso in cui venga accolta la domanda della ricorrente, voglia questo Ecc.mo Giudice ordinare al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia 1 di confermare l’immissione in ruolo della Prof.ssa già avvenuta con contratto a tempo indeterminato in data 24/8/2009 e 2 di confermare la titolare della cattedra assegnata alla medesima per il sostegno presso la sede dove attualmente lavora nella scuola media Pisani dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Lido di Venezia 3 disponendosi che l’inserimento della ricorrente debba avvenire nelle cattedre disponibili per il sostegno dell’organico di diritto. Con rifusione delle spese di lite letta la memoria depositata in data 8/11/2011 con la quale C chiede in visi pregiudiziale disporsi la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., per ì motivi dedotti alla lettera c delle premesse in via preliminare dichiarare l’inammissibilità del ricorso per i motivi dedotti alle lettere a e b delle premesse nel merito rigettarsi il ricorso siccome totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente atto di costituzione del terzo chiamato in ogni caso accertarsi e/o dichiararsi/o darsi comunque atto eventualmente anche solo in via incidentale che il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 24/8/2009 numero di prot. stipulato dalla Prof.ssa K non forma in alcun modo oggetto della domanda azionata dalla ricorrente e non può quindi essere annullato né dichiarato in qualsiasi altro modo illegittimo accertarsi c/o dichiararsi eventualmente anch’esso in via incidentale la conseguente intangibilità della posizione giuridica della ricorrente [rectius della terza chiamata] ed il suo pieno diritto di continuare rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione scolastica resistente nel posto e nella qualifica individuati e riconosciuti con il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 24/8/2009 numero 13455 di prot. spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 12,5% , Cpa e Iva del presente giudizio interamente rifuse, dei quali il sottoscritto procuratore della terza chiamata chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell’articolo 93 c.p.comma dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscossogli onorari considerato che i contro interessati per regolarmente citati non si sono costituiti e quindi sono contumaci considerato che all’udienza del 29/11/2011 il procuratore e difensore della ricorrente “ ribadisce che l’interesse principale attiene alla classe di concorso AD00, e rinuncia alle domande svolte quanto alle classi di concorso A345 e A346 in ogni caso non rinuncia alla domanda da intendersi svolta in via incidentale quanto l’inserimento a pettine anche nelle classi A346 e A345” letta la memoria depositata dal Ministero in data 28/10/2011 nonché le note conclusive sentiti procuratori delle parti all’udienza di discussione del 20/12/2011, la causa e stata detta udienza, decisa come da dispositivo di seguito riportato con indicazione dei termini giorni 31 per il deposito della motivazione stante la complessità della stessa anche relazione al numero di decisioni assunte all’udienza medesima Il ricorso è parzialmente fondato Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art comma 605, lett. c , della l. numero 296 del 2006 legge finanziaria 2007 , le controversie promosse per l’accertamento del diritto dei docenti che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in al analoghe graduatorie provinciali a non essere collocati in coda rispetto ai docenti inclusi in queste ultime graduatorie diritto nella specie negato dall’amministrazione applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, numero 42 , appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato articolo 5, comma secondo, d.lgs. numero 165 del 2001 , a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestir della graduatoria utile per l’eventuale assunzione” cfr. Cassazione 3032/11 . Rileva in particolare la S.comma come la fattispecie sia disciplinata dall’articolo 1 comma 605, lett. c della legge 27/12/2006 numero 296 cosiddetta legge finanziaria 2007 nella parte in ha stabilito che con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima 1/1/20 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7/4/2004, numero 97, convertito modificazioni, dalla legge 4/6/2004 numero 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie permanenti alle quali fa riferimento la norma sopra citata” evidenzia la S.comma “sono quelle di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.lgs 16/4/1994 numero 297, e successive modificazioni, come rideterminate ai sensi del citato articolo 1 del d.l. numero 97 del 2004. La trasformazione dette suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento trova la sua ratio nella definizione di un piano triennale per la, stabilizzazione del personale docente. La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali contro ricorrenti” che in quel caso erano proprio docenti ricorrenti nel giudizio dinanzi al Tar Lazio per l’annullamento del DM 42/09 in quanto docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di altre province i quali si erano avvalsi della facoltà di indicare nell’istanza di iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento ulteriori tre province nelle quali figurare in graduatoria per il biennio 2009/10 e 2010/11 ed erano stari collocati in coda rispetto al personale già incluso nella graduatoria di terza fascia come, appunto, prescritto dal DM 8/4/2009 numero 42 “ si applica ai sensi dell’articolo 63 comma 4 del d.lgs. numero 165 del 2001 sola alle controversie inerenti procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto limitata cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 numero 3399 a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento. Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad tsanrimento9 riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti cfr. in particolare Cass. SU 28 luglio 2009 numero 17466 . Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fumi della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa ad un determinato collocamento in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale DM 8 aprile 2009 numero 42 che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009-2011. Si è infatti in presenza dì un arto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere iscritto ad altre categorie di attività autoritativa identificate dalla d.lgs numero 165 del 2001, articolo 2 comma 1 , non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato d.lgs 165 del 2001, articolo 5 comma 2 di fronte alle quali sono con figurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’articolo 2907 cpd. Civ. cfr., con riferimento a una fattispecie analoga, Cass. S.U. 10 novembre 2010 numero 22805 ” vd. motivazione ordinanza sopra citata . Ciò posto e premesso si osserva che la ricorrente nel pretendere il corretto inserimento “a pettine” nelle graduatorie provinciale ad esaurimento della Provincia di Venezia per le classi di concorso A345 e A346 e conseguentemente l’inserimento a pettine nell’elenco di sostegno scuola secondaria di I grado classe di concorso AD00 , anziché come avvenuto “in coda”, chiede altresì che sia accertato e dichiarato il suo diritto a ricoprire un posto a tempo indeterminato a far data dal 1/9/2009 per l’insegnamento nel sostegno area AD00 o in via subordinata di un posto a tempo indeterminato a far data dal 1/9/2010. La domanda non può dunque che essere qualificata come domanda di volta ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex articolo 2932 c.comma atteso che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Ritiene, per contro questo Giudice di dover escludere che nel caso in esame sia configuratile una offerta al pubblico con conseguente conclusione del contratto all’atto del ricorrere della domanda e del ricorrere di tutti i requisiti, posto che nel caso in esame non si verte nell’ipotesi della emanazione di un bando ma dell’inserimento in graduatorie permanenti poi trasformate ad esaurimento con conseguente obbligo della P.A. di assumere i lavoratori in esse utilmente inseriti. Come è noto infatti “il bando di concorso per l’assunzione, in regime privatistico, di personale, all’esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria la conclusione del contatto stesso pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l’obbligo di risarcire il danno, salvo sia dedotta e provata la mancanza di colpa del datore di lavoro alla stregua dell’ordinario criterio di diligenza di cui all’articolo 1176 cod. civ. vd. Cass. 6577/02 e più esattamente “il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori non e riconducibile alla previsione dell’articolo 1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla tegola generale stabilita dall’articolo 1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparte, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione e diretto, un’offerta al pubblico, ai sensi dell’articolo 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l’accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l’accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed a per oggetto l’obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con ehi risulti vincitore” vd. Cass. 13273/07 . Peraltro recentemente la S.comma in una ipotesi di concorso nel pubblico impiego contrattualizzato ha ritenuto che “Nel sistema dei lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l’assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione di per s’è non impegnativa nei confronti dei terzi di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all’espletamento del procedimento concorsuale e all’approvazione della graduatoria. Anche l’approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall’approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l’obbligo di adempimento dell’amministrazione assoggettato al regime di cui all’articolo 1218 c.comma vedi Cass. S.U. 16 aprite 2007, numero 8951 ” vd. Cassazione 1399/99 . Nel caso in esame invece, si ribadisce, non vi è un bando contenente una offerta al pubblico. Infatti, l’articolo 1 d.l. 97/04 conv. L. 143/04 prevedeva “1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni “ ”. L’articolo 401 d.lvo. 297/94 prevedeva a sua volta 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licci artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei do ceno che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia, Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente. 3 abrogato . 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto -legge 3 maggio 1988, numero 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, numero 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1968, numero 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, numero 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, numero 270. 6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente 7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. ” avviso di rettifica in G.U. 21/11/1994, numero 272 “Alla pag. 117, all’articolo 401, il comma 3, si compone dì due periodi, che devono intendersi conseguenti l’uno all’altro”. Il D.L. 3 luglio 2001, numero 255, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, numero 333, ha disposto con l’articolo 2, comma 3 che il presente articolo si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria . Ove l’articolo 399 comma 1 prevedeva che “1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.”, a comprova dunque della diversità tra i due percorsi concorso e inserimento nella graduatoria permanente . Quanto alla pretesa vantata dalla ricorrente si osserva la procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2009/2011 è stata indetta con DM numero 42 del 9/4/2009 la pubblicazione delle graduatorie delle classi di concorso della Provincia di Venezia, nelle quali la ricorrente è stata inserita e di cui si duole, risale al 13/8/2009 il DM 42/09 ha previsto la possibile a per ciascun aspirante di scegliere tre ulteriori province ove collocarsi in graduatoria e la ricorrente hit presentato domanda per la provincia di appartenenza Lecce e per l’inserimento nelle graduatorie di Venezia, Cuneo e Oristano l’inserimento nelle ulteriori tre province è però avvenuto ai sensi degli articolo 1, commi 11 e 12 DM 42/09 non “a pettine” ma “in coda” nelle classi di concorso A345 e A346 e ADOO vd. doc 3 ricorso, graduatorie pubblicate il 13/8/09 qualora tutti i candidati fossero stati inseriti a pettine la ricorrente avrebbe ricoperto la 12° posizione nella AD00 con punti 139 per la ADOO nell’a.s. 2009-10 sono state fatte 5 nomine in ruolo e per il 201041 ulteriori 19 la ricorrente risulta avere un punteggio maggiore rispetto ai candidati nominati in ruolo, posto che la prima assunta c.V. aveva 122,00 punti e la ricorrente 139,00 la ricorrente Ha prodotto all’udienza del 29/11/2011 le ordinanze del TAR Lazio numero 3070/09 del 30/7/2009 e del Consiglio di Stato numero 5878/09 del 25/11/2009 nella causa dalla stessa promossa unitamente ad altri docenti e volta ad ottenere l’annullamento del DM 42/09 Ministero Istruzione nella parte in cui “ ravvisata l’opportunità in relazione alla necessità di garantire in tempi brevi l’esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 416 della L. 24 dicembre 2007, numero 244 e al fine dì favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato alla procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di concedere a detto personale di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata in coda rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia dì appartenenza ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio di assunzione sui posti riservati” e dell’articolo 1, comma 11 e dell’articolo 12 del D.M. citato nonché di ogni altro atto o provvedimento collegato e consequenziale ordinanze che hanno sospeso cautelarmente il DM impugnato successivamente, stante la sospensione del predetto DM, con l’articolo 1 comma 4 ter d.L 134/09 è staia riprodotta la medesima disposizione nel senso che si è previsto che “ 4-ter. La lettera c del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e dì aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, numero 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, numero 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto l. numero 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria” con sentenza 42/11 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delta norma suddetta con la seguente argomentatone che appare opportuno e necessario richiamare “1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita, in riferimento agli articolo 3, 24, primo e comma 2 51, comma 1, 97, 113, e 117, comma 1, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, numero 134 Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010 , aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, numero 167. Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in citi prevede che, in sede di adornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, t docenti che chiedono il trasferimento in una avena protènda rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione. Il dubbio di costituzionalità oggetto di scrutinio da parte della Corte è sollevato nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso da alcuni docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ex articolo 1, comma 605, lett. c , della legge 27 dicembre 2006, numero 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza numero 10809 del 5 novembre 2008 con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, numero 5485, emessi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui disponevano che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un’altra erano posti in coda nella relativa graduatoria. Nel corso del giudizio principale il suddetto principio veniva ribadito, dapprima, dal D.M. numero 42 del 2009, avente ad oggetto i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 e, successivamente, dalla disposizione censurata che, qualificandosi quote norma di interpretatone autentica dell’articolo 1, comma 605, lett. c , della l. numero 269 del 2006, impediva al remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto dell’ottemperanza. In ragione di quanto sopra, il TAR solleva la questione di legittimità sul presupposto che l’articolo 1, comma 4-tcr, del d.l. numero 134 del 2009 è, in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra. Ed invero, se tale mutamento avviene in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell’aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012 2013, vale la regola del collocamento a “pettine” e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente. Il fatto che la norma censurata introduca una disciplina irragionevole con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto con gli articolo 24 e 113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l’unico scopo di limitare il diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di conseguire l’esecuzione della sentenza di primo grado già pronunciata in loro favore dal TAR. Il remittente ritiene, poi, che l’articolo 1, comma 4-ter, del d.l. numero 134 del 2009, nell’introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, isola il principio mondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, do conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Infine, la norma censurata si potrebbe in contrasto con l’articolo 117, prima comma, della Cost., in relazione all’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale, nel prescrivere il diritto ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale, impone al potere legislativo di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla soluzione di determinate controversie. 3. Nel merito, la questione è fondata. 3.1. Occorre premettere che questa Corte, nell’esaminare norme analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in tali casi ciò che rileva non e, in quanto fattore fon dune di distinzione, il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a livello costituzionale, salvo che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, Cost. in materia penale, un divieto -assoluto di retroattività della legge. Il legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa” sia norme innovative con efficacia retroattiva. Quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una prospettiva di stretto controllo, da parie della Corte, di tale requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti. In particolare, per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto qualificazione ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario , potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza ex plurimis, sentenze numero 234 del 2007, numero 274 del 2006 . 3.2. Nel caso in esame l’articolo 1, comma 4-ter, del d.l. numero 134 del 2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo. L’articolo 1, comma 605, lett. c , della l. numero 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede “la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [ ], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’era media del personale docente. [ ]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, numero 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, numero 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”. La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l’inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008. A fronte di ciò l’articolo 1, comma 4-ter, del d.l. numero 134 del 2009 stabilisce che “la lett. c del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296. e successive modificazioni, si interpreta, nel senso che nelle operazioni dì integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, numero 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, numero 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’agi ornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, ci essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e raggi ornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto l. numero 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria”. Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell’articolo 1, comma 4-tcr, del d.l. numero 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell’asserita interpretazione. L’articolo 1, comma 605, lett. c , della l. numero 296 del 2006, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ac esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse ci nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica. Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pel fine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma penino in quello posteriore agl’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo aspetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolate indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale articolo 120, comma 1, Cosi , rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L’articolo 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l’iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integratone e di aggiornamento per il biennio 2009 2011 tiene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l’ultima posizione di III fascia. L’effetto di tale previsione è, quindi, anello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la anale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Approvazione del resto unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado , agli arti. 399, 400 e 401 stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l’articolo 1 della legge 3 maggio 1999 numero 124 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico , il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli articolo 399 e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili articolo 401 . Per effetto della intervenuta modifica l’accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami ex articolo 399 e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti ex articolo 401 . A tali fini l’amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse articolo 400 . Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall’amministrazione scolastica per l’attribuzione, da un lato, dell’ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall’altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un’altra. Contemporaneamente all’integrazione, ossia all’introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggi ornata, la posizione di coloro i quali sono già presemi in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli articolo 401 . Dal quadro normativo sopra riportato sì evince che la scelta operata dal legislatore con la l. numero 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplente secondo il criterio del merito. Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, numero 97 Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università , convertito, coti modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, numero 143, èftna& amp s& amp ìtò a consentire ai docenti in esse iscritti à far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, oltre quelli consegnati successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. ha disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione netta singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza à assicurare, per quanto più possibile, la migliore formatane scolastica. 4. L’articolo 1, comma 4-ter, del d.l. numero 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l’articolo 3 della Cost., risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure” l’argomentazione svolta dalla Corte Costituzionale in riferimento alla norma di cui all’articolo 1 comma 4 ter di 134/09 non può che essere estesa al DM 42/09 nella parte in cui prevede l’inserimento “in coda” nelle graduatorie ad esaurimento delle province diverse da quelle di appartenenza in contrasto con la regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie regola ornamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolatone delle persone sai territorio nazionale articolo 120, comma 1. Cost. . Ha dunque operato erroneamente il Ministero dell’Istruzione nel prevedere e inserire la ricorrente “in coda” anziché “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Venezia la ricorrente doveva essere inserita a pettine nelle graduatorie valevoli per il biennio 2009-2010 e 2010-2011 con la conseguenza che, avendo l’Amministrazione in tali anni scolatici immesso in ruolo 5 + 19 docenti tutti con punteggio inferiore alla ricorrente 139,00 la ricorrente e i docenti immessi in ruolo punteggi dal 122,00 a 114,00 , la stessa ha maturato il diritto ad essere assunta a far data dal 1/9/2010. Invero, dalle graduatorie dimesse vd. doc 3 ricorso emerge che, qualora rutti i docenti inseriti “in coda” fossero stati inseriti “a pettine” la ricorrente nell’elenco AD00 si sarebbe collocata alla 12° posizione. Poiché dunque per l’a.s. 2009-2010 sono stati immessi in ruolo 5 docenti e per l’a.s. 2010-2011 altri 19 docenti vd. doccomma 4 ricorrente , la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere rimessa in ruolo in detto ultimo anno scolastico. Come già osservato ad avviso di questo Giudice il meccanismo di assunzione mediatile le graduatorie permanenti ora ad esaurimento, si pone in termini diversi dall’assunzione a seguito di concorso espletato con emanazione del relativo bando e si configura nei termini di un obbligo in capo alla PA di assumere i docenti di volta in volta in posizione utile nella graduatoria e quindi si configura nei termini di un obbligo a contrarre, obbligo che se violato può essere tutelato sia con il risarcimento per equivalente sia con lo specifico rimedio di cui all’articolo 2932 c.c L’applicabilità di tale disposizione al contratto dì lavoro è ammessa ogni qualvolta l’oggetto del contratto di lavoro debba “ritenersi sufficientemente determinato” vd. 27841/09 con l’indicazione della qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore vd. Cass. 27841/09 Cass. 15913/04} in quanto devono essere “nel caso concreto determinati o determinabili gli clementi essenziali del contratto” vd. Cass. 8568/04 , essendo invece irrilevante la determinazione della sede di lavoro. Nel caso in esame il contenuto del contratto a determinato e comunque determinabile quanto alla qualifica docente e alle mansioni classe di concorso AD00 , mentre l’Amministrazione ha chiarite che nel primo anno il docente viene assunto in sede provvisoria. La costituzione del rapporto mediante sentenza non è esclusa dal titolo ed è ancora possibile posto che l’amministrazione continua negli anni ad immettere in ruolo docenti. Come noto tuttavia “le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio m giudicato” con la conseguenza che si deve prendere in considerazione “non la situazione esistente al momento della, domanda, bensì quella esistente al momento della pronuncia” vd. Cassazione 17688/10 , pertanto seppur deve ritenersi accertato che la ricorrente aveva diritto ad essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2010 deve dichiararsi ai sensi dell’articolo 2932 c.c la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Ministero convenuto e la ricorrente per la classe di concorso AD00 della Provincia di Venezia con decorrenza dalla sentenza e conseguentemente atteso che le immissioni in ruolo avvengono con decorrenza dall’inizio dell’unno scolastico dal 1/9/2012. Come visto l’omesso adempimento all’obbligo di concludere il contratto da luogo oltre che al diritto ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di tale obbligo all’ulteriore risarcimento del danno ex articolo 1218 c.comma e segg. e pertanto il Ministero convenuto deve altresì essere condannato al risarcimento del danno patito dalla ricorrente che deve quantificarsi e Liquidarsi nelle retribuzioni globali di fatto non percepire dal 1/9/2010 all’1/9/2012 detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni percepito nello stesso periodo dalla ricorrente per lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato risultante da CUD e/o Dichiarazione dei Redditi e/o Buste paga, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Non sono invece rinvenibili ulteriori danni di natura non patrimoniale, danno che non può consistere in meri patimenti o preoccupazioni o disagi ma deve presentare i caratteri della gravità della lesione e della serietà del danno vd. Cass. 26972/08 “ la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alta lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. numero 17208/2002 numero 9266/2005, o disciplinare, S.U. numero 16265/2002 ” . In tali termini accolta la pretesa della ricorrente devono ritenersi superate le diverse deduzioni, eccezioni e argomentazioni svolte dalle terze chiamate. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza. Atteso che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti già assunti nasce dalle difese del Ministero a carico di questo devono essere poste anche le spese di lite sopportate terzi chiamati cioè dalle controinteressate costituite. P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede 1 Accertato incidentalmente che la ricorrente aveva diritto all’inserimento “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Venezia valide per il biennio scolastico 2009 2011 per le classi di concorso A345, A346 e che pertanto ella aveva diritto all’inserimento “a pettine” nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Venezia valida per il biennio scolastico 2009 -2011 per la classe di concorso AD00 2 accertato che la ricorrente aveva diritto ad essere assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2010 3 dichiara ai sensi dell’articolo 2932 c.comma la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Ministero convenuto e la ricorrente per la classe di concorso AD00 della Provincia di Venezia con decorrenza dalla sentenza e conseguentemente dal 1/9/2012 4 condanna il Ministero convenuto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente che liquida nelle retribuzioni globali di fatto non percepite dal 1/9/2010 all’1/9/2012 detratto l’aliunde perceptum costituite dalle retribuzioni 5percepito nello stesso periodo dalia ricorrente per lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato risultante da CUD e/o Dichiarazione dei Redditi c/o Buste paga, oltre alla maggior somma tra interessi e rivaluta/ione monetaria dalle singole scadenze al saldo 5 rigetta ogni altra domanda svolta dalla ricorrente. Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e dei terzi chiamati che liquida pur ciascuno in euro 1800,00 per diritti ed onorari ed euro 10,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 12,5%, Iva e Cpa come per legge. Visto l’art 429 c.p.comma indica in giorni 31 il termine per il deposito della motivazione.