Il danno morale da micropermanenti è inferiore rispetto ad altri tipi di incidenti: diritto comunitario salvo

La legge italiana che limita il risarcimento delle lesioni corporali di lieve entità causate dalla circolazione stradale rispetto a quelle che derivano da altri tipi di sinistri è compatibile con il diritto comunitario.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-371/12 del 23 gennaio 2014. La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in questione trae origine da un incidente stradale con cui un soggetto ha causato ad un altro lesioni corporali di lieve entità in conseguenza di un sinistro stradale. Quest’ultimo ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa del soggetto che ha causato l’incidente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il Tribunale di primo grado, investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ammettano una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime particolare, limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali. Il quadro normativo. Per meglio comprendere la questione giova rammentare che nel nostro ordinamento, l’importo del risarcimento da versare a titolo di danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è determinato secondo un sistema specifico. Questo prevede restrizioni rispetto ai parametri quantificatori previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti e limita a un quinto dell’importo previsto la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento, in funzione del caso di specie. Inoltre, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria. La giurisprudenza italiana. Secondo una costante giurisprudenza dei giudici italiani, il danno non patrimoniale si comporrebbe di un danno alla salute, risultante dalla lesione dell’integrità psicofisica, di un danno morale, risultante dalla sofferenza morale patita a causa della lesione, e di danni residuali, risultanti in particolare da un impedimento alle normali attività solitamente svolte o alle attività realizzatrici esulanti dallo standard dell’uomo medio. In una decisione del 2003 la Corte costituzionale avrebbe statuito che il danno non patrimoniale ha una struttura unitaria e non si divide in diverse categorie o voci. Tuttavia la giurisprudenza continuerebbe a riconoscere le componenti analizzate al precedente punto della presente sentenza. Inoltre l’ordinamento giuridico italiano lascerebbe libero il giudice di quantificare tale danno. Il codice delle assicurazioni. Allo scopo di limitare i costi del servizio assicurativo, il legislatore italiano avrebbe previsto, all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, un sistema specifico di quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di danni non patrimoniali ai soggetti vittime di sinistri stradali o nautici. Tale sistema prevedrebbe restrizioni rispetto ai parametri quantificatori seguiti nelle altre controversie ed una limitazione della possibilità per il giudice di aumentare, in funzione del caso di specie, l’importo del risarcimento di un quinto dell’importo della somma determinata in base al criterio enunciato dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni private. Nella sentenza in commento, la Corte ricorda innanzitutto che il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione. Tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è sostanzialmente definita e garantita dal diritto nazionale. Le direttive in questione non mirano a ravvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano, in linea di principio, liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento. La limitazione della libertà degli Stati membri. Gli Stati membri devono tuttavia esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione non possono privare le direttive del loro effetto utile. Orbene, rendendo obbligatoria la copertura di taluni danni – tra cui i danni alla persona – fino a concorrenza di importi minimi determinati, le direttive limitano la libertà degli Stati membri. Infatti, la seconda direttiva 84/5/CEE ha reso obbligatoria la copertura di taluni danni a concorrenza di importi minimi determinati. In particolare, figurano tra tali danni la cui copertura è obbligatoria i danni alla persona. Inoltre, si precisa come rientri nella nozione di danno alla persona ogni danno, il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia, arrecato all’integrità della persona, che include le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Tale codice determina così la portata del diritto al risarcimento a titolo della responsabilità civile e non ne limita la copertura assicurativa. La Corte rileva che dal fascicolo non risulta che la normativa italiana preveda importi non conformi al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione. Le direttive non impediscono criteri vincolanti per i danni morali. La Corte verifica infine se la normativa nazionale produca l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento. Essa constata che le direttive non impongono agli Stati membri un particolare regime per determinare la portata del diritto al risarcimento. Inoltre, nel caso in cui una normativa nazionale non ha l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento, le direttive non ostano né ad una legislazione che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali – e ciò ancorché tali sistemi comportino, per alcuni danni morali causati da sinistri stradali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti. Garanzie comunitarie rispettate. La Corte conclude che, nella fattispecie, non viene pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli dev’essere coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione. Non vi è, quindi, un’esclusione d’ufficio o una limitazione sproporzionata. Infatti, risulta che un risarcimento è comunque accordato, e inoltre, che il metodo di calcolo più restrittivo previsto ai fini di tale risarcimento si applica solo ai danni risultanti da lesioni corporali di lieve entità. Infine, l’importo risultante da tale calcolo è proporzionato, in particolare, alla gravità delle lesioni subite e alla durata dell’invalidità provocata. Tale sistema permette, quindi, al giudice di adeguare l’importo del risarcimento da accordare, corredandolo di una maggiorazione che può arrivare fino a un quinto dell’importo calcolato. Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause. Concludendo. Pertanto, secondo la Corte gli articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e i paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE, devono essere interpretati nel senso che non impediscono una legislazione nazionale come quella italiana che prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 23 gennaio 2014, causa C-371/12 * «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli– Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE– Sinistro stradale– Danno morale– Risarcimento– Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile– Compatibilità con tali direttive» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità GU L103, pag.1 in prosieguo la «prima direttiva» , della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli GU1984, L8, pag.17 , come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 GU L149, pag.14 in prosieguo la «seconda direttiva» , della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli GU L129, pag.33 , come modificata dalla direttiva 2005/14 in prosieguo la «terza direttiva» , e della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità GU L263, pag.11 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg.Enrico e Carlo Petillo e l’Unipol Assicurazioni SpA in prosieguo l’«Unipol» , in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno subìto dal sig.Enrico Petillo a causa di un sinistro stradale. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1 della prima direttiva così recita «Ai sensi della presente direttiva, s’intende per 2. persona lesa ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli ». 4 L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva stabilisce quanto segue «Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure». 5 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva così dispone «1. L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone. 2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti a nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1000 000 EUR per vittima o a 5000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime b nel caso di danni alle cose, 1000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio. Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo». 6 L’articolo 1 della terza direttiva prevede, in particolare, che «l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo». 7 L’articolo 1bis della terza direttiva dispone quanto segue «L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l’importo dei danni». 8 Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2009/103, quest’ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 7 ottobre 2009. Diritto italiano 9 L’articolo 139 del decreto legislativo n.209, del 7 settembre 2005, che istituisce il codice delle assicurazioni private Supplemento ordinario alla GURI n.239, del 13 ottobre 2005 , come modificato dal decreto ministeriale del 17 giugno 2011 GURI n.147, del 27 giugno 2011 in prosieguo il «codice delle assicurazioni private» , prevede quanto segue «1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti a a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al [9%] un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello [0,5%] per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad [EUR 759,04] b a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di [EUR 44,28] per ogni giorno di inabilità assoluta in caso di inabilità temporanea inferiore al [100%], la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito . 3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT. 6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a , per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Dalla decisione di rinvio risulta che, in data 21 settembre 2007, il veicolo condotto dal sig.Mauro Recchioni ha urtato, da dietro, la vettura appartenente al sig.Carlo Petillo, condotta dal sig.Enrico Petillo. Quest’ultimo ha riportato lesioni corporali. 11 I sigg.Petillo hanno citato in giudizio l’Unipol, la compagnia assicuratrice del sig.Recchioni, dinanzi al Tribunale di Tivoli per far dichiarare l’esclusiva responsabilità del sig.Recchioni per il sinistro occorso e far condannare l’Unipol a corrispondere un importo pari a EUR3350 a titolo del danno patrimoniale subìto, oltre all’importo già versato pari a EUR6700, nonché un importo totale di EUR14155,37 a titolo del danno non patrimoniale subìto dal sig.Enrico Petillo, invece dell’importo di EUR2.700 già corrisposto. 12 Secondo il giudice del rinvio, il diritto italiano prevede, all’articolo 2043 del codice civile per i danni patrimoniali e all’articolo 2059 di tale codice per i danni non patrimoniali, un diritto al risarcimento integrale del danno che deriva da un fatto illecito di natura extracontrattuale. 13 Secondo una costante giurisprudenza dei giudici italiani, il danno non patrimoniale si comporrebbe di un danno alla salute, risultante dalla lesione dell’integrità psicofisica, di un danno morale, risultante dalla sofferenza morale patita a causa della lesione, e di danni residuali, risultanti in particolare da un impedimento alle normali attività solitamente svolte o alle attività realizzatrici esulanti dallo standard dell’uomo medio. 14 In una decisione del 2003 la Corte costituzionale avrebbe statuito che il danno non patrimoniale ha una struttura unitaria e non si divide in diverse categorie o voci. Tuttavia la giurisprudenza continuerebbe a riconoscere le componenti analizzate al precedente punto della presente sentenza. Inoltre l’ordinamento giuridico italiano lascerebbe libero il giudice di quantificare tale danno. 15 Orbene, al fine di limitare i costi del servizio assicurativo, il legislatore italiano avrebbe previsto, all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, un sistema specifico di quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di danni non patrimoniali ai soggetti vittime di sinistri stradali o nautici. Tale sistema prevedrebbe restrizioni rispetto ai parametri quantificatori seguiti nelle altre controversie ed una limitazione della possibilità per il giudice di aumentare, in funzione del caso di specie, l’importo del risarcimento di un quinto dell’importo della somma determinata in base al criterio enunciato dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni private. 16 Il giudice del rinvio precisa che, sebbene il danno non patrimoniale subìto dal sig.Enrico Petillo sia derivato da una causa diversa da un sinistro stradale, esso sarebbe stato valutato come segue, in forza della legislazione e della giurisprudenza italiana applicabili – danno biologico al 4% in soggetto di età di 21 anni al momento del sinistro EUR5407,55 – invalidità temporanea assoluta di 10 giorni invalidità temporanea parziale del 50% di 20 giorni e parziale del 25% di 10 giorni EUR2250,00, e – danno morale pari ad un terzo del danno biologico EUR2252,00, per un totale di EUR10.210,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre all’importo di EUR445,00 dovuto a titolo di spese mediche. 17 Orbene, dato che il danno in questione deriva da un sinistro stradale, l’importo da corrispondere in applicazione dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private dovrebbe essere valutato come segue a danno biologico al 4% in soggetto di età di 21 anni al momento del sinistro EUR3729,92, e b invalidità temporanea assoluta di 10 giorni invalidità temporanea parziale del 50% di 20 giorni e parziale del 25% di 10 giorni EUR996,00, per un totale di EUR4725,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad un importo di EUR445,00 dovuto a titolo di spese mediche. Il risarcimento del danno morale, invero, sarebbe precluso in quanto non previsto dal codice delle assicurazioni private, anche se, a tale riguardo, tenderebbe a svilupparsi un orientamento giurisprudenziale più favorevole alle vittime. 18 Gli importi determinati applicando i diversi metodi di calcolo farebbero pertanto risultare, a parità di danno, una differenza di EUR5485,00. Inoltre, l’articolo 139 del codice delle assicurazioni private non conferirebbe al giudice alcuna possibilità di adeguare la propria valutazione al caso di specie, dal momento che esso sarebbe tenuto a procedere ad un semplice calcolo che limiterebbe l’utilizzo del criterio equitativo. 19 Facendo riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte EFTA del 20 giugno 2008, Celina Nguyen/Stato norvegese E-8/07, EFTA Court Report 2008, pag.224 , il Tribunale di Tivoli nutre dubbi quanto alla compatibilità con la prima, la seconda e la terza direttiva, nonché con la direttiva 2009/103, di una legislazione nazionale che non esclude, per la risarcibilità di un danno derivante da un sinistro stradale, l’assicurabilità del danno non patrimoniale, ma non consente la risarcibilità del danno morale e limita il risarcimento del danno all’integrità psicofisica, rispetto a quanto è ammesso in materia di risarcimento in virtù della giurisprudenza costante dei giudici nazionali. 20 In particolare, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 139 del codice delle assicurazioni private non rispetti il principio di integrale risarcimento del danno non patrimoniale, la cui presa in considerazione non dovrebbe trovare alcuna limitazione a seconda della causa che ha procurato il danno all’integrità della persona. 21 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Tivoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale «[S]e, alla luce delle direttive [prima, seconda e terza] e [della direttiva] 2009/103/CE, che regolano l’assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sia consentito alla legislazione interna di uno Stato membro di prevedere – attraverso la quantificazione obbligatoria ex lege dei soli danni derivanti da sinistri stradali – una limitazione di fatto sotto il profilo della quantificazione della responsabilità per danni non patrimoniali posti a carico dei soggetti le compagnie assicuratrici obbligati ai sensi delle medesime direttive a garantire l’assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 22 La ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale è contestata dall’Unipol e dal governo italiano. A loro avviso, il giudice del rinvio non spiega in che modo l’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione richiesta sarebbe utile ai fini della risoluzione della controversia principale. Inoltre la decisione di rinvio non conterrebbe spiegazioni relative alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione la cui interpretazione è richiesta né al nesso esistente tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla controversia principale. 23 A tale riguardo è sufficiente constatare che dall’esposizione del contesto di fatto e di diritto di cui alla decisione di rinvio, come integrata dalla risposta alla richiesta di chiarimenti indirizzata dalla Corte al giudice del rinvio in applicazione dell’articolo 101 del proprio regolamento di procedura, nonché dall’esposizione dei motivi che hanno condotto il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la presente questione pregiudiziale, emerge che la risposta a tale questione risulta utile ai fini della soluzione della controversia sottoposta a detto giudice e che, pertanto, tale questione è ricevibile. Sulla questione pregiudiziale 24 In via preliminare occorre rilevare che, come giustamente sostenuto dai governi tedesco e spagnolo, tenuto conto della data del sinistro all’origine della controversia principale, la direttiva 2009/103 non è applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento principale. Inoltre la terza direttiva non trova applicazione ratione materiae a tale controversia, dal momento che i sigg.Petillo non presentano alcuna delle caratteristiche delle vittime particolarmente vulnerabili di cui la direttiva si occupa. La questione pregiudiziale deve pertanto essere intesa come diretta unicamente all’interpretazione della prima e della seconda direttiva. 25 Si deve pertanto considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri. 26 A tale riguardo, occorre rammentare che dal preambolo della prima e della seconda direttiva emerge che esse sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione, sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, -300/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 27 La prima direttiva, come precisata e integrata, in particolare, dalla seconda direttiva, impone quindi agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni che tale assicurazione deve coprire sentenza del 24 ottobre 2013, Haasová, -22/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 . 28 Occorre tuttavia ricordare che l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale sentenza del 24 ottobre 2013, Drozdovs, -277/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 . 29 A tale riguardo, la Corte ha già statuito che dall’oggetto, in particolare, della prima e della seconda direttiva, nonché dal loro tenore letterale, risulta che esse non mirano ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di stabilire il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli sentenza Marques Almeida, cit., punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 30 Di conseguenza, e tenuto conto in particolare dell’articolo 1, punto 2, della prima direttiva, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di determinare, nell’ambito dei loro regimi di responsabilità civile, in particolare, quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento citate sentenze Haasová, punto 41, e Drozdovs, punto 32 . 31 La Corte ha tuttavia sottolineato che gli Stati membri sono tenuti a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli applicabile secondo il loro diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni, in particolare, della prima e della seconda direttiva sentenza Marques Almeida, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata . 32 Si evince altresì dalla giurisprudenza della Corte che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare, in particolare, la prima e la seconda direttiva del loro effetto utile sentenza Marques Almeida, cit., punto 31 e giurisprudenza ivi citata . 33 Ne consegue che la libertà di cui dispongono gli Stati membri di determinare i danni coperti e le modalità dell’assicurazione obbligatoria è stata limitata, in particolare, dalla seconda direttiva, dal momento che essa ha reso obbligatoria la copertura di taluni danni a concorrenza di importi minimi determinati. In particolare, figurano tra tali danni la cui copertura è obbligatoria i danni alla persona, come precisato dall’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva citate sentenze Haasová, punto 46, e Drozdovs, punto 37 . 34 Orbene, rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno, il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia, arrecato all’integrità della persona, che include le sofferenze sia fisiche sia psicologiche citate sentenze Haasová, punto 47, e Drozdovs, punto 38 . 35 Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente, in particolare, alla prima e alla seconda direttiva figurano i danni morali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia citate sentenze Haasová, punto 50, e Drozdovs, punto 41 . 36 Nel caso di specie, in primo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, come nelle circostanze che hanno dato luogo alla citata sentenza Marques Almeida, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale è diretta a determinare la portata del diritto della vittima a un risarcimento a titolo della responsabilità civile dell’assicurato e non limita la copertura da parte dell’assicurazione della responsabilità civile. 37 Infatti, secondo l’esposizione del diritto italiano effettuata dal giudice del rinvio, esso prevede, da un lato, all’articolo 2059 del codice civile, il fondamento del diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali e, dall’altro, all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di lieve entità causate, in particolare, da siffatti sinistri. 38 Inoltre, in risposta alla richiesta di chiarimenti indirizzata dalla Corte al giudice del rinvio in applicazione dell’articolo 101 del proprio regolamento di procedura, detto giudice ha precisato che, come confermato dal governo italiano in udienza dinanzi alla Corte, ai sensi del diritto italiano la responsabilità civile dell’assicurato a titolo di danni morali subiti da persone a causa di un sinistro stradale non può eccedere gli importi coperti, in forza dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, dall’assicurazione obbligatoria. 39 In tal senso, occorre considerare, da un lato, che tale normativa nazionale rientra nell’ambito del diritto nazionale materiale della responsabilità civile cui rinviano la prima e la seconda direttiva v., per analogia, sentenza Haasová, cit., punto 58 e, dall’altro, che essa non è idonea a limitare la copertura della responsabilità civile di un assicurato v., per analogia, sentenza Marques Almeida, cit., punto 35 . 40 Occorre aggiungere che, per quanto concerne la copertura obbligatoria, da parte dell’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, dei danni materiali e biologici, nessun elemento del fascicolo indica che la normativa nazionale di cui trattasi non prevede importi conformi al minimo stabilito all’articolo 1 della seconda direttiva. 41 In secondo luogo, occorre verificare se tale normativa nazionale produca l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 42 A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 69 a 74 nonché 82 e 83 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 30 a 32 della presente sentenza risulta che la prima e la seconda direttiva non impongono agli Stati membri la scelta di un particolare regime per determinare la portata del diritto della vittima ad un risarcimento a titolo della responsabilità civile dell’assicurato. 43 In questo senso, tali direttive non ostano, in linea di principio, né ad una legislazione nazionale che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali da risarcire né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali, anche se tali sistemi comportano, per determinati danni morali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole alla vittima rispetto a quello applicabile al diritto al risarcimento delle vittime di sinistri diversi da quelli stradali. 44 In particolare, il fatto che, per stimare l’importo del risarcimento del danno immateriale risultante da lesioni di lieve entità, taluni elementi del calcolo applicabile in materia di risarcimento delle vittime di incidenti diversi da quelli stradali siano omessi o limitati non incide sulla compatibilità delle suddette direttive con una siffatta legislazione nazionale, dal momento che quest’ultima non ha l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio, -409/09, Racc.pag.I‑4955, punto 29, e Marques Almeida, cit., punto 32 . 45 Orbene, nel caso di specie, il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento tale da rivelare la sussistenza di una siffatta esclusione d’ufficio o di una siffatta limitazione sproporzionata. Infatti, da tale fascicolo risulta, anzitutto, che un risarcimento è accordato poi, che il metodo di calcolo più restrittivo previsto ai fini di tale risarcimento si applica solo ai danni risultanti da lesioni corporali di lieve entità e, infine, che l’importo risultante da tale calcolo è proporzionato, in particolare, alla gravità delle lesioni subite e alla durata dell’invalidità provocata. Tale sistema consente inoltre al giudice di adeguare l’importo del risarcimento da accordare, corredandolo di una maggiorazione che può arrivare fino a un quinto dell’importo calcolato. 46 Alla luce dei suesposti rilievi occorre constatare che, nel caso di specie, non viene pregiudicata la garanzia prevista dal diritto dell’Unione in base alla quale la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, determinata ai sensi del diritto nazionale applicabile, dev’essere coperta da un’assicurazione conforme, in particolare, alla prima e alla seconda direttiva v., in tal senso, sentenza Marques Almeida, cit., punto 38 e giurisprudenza ivi citata . 47 Ne consegue che si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri. * Fonte http //curia.europa.eu/