Integra il reato di furto consumato, e non già tentato, la condotta di sottrazione e occultamento di prodotti esposti sugli scaffali degli esercizi commerciali quand’anche il soggetto agente, dopo aver superato la barriera delle casse, venga tempestivamente fermato dal servizio di vigilanza.
Lo ha stabilito la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1701 depositata il 16 gennaio 2014. Un furto aggravato. Nel caso di specie due donne si sono rese protagoniste di un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale, in particolare sottraendo dagli scaffali una crema solare ed un telo da mare, con successiva asportazione dei relativi etichettaggi. Una volta superato lo sbarramento delle casse è prontamente intervenuto il servizio di vigilanza per il recupero della merce illecitamente sottratta. Gli addetti al controllo dell’esercizio commerciale, infatti, hanno monitorato la condotta delle ragazze fino a che, ormai consci dell’intento delle due, sono intervenuti per arrestare l’iter criminoso. Segmenti della fattispecie ancora incerti. Il procedimento penale - avviato in seguito alla denuncia presentata dal rappresentante legale del negozio - si è concluso, in primo grado, con una condanna inflitta dal Tribunale. Il giudice di prime cure ha ritenuto provata la responsabilità penale delle due imputate, peraltro qualificando l’ipotesi in questione quale fattispecie consumata di furto ex articolo 624 e 625, c.p Di diverso avviso è stata la Corte d’appello, adita in sede di gravame dalla difesa, la quale – sebbene nel confermare il giudizio di colpevolezza – ha derubricato il fatto di reato da furto consumato a furto tentato. La Corte territoriale ha, dunque, aderito all’orientamento per vero minoritario nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impossessamento – quale elemento costitutivo del reato di furto – non potrebbe profilarsi per via del mero superamento della barriera di controllo presente in ogni esercizio commerciale, in specie nella misura in cui la sottrazione della merce - come anche il temporaneo occultamento della res all’interno dell’esercizio commerciale – sia stato monitorato dal servizio di vigilanza. La circostanza che la merce venga recuperata all’interno dei locali della persona offesa, concludono i sostenitori di questa tesi, depotenzierebbe la materialità dell’ipotesi delittuosa, arretrandola alla soglia del tentativo. Il superamento delle casse quale criterio per la consumazione. La ricostruzione svolta dalla Corte territoriale è stata tacciata di erroneità innanzi ai giudici di legittimità. Ed invero, la Procura ricorrente ha insistito nel ribadire il più volte affermato orientamento giurisprudenziale secondo cui il superamento della barriera delle casse per il pagamento della merce vale, in sé, a ritenere consumato il reato di furto, a nulla rilevando il perdurante monitoraggio del servizio di vigilanza in ordine alla sottrazione dei prodotti e al loro occultamento. Il furto è consumato. La Corte di legittimità, nell’aderire all’orientamento richiamato, ha annullato la sentenza gravata, per l’effetto rinviando la questione ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame. Gli ermellini hanno, sul punto, evidenziato come il momento consumativo del delitto di furto debba rinvenirsi nel semplice impossessamento realizzato dal soggetto agente, occultando la merce in modo tale da eludere o - anche solo - provare ad eludere i controlli del personale abilitato oppure asportando le placche antitaccheggio o, come nel caso di specie, le etichette dei prodotti. In questi termini, dunque, il superamento delle casse o di altro strumento di controllo rappresenterebbe un chiaro indice sintomatico della volontà di sottrarsi al pagamento di quanto già è stato oggetto di impossessamento, così sbilanciando l’analisi su un terreno differente, e cioè quello concernente l’elemento soggettivo il dolo che deve sorreggere la condotta delittuosa.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 ottobre 2013 - 16 gennaio 2014, numero 1701 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 12.11.12 la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, nei confronti di N.T. e G.L. , imputate di furto aggravato, derubricando l'ipotesi delittuosa, in quella del tentativo di furto contestato ai sensi degli articolo 110-56-624-625 CP. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di un telo da mare e di confezioni di crema per un valore di Euro 44,23 - sottraendo il tutto dal supermercato PAM - fatto acc. il con aggravante di avere agito con violenza sulle cose rottura delle etichette identificatici del prodotto . Nella specie si era verificato il fatto allorché le imputate erano state notate mentre prelevavano dai banchi di vendita le merci, distaccandone l'etichetta identificativa, e poi avevano superato le casse, dove avevano pagato solo prodotti alimentari. Al momento del controllo eseguito dal personale del negozio, le imputate erano state trovate in possesso delle altre merci sottratte. La Corte territoriale aveva escluso la consumazione del reato di furto, evidenziando che le merci erano rimaste sotto la vigilanza del personale addetto ai controlli. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello, deducendo -che in materia esiste un diverso indirizzo giurisprudenziale, aderendo all'interpretazione che ritiene sussistente l'ipotesi di furto consumato, nei casi di impossessamento di merci allorché l'autore dell'azione abbia superato la barriera delle casse del supermercato, ritenendo ininfluente la circostanza che l'azione si sia verificata sotto la percezione degli addetti ai controlli. Pertanto chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Rileva in diritto Il ricorso risulta dotato di fondamento. Va rilevato che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che si ritiene aderente al caso di specie, per cui vale menzionare sentenza Sez. V, in data 19-1-2011, numero 7086 - PG. in proc. Marin - RV249842, ed altre conformi numero 23020 del 1008-RV 240493- numero 27631 del 2010- numero 37242 del 2010-RV 248650 - costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza. Questa Corte, pur consapevole del difforme orientamento espresso con la sentenza, Sez. V, numero 7042 del 20.12.2010 - RV 249835 -, secondo la quale allorché l'avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l'azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può ritenersi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell'offeso, rileva che il più recente indirizzo sancito con la sentenza Sez. V del 30.3.2012, numero 30283 - richiamata dal PG ricorrente appare pertinente al caso di specie, ravvisandosi il momento consumativo del delitto di furto nell’impossessamento realizzato dall'autore occultando la merce in modo da eludere i controlli del personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il superamento delle casse vale a rivelare la volontà di non effettuare il pagamento dovuto. Alla luce di tali principi deve essere pronunziato, in accoglimento del ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Genova, l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale competente per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame.