Ed, inoltre, il Comune, in forza del fatto che ha sbagliato di fare i conti, operando le detrazioni fiscali, convinto di essere nel caso specifico sostituto d'imposta, dovrà corrispondere due anni di interessi, essendo venuto meno l'accordo di liquidare esattamente la somma stabilita dal Giudice.
Ciò in quanto non si doveva far luogo, contrariamente a quanto è stato fatto, all’applicazione della tassazione di cui all’articolo 6, comma 2, D.P.R. 917/86 perchè la somma da corrispondere non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, bensì in quella di ristorare in via equitativa il danno subito dalla aspirante vigile, a causa della ritardata assunzione. Somma dovuta al lordo delle tasse. Le somme dovute alla ricorrente, infatti, non hanno natura reddituale e pertanto restano escluse dall’ambito di applicazione di detta normativa. Peraltro, come costantemente precisato dalla giurisprudenza anche della medesima Sezione, in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione elementi che comporterebbero una vera e propria restituito in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo, estraneo al presente giudizio, della responsabilità contrattuale occorrendo invece caso per caso individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.5 numero 2750 Sez. IV, 6 luglio 2009, numero 4325 Cass. Civ. Sez. Unumero 14.12.2007 numero 62282 id., 21,12.2000 numero 1324 . Danno calcolato in via equitativa. Il Collegio, quindi, ha espressamente escluso che la rivendicazione azionata dalla ricorrente potesse qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, comportante la restituzione per intero delle retribuzioni non percepite. Di contro, l’azione è stata inquadrata come di risarcimento puro, volta cioè al ristoro per equivalente del pregiudizio occorso a causa e in conseguenza della ritardata assunzione. Pertanto il danno risarcibile, non potendo essere provato nel preciso ammontare come sarebbe stato se si fosse trattato di azione per responsabilità contrattuale, con condanna dell’Amministrazione al ristoro per intero delle retribuzioni non percepite , è stato quantificato dal collegio espressamente in via equitativa, ex articolo 2056 e 1226 c.c., prendendo a parametro di riferimento l’80% delle retribuzioni non percepite.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26 giugno 2012 - 14 febbraio 2013, numero 910 Presidente Trovato – Estensore Bianchi Fatto e diritto La Sig.ra Iuliano ha partecipato nel 1988 ad un concorso per assunzione di 50 vigili urbani presso il Comune di Pozzuoli, collocandosi in posizione utile per l’inserimento in ruolo. Il Comune , anziché procedere all’assunzione, la escludeva dalla procedura costringendola ad impugnare l’atto lesivo dinanzi al T.A.R. per la Campania , che lo annullava con sentenza numero 149/93. Nonostante tale pronuncia, confermata in appello, il Comune non provvedeva all’assunzione tanto da costringere la Iuliano ad azionare il giudizio di ottemperanza , concluso con la sentenza favorevole numero 404 del 1998 della III sezione del T.A.R. Campania. Infine, solo a seguito della nomina del commissario ad acta, con provvedimento del 21 gennaio 1999, la Sig.ra Iuliano veniva assunta. Ritenendo illegittimo il comportamento tenuto dall’amministrazione, la predetta adiva il TAR per la Campania chiedendo il risarcimento del pregiudizio subito il quale, con sentenza numero 108/2006, dichiarava inammissibile il ricorso. Avverso la predetta sentenza la Sig.ra Iuliano ha interposto appello a questa Sezione che, con decisione 3934/2011, lo ha accolto riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata assunzione da parte del Comune di Pozzuoli. In particolare, in virtù di detta decisione definitiva e coperta da giudicato, la Sig.ra Iuliano ha visto riconoscersi il diritto - al risarcimento del danno subito, quantificato in via equitativa nella somma pari all’80% delle retribuzioni che le sarebbero state corrisposte nel periodo decorrente dalla data della mancata assunzione a quella dell’effettivo collocamento in servizio, con esclusione di quanto a qualsiasi titolo percepito nel medesimo periodo per attività lavorative - agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma anzidetta - alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Con l’odierno ricorso la Sig.ra Iuliano ha adito questa Sezione , con ricorso ex articolo 112 cod. proc. amm., esponendo quanto segue - a seguito degli incontri intercorsi, il Comune ha quantificato la somma da corrispondere in euro189.668,66 al lordo degli interessi maturati fino alla data dell’agosto 2011 - detta cifra, pur di sollecitamente definire la vicenda, è stata accettata dalla ricorrente con comunicazione inviata con fax del 7.11.2011 - in tale occasione veniva precisato, per un verso, che la somma non avrebbe dovuto subire alcuna riduzione di sorta, dall’altro, che la sig.ra Iuliano si rendeva disponibile a rinunciare agli ulteriori interessi maturati nelle more – cioè dall’agosto 2011 fino alla liquidazione dell’importo – solo se il materiale pagamento fosse avvenuto entro e non oltre il 31.12.2011 - a tale accettazione l’Amministrazione non ha replicato alcunché, con conseguente assunzione dell’impegno sia quanto alla data di effettivo pagamento, sia quanto all’importo da versare, pari ad €. 189.668,83 - sennonché l’accordo è stato violato dall’intimata Amministrazione, sia perché la cifra è stata liquidata alla fine del mese di gennaio 2012, in ritardo rispetto ai tempi convenuti, sia soprattutto perchè l’importo concretamente pagato è risultato sensibilmente inferiore a quello concordato €. 134.318,00 in luogo di €. 189.668,83 €.55.350,83 in meno - ciò perché l’Amministrazione, in via del tutto unilaterale, senza alcuna previa comunicazione all’interessata e contravvenendo agli accordi intervenuti, ha inopinatamente assunto la natura reddituale della somma corrisposta a titolo risarcitorio, assoggettandola all’imposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 917/86 - alle rimostranze della ricorrente l’Amministrazione, per il tramite dei funzionari dei competenti uffici, si è limitata a trasmettere alcune massime della Sezione tributaria della cassazione Civile che, nelle intenzioni, avrebbero dovuto avallarne l’operato. Tanto premesso, l’esponente chiede - che si ordini all’Amministrazione di dare piena e puntuale esecuzione al giudicato, liquidando a favore della stessa l’importo integrale della somma concordata di €. 189.668,83 e, quindi, corrispondendole €. 55.350,83 indebitamente trattenuti, oltre agli accessori medio tempore maturati dal settembre 2011 fino al soddisfo - che venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza, con fissazione della somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione, ai sensi del 4° comma, lett. e , dell’articolo 114 del cod. proc. amm. - che venga condannato il Comune, ex 3° comma dell’articolo 112 del cod. proc.amm.,all’ulteriore somma a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese dell’odierno giudizio. Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli intimato, assumendo che per i rilievi espressamente enunciati nella sentenza, la condanna del Comune al pagamento degli emolumenti ivi quantificati trova la sua unica ragion d’essere nel ritardo dell’Ente occorso nell’assunzione della ricorrente. La pronuncia di condanna, quindi, in contrasto con la tesi dell’istante, avrebbe proprio la funzione di ristorare la parte della mancata percezione delle retribuzioni dall’anno 1988 alla data di assunzione 1999 . Nel caso di specie, pertanto, troverebbe applicazione il disposto di cui all’articolo 6, comma 2°, D.P.R. 917/86, che così dispone “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Di qui la conseguenza che le indennità – quali quelle in esame – erogate per compensare la perdita di redditi , al pari di questi ultimi, vanno assoggettate a tassazione, ai sensi del disposto della norma sopra richiamata. Pertanto, non potendo revocarsi in dubbio che la fattispecie di cui si controverte rientri a pieno titolo proprio nella suddetta previsione normativa, ne conseguirebbe che legittimamente, ed in pedissequa esecuzione dell’intervenuto giudicato, il Comune di Pozzuoli ha provveduto ad assoggettare a tassazione gli importi quantificati in sentenza. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2012, la causa è stata trattenuta in decisione. Rileva il Collegio come il ricorso si appalesi fondato, non avendo, l’Amministrazione dato corretta esecuzione al giudicato in questione. Ed invero, nel punto 5 della sentenza, trattando specificamente della quantificazione del danno subito per lucro cessante, il Collegio ha precisato che “non può accogliersi la richiesta dell’appellante di commisurare tale danno all’intero ammontare delle retribuzioni non percepite a partire dalla data della mancata assunzione a quella dell’effettivo collocamento in servizio. Infatti, come costantemente precisato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione elementi che comporterebbero una vera e propria restituito in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo, estraneo al presente giudizio, della responsabilità contrattuale occorrendo invece caso per caso individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.5 numero 2750 Sez. IV, 6 luglio 2009, numero 4325 Cass. Civ. Sez. Unumero 14.12.2007 numero 62282 id., 21,12.2000 numero 1324 .” Il Collegio, quindi, ha espressamente escluso che la rivendicazione azionata dalla ricorrente potesse qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, comportante la restituzione per intero delle retribuzioni non percepite. Di contro, l’azione è stata inquadrata come di risarcimento puro, volta cioè al ristoro per equivalente del pregiudizio occorso a causa e in conseguenza della ritardata assunzione. Pertanto il danno risarcibile, non potendo essere provato nel preciso ammontare come sarebbe stato se si fosse trattato di azione per responsabilità contrattuale, con condanna dell’Amministrazione al ristoro per intero delle retribuzioni non percepite , è stato quantificato dal collegio espressamente in via equitativa, ex articolo 2056 e 1226 cc, prendendo a parametro di riferimento l’80% delle retribuzioni non percepite. Conclusivamente, la dazione a cui l’Amministrazione è stata condannata a favore della Iuliano non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno dalla medesima patito a causa della ritardata assunzione. Per effetto della decisione, quindi, grava sull’Amministrazione l’obbligo di versare a favore della Sig.ra Iuliano esattamente tutto l’importo scaturente dalla condanna senza decurtazioni di sorta non potendo, in particolare, farsi luogo all’applicazione della tassazione di cui all’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 917/86, come erroneamente ritenuto dal Comune di Pozzuoli. Le somme dovute alla ricorrente, infatti, non hanno natura reddituale, come precisato, e pertanto restano escluse dall’ambito di applicazione di detta normativa. In accoglimento del ricorso, quindi, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Pozzuoli di dare piena e puntuale esecuzione alla decisione di questa Sezione numero 3934/2011, liquidando a favore della Sig.ra Iuliano la somma risarcitoria concordata senza riduzioni di sorta, con versamento degli ulteriori €. 55.350,00 impropriamente trattenuti, oltre agli accessori medio tempore maturati dal settembre 2011 al soddisfo. Si ritiene congruo assegnare per l’adempimento il termine di giorni novanta dalla notificazione della presente decisione a cura dell’interessata, fissando la somma di euro 100,00 che l’Amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, rispetto al termine assegnato. Per il caso di persistente inadempimento, si ritiene inoltre opportuno nominare sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a persona di sua fiducia. Il commissario designato provvederà in sostituzione dell’Amministrazione Comunale nel termine di 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Spese compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Pozzuoli di dare piena ed esatta esecuzione alla decisione in epigrafe stessa indicata, nel termine e nel modo indicati in motivazione. Fissa la somma di euro 100,00 che l’Amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, rispetto al termine assegnato. Per il caso di persistente adempimento, nomina quale commissario ad acta perché provveda in sostituzione del Comune, il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a persona di sua fiducia. Assegna al Commissario, per gli adempimenti di competenza, il termine di giorni sessanta dalla assunzione dell’incarico.