Nessun dubbio sulla condanna dell’uomo, beccato in possesso delle due sostanze stupefacenti, per il reato di detenzione a fine di spaccio. Ma il dato ponderale, ritenuto considerevole dai giudici di secondo grado, non può portare alla negazione della attenuante del fatto di lieve entità.
Dato ponderale considerevole ? Visione troppo generale e generica, che non può bastare per negare l’attenuante del fatto di lieve entità alla persona condannata per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti Cassazione, sentenza numero 9070, sesta sezione penale, depositata oggi . Fatti chiari. Nessun dubbio è plausibile sulla posizione dell’uomo beccato’ in possesso di ecstasy e cocaina , e consequenziale è la condanna per detenzione a fine di spaccio . Unico nodo rimasto da sciogliere è quello relativo alla applicabilità della attenuante della lieve entità Perché tutti i fatti sono contro l’uomo possesso di circa 30 dosi medie, ricavabili dalle sostanze in sequestro possesso di attrezzature univocamente destinate al confezionamento di stupefacenti diversificazione delle sostanze circostanza che parte della droga fosse tenuta all’interno dell’abitacolo dell’autovettura . È evidente, quindi, la destinazione allo spaccio . Ma, in aggiunta, secondo i giudici di secondo grado che rivedono la pronunzia emessa dal Giudice per le indagini preliminari non è ipotizzabile l’attenuante della lieve entità , visto il peso della sostanza, corrispondente ad una potenzialità distributiva alquanto considerevole e vista la diversificazione qualitativa delle sostanze . Per questo, la pena viene portata a quasi 4 anni di reclusione e a 12mila euro di multa. Episodio lieve. Ad avviso dell’uomo, però, è erronea tutta la linea di pensiero seguita dai giudici, perché, innanzitutto, non è plausibile la tesi della destinazione allo spaccio, né è comprensibile la negazione della attenuante della lieve entità . Visione corretta, quella proposta dall’uomo? Solo in parte Perché, in premessa, i giudici di Cassazione confermano la tesi accusatoria dello spaccio, soprattutto tenendo presenti la disponibilità di un quantitativo non certo minimo di droga la adeguata organizzazione di mezzi per produrre singole dosi attività inutile per l’uso personale la custodia di parte della sostanza nell’autovettura chiaro indizio che la droga dovesse essere consegnata a terzi . Ma, allo stesso tempo, viene, invece, ritenuta legittima la lieve entità , che non può essere negata solo sulla base, chiariscono i giudici, del dato ponderale considerevole e della diversificazione qualitativa delle sostanze . Di conseguenza, a chiusura della vicenda giudiziaria, è confermata la condanna per l’uomo, con una pena, però, mitigata, proprio grazie alla attenuante della lieve entità , e ridotta a quattordici mesi di reclusione e 4mila euro di multa.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 gennaio 25 febbraio 2013, n. 9070 Presidente Agrò Relatore Di Stefano Motivi della Decisione Corte di Appello di Ancona con sentenza del 30 marzo 2010 riformava parzialmente la sentenza di condanna di M.F.L.L. resa in giudizio abbreviato dal gip presso il Tribunale di Pesaro 19 maggio 2002 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente del tipo ecstasy e cocaina in particolare, nel confermare la responsabilità, in accoglimento dell’appello incidentale del Pubblico Ministero escludeva la applicabilità della attenuante di cui all’art. 73 5 comma d.p.r, 309/90 e revocavi, a seguito della rideterminazione della sanzione, la sospensione condizionale della pena. La Corte innanzitutto rigettava l’appello dell’imputato rilevando che il possesso dl circa 30 dosi medie ricavabili dalle sostanze in sequestro, il possesso di attrezzature univocamente destinate al confezionamento di stupefacenti, la diversificazione delle sostanze nonché la circostanza che parte della droga fosse tenuta all’interno dell’abitacolo della autovettura dei ricorrente, dimostrassero la destinazione allo spaccio, In accoglimento, dell’appello incidentale del Pubblico Ministero la Corte affermava che il peso della sostanza corrispondente ad una potenzialità distributiva alquanto considerevole e la diversificazione qualitativa delle sostanze non consentissero l’applicazione della attenuante. La pena finale, quindi, confermata la ricorrenza delle attenuanti generiche, veniva aumentata da un anno e due mesi di reclusione ed 4000 di multa a tre anni ed otto mesi di reclusione e 12.000 di multa. Presenta ricorso a mezzo del proprio difensore M.F.L.L. deducendo con unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533 c.p.p. e 73 d.p.r. 309/90 rilevando che la condanna è basata su elementi generici che non sono in grado di dimostrare la destinazione dello stupefacente ad uso di spaccio, non essendo sufficienti né il dato ponderale né il possesso di strumenti adatti al taglio, condizione comune anche per il consumatore di droga. Rileva, poi, che la riforma della prima sentenza sul punto di applicazione della ipotesi attenuata è sostanzialmente priva di adeguata motivazione. II ricorso è fondato limitatamente alla vigilanza relativa alla riforma della sentenza di primo grado in punto di configurabilità della ipotesi attenuata di cui all’articolo 73 quinto comma d.p.r. 309/90. Sul piano della responsabilità, correttamente le sentenze di merito, in base ad una adeguata valutazione degli elementi di fatto acquisiti ed in assenza di errori logici, valutano la disponibilità di un quantitativo non certo minimo di droga, la adeguata organizzazione di mezzi per produrre singole dosi attività inutile per l’uso personale nonché a custodia di parte della sostanza nell’autovettura chiaro indizio, quest’ultimo, che la droga dovesse essere consegnata a terzi quali dimostrazione univoca della destinazione della droga allo spaccio. Del tutto carente, invece, è la motivazione in ordine alla riforma della sentenza di primo grado che riconosceva la attenuante citata. La affermazione di un dato ponderale semplicemente definito alquanto considerevole non è sufficiente a ribaltare le valutazioni dei giudice di primo grado, anche se si valuta congiuntamente la diversificazione qualitativa delle sostanze che, in sé, non é certamente ragione ostativa alla configurazione della ipotesi attenuata. In una situazione di circostanze di fatto compiutamente valutate e, quindi, in assenza di altri elementi utilmente valutabili per determinare la maggior o minore gravità dei fatto, modalità e quantità della sostanza appaiono delineare incontrovertibilmente l’ipotesi attenuata così come ritenuto dal giudice di primo grado, per cui, in applicazione della regola per la quale non deve essere disposto rinvio laddove non residuino spazi valutativi per una diversa soluzione Sez. U, n. 452/76 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012 dep. 26/09/2012, Conti, Rv. 25338 la sentenza va annullata senza rinvio rideterminando la pena in quella applicata in primo grado con applicazione dei medesimi benefici di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’attenuante dei fatto di lieve entità e ridetermina la pena Inflitta al M. in anni uno, mesi due di reclusione e 4000 euro di multa con i benefici di legge. Rigetta nel resto il ricorso.