Il termine ultimo per recuperare la riduzione contributiva in edilizia, pari all’11,5%, è il 16 maggio 2013 giorno entro cui le imprese potranno anche presentare, esclusivamente in via telematica, e per chi non l’avesse già fatto nel 2012, l’istanza. A stabilirlo è l’INPS con la circolare numero 28/2013 del 18 febbraio.
Nella circolare numero 28 del 18 febbraio 2013, l’INPS sottolinea che, con l’introduzione delle nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio, sono stati altresì attivati i moduli telematici per le istanze ed è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50%. L’INPS fornisce indicazioni operative. L’Istituto di Previdenza elenca le caratteristiche della riduzione contributiva e le condizioni di accesso al beneficio. Il beneficio consiste in una riduzione, dell’11,5% appunto, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e «si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale». «Per espressa previsione di legge - si legge nella circolare - i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”». Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche «agevolazioni contributive ad altro titolo ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc. ». Il DURC è necessario. A partire dal 1° gennaio 2008 - secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 – tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, hanno «l’obbligo di rispettare il contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva» DURC . E se la dichiarazione non è veritiera? La circolare precisa che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, «le sedi periferiche dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite». Invio telematico. Come già detto, le istanze di richiesta devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo messo a disposizione sul sito internet dell’INPS. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, «viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N».
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