L’attività edile può recuperare l’11,5%, ma entro il 16 maggio

Il termine ultimo per recuperare la riduzione contributiva in edilizia, pari all’11,5%, è il 16 maggio 2013 giorno entro cui le imprese potranno anche presentare, esclusivamente in via telematica, e per chi non l’avesse già fatto nel 2012, l’istanza. A stabilirlo è l’INPS con la circolare n. 28/2013 del 18 febbraio.

Nella circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, l’INPS sottolinea che, con l’introduzione delle nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio, sono stati altresì attivati i moduli telematici per le istanze ed è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50%. L’INPS fornisce indicazioni operative. L’Istituto di Previdenza elenca le caratteristiche della riduzione contributiva e le condizioni di accesso al beneficio. Il beneficio consiste in una riduzione, dell’11,5% appunto, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale . Per espressa previsione di legge - si legge nella circolare - i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.11” al 45.45.2” . Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc. . Il DURC è necessario. A partire dal 1° gennaio 2008 - secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, hanno l’obbligo di rispettare il contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva DURC . E se la dichiarazione non è veritiera? La circolare precisa che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite . Invio telematico. Come già detto, le istanze di richiesta devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo messo a disposizione sul sito internet dell’INPS. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N .

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