Al portatore di handicap, per rendere meno gravoso il suo stato di infermità, può essere riconosciuto il diritto di parcheggiare sotto casa? Al quesito, a prima vista, d'intuito, tutti darebbero risposta positiva. Riflettendo, però, si potrebbe arrivare ad una diversa soluzione.
Dovrebbe essere la competente struttura medica a riconoscere lo stato di infermità. Nel caso in cui come ci si augura l'infermità non sia permanente, non sarà possibile riconoscere alcuna “facilitazione” che, ovviamene, non potrà essere esercitata vita natural durante. Nel nostro caso parliamo di un portatore di handicap con il vizio di parcheggiare sotto casa, in zona vietata, collezionando sanzioni amministrative per divieto di sosta. Il fatto . Il caso finisce sotto la lente della Cassazione che emette l'ordinanza numero 258 del 9 gennaio 2014. I vigili urbani elevano ben sei contravvenzioni nei confronti di un invalido che, a quanto pare, ha il vizio di parcheggiare sotto casa ovviamente in divieto di sosta. La circostanza che si tratti di un invalido civile al 100%, lascerebbe presumere, a prima vista, che i vigili urbani, forse, avrebbero potuto “chiudere un occhio” e che per qualche arcano motivo abbiano voluto “calcare la mano” verso un portatore di handicap. Le circostanze, invece, dimostrano che le sanzioni non solo sono dovute ma anche meritate. Il caso finisce dinanzi al giudice di pace prima ed in cassazione poi perché il disabile non si da certo per vinto ed impugna i sei verbali con tanto di carta bollata. Secondo la tesi difensiva, il soggetto, sfortunatamente, era “quasi obbligato” a violare il codice della strada. I posti auto riservati ai diversamente abili si trovavano a grande distanza dall'abitazione. La strada che separava le aree a parcheggio riservate dall'abitazione del malcapitato, inoltre, era in ripida salita per cui, in sostanza, il soggetto, gioco forza, era “costretto” a parcheggiare la vettura in prossimità della propria abitazione. La circostanza che l'area fosse sottoposta a divieto permanente di fermata, secondo il ricorrente, era un fatto del tutto irrilevante. La vettura, anche se, formalmente, era in divieto di sosta, in sostanza, non arrecava alcun intralcio alla circolazione. Contrassegno annullato . Il Giudice di Pace accoglie la tesi della difesa che, peraltro, viene totalmente respinta dal Tribunale e confermata dalla Cassazione. Per quale motivo? Secondo gli accertamenti effettuati si scopre e qui casca l'asino che il malcapitato automobilista è dotato di un contrassegno per invalidità temporaneo, scaduto nel maggio del 2006 mentre le sanzioni amministrative sarebbero state elevate successivamente, a far data da ottobre 2006 quando, quindi, il contrassegno risulterebbe ormai scaduto. Non è il disabile che decide se c'è intralcio al traffico . Secondo la tesi della difesa, la vettura, anche se parcheggiata in zona vietata, non avrebbe arrecato alcun intralcio al traffico. Tale tesi non può essere condivida per un semplice motivo è l'amministrazione e non l'automobilista, abile o diversamente abile che sia a stabilire, autonomamente, se la propria vettura crea intralcio al traffico. Compete all'amministrazione comunale, dopo aver valutato il piano generale del traffico urbano, stabilire se e in quale misura, una certa area possa essere adibita alla sosta delle vetture oppure, a contrario, la sosta debba essere vietata proprio per prevenire ingorghi e possibili situazioni di pericolo. Se la possibilità di parcheggiare in divieto di sosta fosse lasciata alla discrezione del singolo automobilista, le regole del traffico sarebbero stravolte. Il contrassegno è “a termine” . Irrilevante che il portatore di handicap sia titolare di un contrassegno che autorizzi alcune deroghe al codice della strada “su tutto il territorio nazionale”. A prescindere dalla circostanza che il contrassegno legittima il suo titolare ad utilizzare gli appositi spazi giustamente riservati ai diversamente abili e non “la sosta selvaggia”, occorre tener presente che il contrassegno, che altro non è se non una autorizzazione amministrativa, era ormai scaduto da mesi. Quand'anche, per ipotesi, si volesse accedere alla tesi difensiva legittimando il parcheggio anche in area vietata, non verrebbe meno l'eccezione di fondo scaduta la validità ed in mancanza del relativo rinnovo, il contrassegno diventa carta straccia Chi giudica se il quadro clinico legittima le deroghe? Ulteriori accertamenti dimostrano che l'handicap consiste in una bronchite cronica. A questo punto, alcune considerazioni sono scontate. E' stato accertato che il contrassegno avesse una durata limitata nel tempo. Non è dato sapere se il titolare avesse mancato di procedere al rinnovo o se questo non sia stato concesso. Però si potrebbe pensare, ad essere maligni, che il contrassegno non sia stato rinnovato perchè il medico curante abbia ritenuto superato lo stato di malattia. Si potrebbe pensare, al limite, che fare i famosi “quattro passi” avrebbero anche potuto giovare alla salute per cui parcheggiare sotto casa, per assudo, avrebbe potuto anche essere controproducente. Queste, ovviamente, sono solo delle illazioni. I fatti sono altri e di altra natura. L'autorizzazione al parcheggio era scaduta e, di conseguenza, anche la possibilità di utilizzare gli spazi riservati era ormai superata. Figuriamoci parcheggiare in divieto di sosta. Il famoso contrassegno. L'ordinamento, per facilitare la mobilità dei soggetti diversamente abili che abbiano problemi di hanidicap nella deambulazione ovvero non vedenti, prevede alcune agevolazioni consistenti in deroghe ad alcune prescrizioni al Codice della Stata l'esposizione del “contrassegno” mette al riparo il soggetto portatore di handicap da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Il c.d. “contrassegno invalidi”, di proprietà comunale, viene “affidato” in maniera temporanea al soggetto diversamente abile che dovrà esporlo in maniera ben visibile all'interno della propria vettura. Da un punto di vista squisitamente amministrativo, il contrassegno è un atto amministrativo autorizzatorio che viene rilasciato, previo accertamento medico, dal Sindaco del Comune di residenza, ma può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale articolo 188 del Codice della Strada, CdS, e articolo 381 del Regolamento di esecuzione del CdS . Il contrassegno ha una validità di cinque anni, trascorsi i quali deve essere rinnovato. Le novità vengono dall'Unione Europea con il CUDE . Per anni, il “contrassegno invalidi” è stato costituito da un tagliando di colore arancione riportante il simbolo grafico della disabilità. Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012, numero 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2012, numero 203 ha mandato il pensione il “vecchio modello” introducendo, a far data dal 15 settembre 2012, un nuovo contrassegno conforme al contrassegno unificato disabili europeo C.U.D.E. previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Ciò vuol dire che il soggetto diversamente abile potrà veder riconosciuti i propri diritti anche fuori i confini nazionali all'interno dell'intero territorio europeo evitando disagi ulteriori. I Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il “vecchio contrassegno” con il “nuovo modello europeo”. Il cambio verrà effettuato in occasione del rinnovo. Il “nuovo contrassegno” che, come abbiamo detto, è entrato in vigore lo scorso 15 settembre 2012 ha un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2013 9 gennaio 2014, numero 258 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Rilevato in fatto ed osservato in diritto Il Consigliere designato ha ritenuto d'avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex articolo 380 bis cpc OSSERVA IN FATTO. 1 F.A. , titolare di tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi, propose opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roccasinibalda, avverso altrettanti verbali di accertamento di violazione dell'articolo 7, comma 14 elevati tra il 12 agosto 2005 ed il 27 settembre 2006 dalla Polizia Municipale del Comune di Longone Sabino, per aver il predetto posteggiato la propria autovettura al di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in loco ed in zona permanentemente interdetta alla sosta. 2 In ciascuno dei ricorsi il F. aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava distante dalla propria abitazione e che l'utilizzazione del medesimo l'avrebbe obbligato ad percorrere una strada in ripida salita per raggiungere il proprio immobile rilevò inoltre che la sosta nello spazio innanzi ad esso non avrebbe causato intralcio alla circolazione. 3 Con distinte sentenze il Giudice di Pace accolse l'opposizione il Tribunale di Rieti invece, riuniti i ricorsi, riformò dette pronunce osservando che il F. pur essendo titolare del contrassegno per invalidi, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur rilasciata autorizzazione copriva un arco temporale dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 diverso da quello interessato dalle violazioni. 4 Per la cassazione di tale decisione il F. ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo il Comune ha risposto con controricorso. RILEVA IN DIRITTO. 5 Parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 188 codice della strada, in relazione con il disposto dell'articolo 11 del d.P.R. 503/1996, assumendo che il giudice dell'impugnazione non avrebbe tratto dal combinato disposto di tali norme il significato loro proprio, vale a dire che il titolare del contrassegno per invalidi, disciplinato dall'articolo 12 del d.P.R. 503/1996, dovrebbe dirsi legittimato, tra l'altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell'ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un'ulteriore autorizzazione sindacale sostiene il ricorrente che la interpretazione del Tribunale avrebbe omesso di considerare che il rilascio del contrassegno ex articolo 12 citato avrebbe costituito solo il mezzo per l'esplicazione del diritto alla libera circolazione delle persone portatoci di disabilità e che in questa, una volta rilasciato il contrassegno, era prevista la facoltà di sostare ove fosse più agevole per la loro deambulazione. 6 Osserva il relatore che tale interpretazione, che conferisce rilievo al solo fatto di essere in possesso del contrassegno ex articolo 12 rilasciato previa istruttoria meramente tecnica, dal Sindaco non è condivisibile in quanto omette di considerare che la libera circolazione in senso lato, comprendendovi anche il diritto di parcheggiare deve essere altresì disciplinata nei suoi aspetti applicativi dunque se nella stessa piazza del Comune di Roccaranieri, frazione di quello di Longone Sabino, nei cui pressi è l'abitazione del ricorrente, vi sono degli appositi spazi dedicati alla sosta per i portatori di inabilità, appare evidente che questo stato dei luoghi legittima l'uso del potere discrezionale del Sindaco di limitare l'autorizzazione in deroga ai casi in cui non sia stata predisposta alcuna possibilità di accesso o di sosta facilitati per le persone diversamente abili e soprattutto non legittima il superamento dell'interdizione assoluta alla sosta vigente in loco. 6.a Quanto a quest'ultimo punto, ritiene il relatore necessario rilevare che il ricorrente parte da un assunto logico del tutto non condivisibile ritiene cioè di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità bronchite cronica con l'unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, dimenticando però che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l'autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo se dunque vi sia come appare esservi stato nella fattispecie un divieto permanente alla sosta, questo stava a significare che in quello spazio l'autorità amministrativa riteneva in rerum natura si vorrebbe dire esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione voleva eliminare non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito. 7 Pur non tralasciando di sottolineare il carattere assorbente delle suesposte osservazioni, non va omesso di considerare, ad avviso del relatore, che il ricorso non ha neppure esaminato il proprium della fattispecie indicato a fol. 5 della gravata decisione non ha cioè tenuto conto che la contestazione mossa al ricorrente riguardava non tanto o soltanto di aver lasciato la propria vettura in sosta in luoghi ove essa era assolutamente interdetta e pur in presenza di spazi riservati alle persone diversamente abili-, quanto piuttosto di aver usato del titolo abilitativo in deroga, al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 a fronte di violazioni contestate il 12, 13 e 20 agosto 2005 28 agosto e 27 settembre 2006 pur dunque se si fosse attribuita l'efficacia qui negata al rilascio del c.d. titolo abilitativo, tuttavia l'esercizio delle condotte di guida in deroga alle prescrizioni del codice della strada avrebbe dovuto rispettare i limiti in questo caso temporali contenuti nel provvedimento autorizzativo, da considerarsi coessenziali al diritto che essi garantivano. 8 Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato . La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. è stata depositata memoria ex articolo 380 bis cpc. da parte del ricorrente. I Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattenderne le argomentazioni va inoltre osservato che la deduzione difensiva v. fol. sesto della memoria ex articolo 378 cpc , con la quale si porta a conferma delle ribadite critiche all'impugnata decisione, la circostanza secondo la quale il F. sarebbe titolare da sempre di contrassegno che vale a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale introduce un elemento di fatto comunque non delibabile in questa sede nuovo ed in contrasto con la durata temporanea della concessione della quale si discute come risulta accertata nella gravata sentenza. II Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.