Secondo il Consiglio di Stato, svolgere le elezioni il prossimo 20 febbraio, così come aveva disposto il Commissario straordinario, nella «confusa situazione in cui vive l’Ordine, complicherebbe ancor più la vicenda, tenuto anche conto che il vizio principale delle elezioni passate sembra aver afflitto, fra le due liste che hanno partecipato alla pregressa procedura elettorale di ottobre 2012, quella che ha perduto le stesse elezioni, sicché potrebbe ipotizzarsi, ferma la necessaria dichiarazione di nullità della lista perdente, che le elezioni siano da imputare come vittoria alla vecchia vincente ed unica rimasta a poter partecipare».
Le motivazioni dell’istanza. Insomma, meglio rinviare tutto, per ora, e sopratutto vedere come va a finire l'esame dell'istanza cautelare da Claudio Siciliotti ex-presidente del Cndcec e da alcuni candidati della sua lista e relativa all'annullamento del decreto dell'11 dicembre 2012 del Ministro dell'Interno, con il quale e' stato disposto lo scioglimento del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili eletto a seguito delle elezioni che si sono svolte lo scorso 15 ottobre 2012, nominato il dott. Giampaolo Leccisi, quale Commissario straordinario, ed infine fissata la data per la ripetizione delle votazioni per l'elezione del consiglio nazionale. Un ribaltone inaspettato. Il Consiglio di Stato, in pratica, ha capovolto la decisione del Tar Lazio, il quale con l'ordinanza della Sezione III, numero 736 depositata l'8 febbraio, aveva ritenuto che i motivi di censura contenuti nel ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale, apparivano «tutti destituiti di giuridica consistenza» ciò in quanto il provvedimento risultava «ampiamente e congruamente motivato», in punto di fatto e di diritto, e tale da sorreggerne i presupposti, quali l’urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittime, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti alle liste elettorali della precedente votazione la pendenza di un contenzioso presso il Giudice Amministrativo di Roma, relativo all’ammissione di una lista alla predetta votazione, nonché la presentazione presso la Procura della Repubblica di Roma di un esposto-denuncia a carico dei componenti del disciolto Consiglio Nazionale, per comportamenti censurabili e di rilievo penale. Ed, infine, la difficoltà che ha incontrato la Commissione Elettorale a conteggiare i voti e proclamare gli eletti della votazione stessa, cui discende la necessità di ripetere le votazioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i Consigli locali dell’Ordine, in condizioni di certezza e speditezza del procedimento elettorale e dei suoi esiti finali. Fermo restando il conflitto di interessi in cui si sono trovati 12 su 21 componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto candidati alle elezioni svolte, che non ha consentito all’Organo di operare con la necessaria serenità nella definizione degli aspetti controversi relativi alle stesse Elezioni. Sospese le elezioni del 20 febbraio. In sostanza, anche se il Commissario straordinario aveva già predisposto le linee guida interpretative dell’articolo 68, D.Lgs. numero 139/2005, volte a consentire l’ordinato e proficuo svolgimento della procedura relativa alla seconda elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016 e la modulistica per le candidature fosse disponibile online, tutto va rinviato a data da destinarsi.
Consiglio di Stato, sez. IV, decreto 11 febbraio 2013, numero 486 Presidente Numerico Fatto e diritto Considerato che il rifacimento delle elezioni, fissato per il 20 febbraio, nella confusa situazione in cui vive l’Ordine, complicherebbe ancor più la vicenda, tenuto anche conto che il vizio principale delle elezioni passate sembra aver afflitto, fra le due liste che hanno partecipato alla pregressa procedura elettorale di ottobre 2012, quella che ha perduto le stesse elezioni, sicché potrebbe ipotizzarsi, ferma la necessaria dichiarazione di nullità della lista perdente, che le elezioni siano da imputare come vittoria alla vecchia vincente ed unica rimasta a poter partecipare Ritenuto che ricorrono, nella causa di appello in esame, gli estremi per una misura cautelare connotata dalla estrema urgenza di cui ai citati articolo 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm., con l’effetto di sospendere il decreto di indizione di nuove elezioni, da tenersi, secondo detto decreto, come si ripete, il 20 febbraio 2013 Che la domanda cautelare potrà essere esaminata dalla Sezione, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, nella camera di consiglio da fissare per il 12 marzo 2013, tenuto conto del carico delle camere di consiglio precedenti possibilmente utili P.Q.M. Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie, con l’effetto di sospendere l’indizione di nuove elezioni previste per il 20 febbraio 2013, e fissa la discussione della istanza cautelare per la camera di consiglio del 12 marzo 2013. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
TAR Lazio, sez. III, ordinanza 6 – 8 febbraio 2013, numero 735 Presidente/Estensore Bianchi Fatto e diritto Considerato che la sommaria deliberazione del ricorso evidenzia, nell’attuale fase cautelare, un giudizio negativo circa l’esito del ricorso stesso, i cui motivi di censura appaiono tutti destituiti di giuridica consistenza, in rapporto al provvedimento impugnato, le cui statuizioni di scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di rinnovo delle votazione per le Elezioni del Consiglio Nazionale risultano ampiamente e congruamente motivate, in punto di fatto e di diritto, e tali da sorreggere i presupposti delle statuizioni stesse, quali l’urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittime, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti alle liste elettorali della precedente votazione la pendenza di un contenzioso presso il Giudice Amministrativo di Roma , relativo all’ammissione di una lista alla predetta votazione, nonché la presentazione presso la Procura della Repubblica di Roma di un esposto -denuncia a carico dei componenti del disciolto Consiglio Nazionale, per comportamenti censurabili e di rilievo penale la difficoltà che ha incontrato la Commissione Elettorale a conteggiare i voti e proclamare gli eletti della votazione stessa, cui discende la necessità di ripetere le votazioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i Consigli locali dell’Ordine, in condizioni di certezza e speditezza del procedimento elettorale e dei suoi esiti finali il conflitto di interessi in cui si sono trovati 12 su 21 componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto candidati alle elezioni svolte, che non ha consentito all’Organo di operare con la necessaria serenità nella definizione degli aspetti controversi relativi alle stesse elezioni P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza respinge la domanda cautelare La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
TAR Lazio, sez. III, ordinanza 6 – 8 febbraio 2013, numero 736 Presidente/Estensore Bianchi Fatto e diritto Considerato che la sommaria deliberazione del ricorso evidenzia, nell’attuale fase cautelare, un giudizio negativo circa l’esito del ricorso stesso, i cui motivi di censura appaiono tutti destituiti di giuridica consistenza, in rapporto al provvedimento impugnato, le cui statuizioni di scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di rinnovo delle votazione per le Elezioni del Consiglio Nazionale risultano ampiamente e congruamente motivate, in punto di fatto e di diritto, e tali da sorreggere i presupposti delle statuizioni stesse, quali l’urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittime, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti alle liste elettorali della precedente votazione la pendenza di un contenzioso presso il Giudice Amministrativo di Roma , relativo all’ammissione di una lista alla predetta votazione, nonché la presentazione presso la Procura della Repubblica di Roma di un esposto -denuncia a carico dei componenti del disciolto Consiglio Nazionale, per comportamenti censurabili e di rilievo penale la difficoltà che ha incontrato la Commissione Elettorale a conteggiare i voti e proclamare gli eletti della votazione stessa, cui discende la necessità di ripetere le votazioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i Consigli locali dell’Ordine, in condizioni di certezza e speditezza del procedimento elettorale e dei suoi esiti finali il conflitto di interessi in cui si sono trovati 12 su 21 componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto candidati alle elezioni svolte, che non ha consentito all’Organo di operare con la necessaria serenità nella definizione degli aspetti controversi relativi alle stesse Elezioni. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza respinge la domanda cautelare Compensa le spese della presente fase cautealre La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.