Per il rilascio del DURC a una società di capitali non è rilevante la posizione dei soci e, la stessa, non può essere oggetto di verifica. Lo ha chiarito la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello del 24 gennaio, numero 2/2013.
Il caso. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se, «in caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC , che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società». Nell’interpello numero 2/2013 viene in primis precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti. Le società di capitali non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai soci. Per quanto riguarda le società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta”, caratterizzata, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, «il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa». La posizione dei soci nelle società di capitali non conta ai fini del rilascio del DURC. In sostanza, sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci. Di conseguenza, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità delle stesse società. In conclusione, il Ministero del Lavoro rileva che, se da una parte la posizione dei soci deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC a società di persone Ministero Lavoro, circ. numero 5/2008 , dall’altra la posizione dei soci non è rilevante se a richiedere il DURC è una società di capitali.
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