La Commissione europea vuole rafforzare gli strumenti per i creditori transfrontalieri

La Commissione europea è al lavoro per rafforzare la posizione dei consumatori e delle imprese con riguardo ai procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto pretese di modesto valore economico di natura transfrontaliere.

Si tratta, cioè, di quelle c.d. small claims la cui tutela - a dispetto del loro valore intrinseco - rappresenta un elemento fondamentale per l’economia europea. Una tutela che, molto spesso non veniva, e non viene, attivata in ragione dei costi necessari per poter adire il giudice come il contributo unificato, i costi legali nonché per i tempi processuali anche per poter ottenere un titolo che possa circolare nell’Unione Europea. E’ questa la ragione che aveva portato l’Unione Europa ad approvare il Regolamento n. 861/2007 entrato in funzione nel 2009 che ha istituito un procedimento europeo per le controversia di modesta entità volto a semplificare - anche attraverso appositi formulari - la presentazione della domanda da parte di un attore. Ora, la Commissione europea ha presentato un rapporto sullo stato di attuazione del Regolamento 861/2007 nonché una proposta di modifica dello stesso regolamento proprio per rafforzare la tutela del creditore transfrontaliero e , quindi, rafforzare gli acquisti transfrontalieri. La Commissione è partita dalla constatazione in base alla quale, da un lato, il nuovo strumento è ancora poco utilizzato rispetto ai potenziali casi. Dall’altro lato, ha dato atto che esiste una differenza notevole tra paese e paese si passa dai 3 casi della Bulgaria ai 1047 casi della Spagna nel 2012. Nuova definizione di controversia transfrontaliera. Per la Commissione il fatto che il regolamento attualmente si applica solo a controversie in cui è domiciliato presso almeno una delle parti o residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito rappresenta un limite allo sviluppo dello strumento. Ed infatti, vi sono controversie che coinvolgono soggetti domiciliati nel medesimo Stato membro che però presentano un importante elemento transfrontaliero e che potrebbero, quindi, beneficiare della procedura europea senza essere lasciati al di fuori del campo di applicazione del regolamento. Innalzare il limite di valore. Tra le varie modifiche, la Commissione ha pensato di implementare questo strumento rendendolo accessibile alle controversie fino a 10.000 euro e non più soltanto per quelle il cui importo non supera i 200 euro come nella versione originaria così riuscendo a coinvolgere anche le piccole e medie imprese. Procedura scritta e telematica. Un’ulteriore modifica riguarda l’udienza del procedimento la proposta è quella di passare dalla facoltà dell’organo giurisdizionale di tenere l’udienza tramite mezzi telematici all’obbligo di ricorrere a quegli strumenti salvo il diritto della parte a comparire direttamente in udienza art. 8 prog. . La modifica si inquadra nel più generale intento di implementare quanto più possibile il ricorso a mezzi telematici non soltanto per le notificazioni degli atti e le comunicazioni ma anche per le udienze e l’assunzione delle prove. E ciò anche in considerazione del fatto che recenti dati statistici hanno dimostrato che un terzo degli intervistati ha dichiarato che sarebbe più inclini a presentare un reclamo se le procedure potessero essere svolte solo in forma scritta, senza la necessità di fisicamente andare in tribunale. Assistenza delle parti . Particolarmente significativa nell’economia del Regolamento, poi, l’assistenza che l’ufficio giudiziario deve dare alle parti. Ed infatti, la Commissione propone di specificare quale sia il minimum dell’assistenza pratica imposta agli Stati membri ai sensi dell’art. 11 Reg. Orbene, la proposta prevede che quell’assistenza deve essere finalizzata a far conoscere se la procedura sia utilizzabile per quella controversia, quale sia il giudice competente, per calcolare gli intereressi e per individuare i documenti che devono essere allegati. Costi della procedura . La proposta incide anche sui costi processuali inserendo un articolo 15a secondo il quale il costo non deve superare il 10% del valore della controversia, esclusi gli interessi, le spese e gli esborsi. Inoltre, se gli Stati membri volessero imporre una tassa anche per il procedimento europeo, quella tassa non potrebbe superare i 35 euro al momento in cui il modulo di richiesta del procedimento è ricevuta dal giudice competente. Peraltro, la Commissione vuole prevedere che quelle tasse possano essere pagate anche con mezzi di pagamento a distanza.

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