Niente incentivo per i lavoratori in piccola mobilità

Con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l'INPS interviene sugli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità non risulta possibile riconoscere le agevolazioni per le implementazioni d’organico effettuate, nel corso del 2013, con l’assunzione di soggetti licenziati nel medesimo anno.

Incidenza ristretta per la concessione delle agevolazioni. Come è noto, per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego c.d. piccola mobilità . Già con la Circolare n. 13/2013 l’INPS ha chiarito che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013. Ma, fino all’ultimo documento di prassi, si attendavano specifiche più dettagliate. I chiarimenti punto per punto. A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha illustrato alcuni punti 1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013 2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013 3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Comunque possibile accedere al bonus di 190 euro. Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale n. 390/2013 del 3 giugno 2013 bonus di 190 euro . Circa le assunzioni in apprendistato, infine, la mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sui rapporti istaurati, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13circINPS150