Anche le scale devono essere a debita distanza

Finestra vista scala? No, anche queste sono soggette alle regole delle distanze legali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18904/2012 depositata il 5 novembre, precisando che porte, ballatoi, e scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all’accesso, e solo occasionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute quando, «per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all’esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino». Il caso. Il proprietario di un appartamento citava in giudizio la propria vicina, chiedendo anche i danni, perché aveva illegittimamente realizzato una scala a chiocciola di collegamento col sovrastante lastrico, violando le distanze ed aggravando la preesistente veduta. Distanze violate dalla scala a chiocciola? I giudici di merito, tuttavia, in entrambi i gradi del giudizio, rigettavano la domanda attorea, sostenendo l’inidoneità della scala a chiocciola a consentire una comoda inspectio e prospectio, escludendo altresì la violazione delle distanze. L’uomo si rivolge così alla Corte di Cassazione che ribalta completamente il verdetto, accogliendo il primo motivo di ricorso. Sì, se destinata anche all’esercizio della prospectio ed inspectio «su o verso il fondo del vicino». La S.C., infatti, ritiene corretto il richiamo fatto dal ricorrente al consolidato orientamento di legittimità. In pratica, è pacifico che la scala di un edificio, pur avendo una sua peculiare funzionalità, «configura una veduta, e soggiace quindi alla relativa disciplina, quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risulti obiettivamente destinata, in via normale, anche all’esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino» Cass. numero 1451/1981 . La sentenza quindi viene cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 settembre – 5 novembre 2012, numero 18904 Presidente Oddo – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29.5.1997 L.S. , proprietario di un appartamento in omissis , lamentava che P.A. , proprietaria di un appartamento confinante, aveva realizzato illegittimamente una scala a chiocciola di collegamento col sovrastante lastrico, violando le distanze ed aggravando la preesistente veduta, chiedendo anche i danni. Il Tribunale di Napoli, con sentenza numero 9225/2000, rigettava la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza numero 1646/2005, che richiamava la decisione del primo giudice in ordine alla inidoneità della scala a chiocciola a consentire ma comoda inspectio e prospectio, escludendo anche la violazione delle distanze, perché il muro di cinta non aveva altezza superiore a tre metri, circostanza non contestata, e la scala non era fronti stante ad alcun manufatto ma solo al predetto muro. Ricorre L. con due motivi, resiste P. . Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all’aggravamento della servitù di veduta violazione dell’articolo 1067 c.c., e dell’articolo 112 c.p.c., e col secondo vizi di motivazione e violazione dell’articolo 873 c.c Come dedotto, la sentenza ha escluso l’idoneità della scala a chiocciola a consentire una comoda prospectio ed inspectio e la violazione delle distanze. Sul primo motivo va richiamato l’ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte. La scala di un edificio, pur avendo una sua peculiare funzionalità, configura una veduta, e soggiace quindi alla relativa disciplina, quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risulti obiettivamente destinata, in via normale, anche all’esercizio della “prospectio” ed “inspectio” su o verso il fondo del vicino Cass. 16 marzo 1981, numero 1451 . Quando da un pianerottolo sia possibile esercitare una comoda “inspectio” e “prospectio” e tale esercizio rappresenti un uso normale dell’opera, considerata alla stregua dei suoi elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale, a nulla rileva che essa serva anche a collegare la rampe di una scala, in quanto tale diversità non vale ad esercitare l’obiettiva esistenza di una servitù di veduta Cass. 4 agosto 1977 numero 3502 . Le porte, i ballatoi e le scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all’accesso, e solo occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all’esercizio della “prospectio” ed “inspectio” su o verso il fondo del vicino Cass. 6 marzo 1976 numero 763, etc. . In sostanza, il fatto che obbiettivamente sia possibile la “inspectio” e la “prospectio” comporta la configurabilità di una veduta normale, a prescindere dalla destinazione primaria al manufatto di cui ciò si verifica, se per tale esercizio non bisogna far ricorso all’ausilio di mezzi artificiali per sporgersi od affacciarsi. Il Giudice di merito deve accertare l’oggettiva idoneità all’inspicere ed inspicere in attunum Cass. 13.10.2004, numero 20205 . Ciò premesso, poiché la Corte di appello pur richiamando in generale i principi in astratto applicabili, non ha spiegato in concreto la situazione in ordine alla possibilità di inspectio e prospectio, la sentenza va cassata sul punto per un nuovo esame. Il secondo motivo non merita accoglimento avendo la sentenza dedotto che il muro di cinta non supera i tre metri e che la scala frontistante ad alcun manufatto del L. . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.