‘Fiamme Gialle’ nel consorzio, avviso di accertamento per la consorziata: nessun limite temporale

Confermata la legittimità dell’azione dell’Agenzia delle Entrate. Non si pone il problema del termine tra notifica del verbale di verifica ed emissione dell’avviso di accertamento. Le garanzie previste dalla normativa si applicano solo al soggetto sottoposto ad accesso, non al terzo.

Rapidità eccessiva per il Fisco? Teoricamente sì, perché risulta troppo breve il lasso di tempo tra notifica del verbale di verifica e consegna dell’avviso di accertamento. Ma tale considerazione perde di valore quando, come in questa vicenda, il destinatario dell’avviso di accertamento è un soggetto terzo – una ditta individuale, per la precisione – rispetto alla struttura ‘visitata’ dagli uomini della Guardia di Finanza. Cassazione, ordinanza numero 23690/2013, Sesta Sezione Civile tributaria, depositata oggi Tutela ‘stretta’. A finire nel mirino delle ‘Fiamme Gialle’ è un consorzio, ma durante la ‘visita’ degli uomini della Finanza emergono elementi sospetti relativamente a una ditta individuale consorziata. Proprio quest’ultima è destinataria, poi, di ben tre avvisi di accertamento, relativi ad Irpef, Irap ed Iva per gli esercizi 2000-2002 . Ad azzerare l’azione dell’Agenzia delle Entrate provvedono i giudici tributari in particolare la Commissione tributaria regionale sottolinea che il lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale di verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti del consorzio, e l’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti della ditta individuale è stato inferiore a quello previsto . Per i giudici tributari, quindi, la posizione della ditta individuale è assolutamente inattaccabile. Ma questa visione viene smontata dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, spiegano che il termine , richiamato dalla Commissione tributaria regionale, non poteva essere invocato dalla ditta individuale, posto che la verifica della polizia tributaria era stata svolta nei confronti del consorzio. A dar sostegno a questa considerazione anche il richiamo alla normativa, perché essa prevede sì garanzie riferite agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali , ma, sia chiaro, assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica – il consorzio, in questo caso –, non certo al soggetto terzo – la ditta individuale, in questo caso – a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento . Per questo, è sufficiente, come avvenuto in questa vicenda, che il relativo verbale sia allegato ai diversi avvisi di accertamento .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 9 – 18 ottobre 2013, n. 23690 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, af fidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tribu taria regionale del Piemonte n. 17/32/10, depositata il 25 marzo 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di F.C., titolare della ditta individuale C., avverso tre avvisi di accertamento, relativi ad Irpef, Irap ed Iva per gli esercizi 2000-02, per i quali egli aveva proposto tre distinti ricorsi, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il lasso di tempo inter corso tra la notifica del verbale di verifica della Guardia di fi nanza svolta nei confronti del consorzio Manital - Consorzio per i Servizi Integrati, di cui la ditta era consorziata, e l'emissione dell'avviso di accertamento, era stato inferiore a quello previ sto, sicchè esso non poteva dispiegare alcun rilievo nei riguardi del contribuente inciso, anche perché la decisione favorevole al consorzio stesso costituiva elemento determinante per i suoi as sunti, che perciò rimanevano assorbiti. C. resiste con con troricorso, ed ha depositato memoria. Motivi della decisione 2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà il termi ne, peraltro ordinatorio, non poteva essere invocato dall'appellato, posto che la verifica della polizia tributaria era stata svolta nei confronti di un soggetto terzo, e cioè il consor zio. Bastava soltanto che il relativo verbale fosse stato allegato ai diversi avvisi di accertamento emessi nei riguardi dell'odierno contribuente, come pure che eventualmente esso fosse stato ripro dotto negli stessi atti impositivi, mentre precisamente esso ap punto era stato integralmente allegato nella fattispecie in esame. Il motivo è fondato. Infatti in tema di accertamento tributa rio, le garanzie previste dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e ve rifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o profes sionali , e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elemen ti utili per l'emissione di un avviso di accertamento, come nella specie Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16354 del 26/09/2012 . Inol tre - ad abundantiam - appare comunque opportuno aggiungere che la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non ne determina in assoluto la nullità, atte sa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constata zione sul quale si fonda, considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all'autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge, come nella specie V. pure Cass. Sentenze n. 16992 del 05/10/2012, n. 21103 del 2011 . Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. 3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non enunciava adeguata mente il percorso argomentativo, attraverso il quale perveniva al giudizio espresso se non soltanto in modo apparente ed apoditti co. Si tratta all'evidenza di censura, che, ancorché fondata, tuttavia rimane assorbita dal motivo come prima esaminato. 4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cas sazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo , il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorro no ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc. 5. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno rego late dal giudice del rinvio stesso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Pie monte, altra sezione, per nuovo esame.