Il CNF è stato chiamato a rispondere ad un quesito formulato dal COA di Bologna che chiedeva se la partecipazione agli incontri in sede di mediazione ex d.lgs. numero 28/2012, sia di natura obbligatoria che delegata o di altre ADR, possa essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale ai fini della pratica forense.
E la risposta è positiva. Con il parare numero 55/17, il CNF ha infatti sottolineato l’«importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione». Ben venga dunque che il praticante partecipi agli incontri svolti davanti al mediatore che potranno essere computati tra le 20 udienze a cui deve assistere nell’arco del semestre ai sensi dell’articolo 8, comma 4, d.m. numero 70/2016. Precisa però il parere che la mediazione dovrà essere effettivamente svolta, con esclusione dunque del primo incontro, e che la partecipazione dovrà essere adeguatamente documentata. Stessa soluzione per le altre ADR che si svolgano davanti ad un organo terzo, esclusa dunque la negoziazione assistita.