L’Ordine degli Avvocati di Pescara pone al CNF un quesito sulla necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni cosiddette formali a mezzo invio al condannato di una lettera del Presidente del COA che indichi i contenuti di legge delle suddette sanzioni disciplinari.
Questo è il quesito posto al CNF dal COA di Pescara, avente ad oggetto la necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni cosiddette formali, non solo attraverso annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, ex articolo 35, comma 3, reg. CNF numero 2/2014, ma anche attraverso l’invio al condannato di una lettera firmata dal Presidente del COA, in cui si esplicitano «la natura e le conseguenze della pena disciplinare non ablativa inflitta dal C.D.D.». Con il parere numero 28 del 23 maggio 2018, il CNF sottolinea che la notificazione della decisione disciplinare comporta la conoscenza legale del provvedimento amministrativo assunto ed è un presupposto necessario e sufficiente «delle sue implicazioni sul piano fattuale e delle sue conseguenze su quello professionale».