Il Tribunale di Milano, Sez. XI Civ., all'esito di procedimento cautelare avviato da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito l’uso, l’applicazione e gli effetti, nei contratti di telefonia fissa o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti sulla base di 28 giorni/8 settimane, sussistendo il fumus che l’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 23 giugno 2017, leda il diritto dei consumatori di cui agli articolo 2, comma 2, lett. c ,c-bis ed e Codice del Consumo e 710 e 71 CEE, nonché costituisca una pratica commerciale scorretta, segnatamente ingannevole, vietata dall’articolo 20 Codice del Consumo.
Il dispositivo. «Il Tribunale di Milano, sezione XI civile, all’esito del procedimento cautelare avviato da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA SPA, WIND TRE SPA e FASTWEB SPA l’uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa o di altri servizi offerti in abbonamento alla telefonia fissa stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane. Sussiste infatti l’elevata probabilità che l’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 23 giugno 2017, leda diritti ed interessi collettivi dei consumatori, previsti dall’articolo 2 Codice del Consumo 1 diritto ad un’adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità 2 diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà 3 diritto alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli articolo 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche. Sussiste, altresì, l’elevata probabilità che tale condotta si risolva in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall’articolo 20 Codice del Consumo in quanto l’adozione di tale periodicità 28 giorni , diversa da quella d’uso, appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell’operatore telefonico». Obblighi delle compagnie coinvolte. Le compagnie telefoniche coinvolte dunque sono obbligate ad esporre per trenta giorni sull’home page dei loro siti l’avviso sopra riportato e devono inoltrarlo a ciascun cliente consumatore nella prima fattura inviata dopo il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell’ordinanza. Inoltre TELECOM SPA E WIND TRE SPA devono pubblicare il dispositivo, con spese a proprio carico, entro trenta giorni sui due quotidiani a tiratura nazionale, Il Corriere della Sera e Repubblica, con caratteri doppi rispetto al normale, per una sola volta. Fonte ridare.it
Tribunale di Milano, sez. XI Civile, ordinanza 5 aprile - 4 giugno 2018 Presidente Crescenzi – Estensore Gentile