Il vincolo di esclusività per i dirigenti dell’avvocatura civica

In una nota inviata dal CNF all’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani si approfondisce il regime delle incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato.

Vi sono due interpretazioni diverse ad opera degli enti, su un contrasto venutosi a creare tra la Legge di Stabilità e quella forense, a proposito dell’incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato. Il contrasto d’interpretazione delle norme. L’ANCI aveva interpretato l’art. 1, comma 221, l. n. 208/2015, a proposito dell’attribuibilità dell’incarico dirigenziale ai dirigenti dell’avvocatura civica, riconoscendo la specialità della norma rispetto alla disciplina generale dell’ordinamento forense, ex art. 23 l. 247/2012. Secondo il CNF, invece, come riportato nella nota del 28 febbraio, la norma avrebbe carattere di specialità, derogando al regime delle incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato. Per questo, ove l’Amministrazione disponesse la preposizione del dirigente dell’Avvocatura civica ad ulteriore incarico dirigenziale, ciò comporterebbe inevitabilmente la cancellazione del soggetto dall’elenco speciale a norma dell’ordinamento forense. L’ente ha quindi rigettato l’interpretazione dell’ANCI, nel nome della salvaguardia dell’indipendenza e la libertà dell’avvocato.

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