IMUS, senza regolamento governativo si applicano ancora TOSAP e COSAP

Nella risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, fino all’emanazione del regolamento governativo di cui all’articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, i Comuni non possono istituire l’IMUS con regolamento comunale, come previsto dal comma 1 della medesima norma, e pertanto, fino a quel momento, continuano ad applicarsi tutti i tributi e canoni comunali che l’IMUS è destinata a sostituire, tra cui TOSAP e COSAP.

Battuta d’arresto. Fino all’emanazione del regolamento governativo sulla disciplina generale dell’imposta municipale secondaria, di cui all’articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, i Comuni non possono istituire l’IMUS con regolamento comunale, come previsto dal comma 1 della medesima norma, e pertanto, fino a quel momento, continuano ad applicarsi i tributi e i canoni che l’IMUS è destinata a sostituire: TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche), COSAP (canone di occupazione di spazi e aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 1/DF di ieri: nel quesito all’origine del documento di prassi si chiedeva se il mancato rinvio al 2016 dell’introduzione dell’imposta municipale secondaria (introduzione fissata «a decorrere dal’anno 2015» dall’articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 714, l. n. 147/2013) dovesse far ritenere non più vigenti i tributi e i canoni da sostituire mediante l’introduzione dell’IMUS. In attesa del regolamento. Alla suindicata conclusione le Finanze giungono tramite una lettura sistematica delle disposizioni in esame, secondo cui i Comuni possono introdurre l’IMUS soltanto dopo l’emanazione del regolamento governativo, in quanto viene esplicitamente previsto che il primo deve essere conformarsi ai criteri fissati dal secondo. Peraltro, l’articolo 11, comma 2, lett. c), n. 3, prevede la fissazione delle tariffe dell’IMUS, e poiché l’articolo 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 esclude che la determinazione delle aliquote massime dei tributi locali possa avvenire tramite regolamento comunale, è chiaro che la suddette aliquote devono essere definite dal regolamento governativo. Inoltre, con riguardo all’imposta di soggiorno, che secondo l’articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 23/2011, avrebbe dovuto essere disciplinata con regolamento governativo, nella Risoluzione si segnala che, in questo caso, è la norma stessa a prevedere che in caso di mancata emanazione del regolamento governativo i Comuni possano procedere alla istituzione dell’imposta con regolamento comunale, come poi è stato: mancando una previsione analoga in riferimento all’IMUS, se ne desume, a contrario, che per l’istituzione di tale imposta i Comuni non possono prescindere dalla previa emanazione del regolamento comunale. (fonte: www.fiscopiu.it )

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