Per il Ministero le liquidazioni del compenso devono essere celeri: no alle prassi che attendono le verifiche degli uffici finanziari

Il Ministero della Giustizia risponde ai dubbi che in molti hanno sollevato in materia di gratuito patrocinio e, in particolare, il significato e la portata dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e, cioè, della norma che era stata introdotta nel 2016 dalla legge di Stabilità secondo la quale il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta .

Un intervento volto a prospettare un modus operandi omogeneo che possa consentire una celere liquidazione dei compensi senza, però, voler incidere sull’autonomia interpretativa dell’Autorità giudiziaria e a sottolineare un aspetto pratico molto importante e, cioè, che il decreto di pagamento deve essere un atto separato dal provvedimento che definisce il giudizio e ciò proprio al fine di facilitare la cancelleria quando procedere al pagamento . I tre quesiti. Tre i quesiti ai quali il Ministero ha inteso dare una risposta 1. entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato 2. Entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio a spese dello Stato 3. Se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nessun termine di decadenza per il difensore. Orbene, con riguardo al primo dei quesiti posti e, cioè, sapere entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Ministero osserva che non vi è alcun termine di decadenza a carico del difensore per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti. Se quella istanza verrà presentata dopo la definizione del procedimento, gli eventuali effetti negativi ricadranno sull’avvocato stesso. Nessun termine per provvedere sulla richiesta. Con riferimento al secondo quesito e, cioè, quello volto a sapere entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio a spese dello Stato, il Ministero osserva che l’art. 83, comma 3- bis , d.P.R. n. 115/2002 non ha introdotto un termine a provvedere per il magistrato il quale potrà sempre, ove lo ritenga necessario od opportuno, richiedere documentazione integrativa o richiedere informazioni agli uffici finanziari salvo quel che si dirà infra . Liquidazione dopo verifica del reddito? Infine, per il Ministero la prassi seguita da alcuni uffici giudiziari di subordinare la liquidazione alla previa verifica delle condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è compatibile con il dettato normativo. Del resto la norma appare chiara nel voler accelerare la liquidazione laddove precisa che il decreto di pagamento è depositato contestualmente al deposito del provvedimento decisorio. Il punto di criticità viene individuato nella sistematica subordinazione della liquidazione alla verifica ed infatti, un conto è selezionare” i casi in cui appare opportuno provvedere alla verifica delle condizioni reddituali, un altro conto è richiedere la verifica sempre e comunque. Così operando i decreti di pagamento finiscono per arrivare in alcuni casi anche dopo molto tempo e, cioè, quando l’ufficio finanziario risponde alle richieste formulate. Viceversa, per il Ministero appare compatibile anzi, virtuosa la prassi di alcuni uffici di chiedere ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento . Normalmente quella richiesta è contenuta in linee guida, protocolli o comunicazioni dell’ufficio giudiziario e sono funzionali proprio a mettere il Giudice nelle condizioni di poter provvedere sull’istanza avendo la documentazione necessaria ad esempio, le dichiarazioni dei redditi, i cedolini della pensione, le buste paga o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio . Last but not least con l’introduzione del processo civile telematico l’ufficio è tenuto ad accettare celermente il deposito telematico dell’istanza di liquidazione affinché sia immediatamente inserita nel fascicolo telematico e, così, posta a disposizione del magistrato .

PP_PROF_18circMinGiust_valerini_s