Call center e registro delle opposizioni: nuove norme per una tutela più efficiente dalle chiamate non desiderate?

Il 22 dicembre 2017 il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Si tratta di un provvedimento legislativo che intende rispondere all’esigenza di apprestare norme che tutelino in maniera più efficiente il diritto a non ricevere telefonate commerciali e non solo da call center. L’iscrizione al Registro delle opposizioni. Il primo aspetto sul quale interviene la legge è l’iscrizione al Registro delle opposizioni istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, poi, affidato attraverso un contratto di servizio alla Fondazione Ugo Bordoni. In base all’articolo 1 della legge «possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale». Saranno, inoltre, «comunque iscritti» e, quindi, lo saranno ex officio tutte le numerazioni fisse che non risultano negli elenchi degli abbonati. L’iscrizione, peraltro, sia quella a richiesta che quella ex officio, non pregiudica il diritto dell’interessato a «revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c , del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica» comma 4 . Revoca dei precedenti consensi Molto importante direi, quasi essenziale per la tutela dei diritti degli interessati iscritti al Registro delle opposizioni è l’effetto dell’iscrizione al Registro sui consensi precedenti all’iscrizione. Ebbene, in base al comma 5 dell’articolo 1 «si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati». con limitate eccezioni. Per il legislatore sono, però, «fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca». Il che significa che il nostro attuale operatore, ovvero quello che abbiamo “abbandonato” magari per passare ad altro operatore, potrà contattare il cliente o l’ex cliente nei limiti di trenta giorni per effettuare, ad esempio, offerte commerciali e ferma la possibilità di opporsi anche a questo trattamento . Peraltro, la legge prevede per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. Cessione dei dati a terzi. Inoltre, il comma 7 afferma che «sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento». Obbligo di informativa. In ogni caso, in base al comma 8 «in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche [senza distinzioni e, quindi, sempre, numero d.a.], il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti». Alcune osservazioni. Come era facilmente prevedibile – anche in base al dibattito che c’è stato durante la gestazione della legge – la norma sulla revoca dei precedenti consensi ha attirato le critiche di alcuni che ne sostengono la capacità di ledere ogni libera ed autonoma volontà espressa dagli interessati sul punto nonché di mettere in discussione gli effetti benefici del marketing sugli stessi consumatori. Senonchè, le critiche non mi sembrano cogliere nel segno. Quanto alla tutela dei diritti degli interessati a non voler essere contattati dai call center la norma è essenziale in quanto, diversamente, sarebbe stata praticamente inutile l’iscrizione ben potendo essere che il consenso al trattamento del dato rilasciato in qualche occasione potesse consentire la circolazione del dato e il suo trattamento. E per meglio individuare quella “qualche occasione” alla quale ho fatto riferimento è opportuno richiamare quanto riferito dal Presidente dell’Autorità garante per la privacy in sede di audizione quando ha sottolineato come anche la scelta di opt in «sconta le difficoltà legate al proliferare di pratiche scorrette di acquisizione del consenso in occasione dell'acquisto di beni o servizi, in particolare online dove sono frequenti i casi di cosiddetto consenso obbligato o, meglio, predefinito , o per il tramite di siti che operano quali aggregatori di dati con scarsa o nessuna consapevolezza da parte degli utenti o, ancora, nella frequente opacità presente nelle richieste di cessione di dati a terze parti». Quanto agli effetti sulla concorrenza ritengo che la legge certamente non vieta il ricorso alla pubblicità né al teleselling, ma si limita a disciplinare unitamente ad altre disposizioni già vigenti come quelle sulla documentazione del consenso ed altre come debbano avvenire le chiamate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Numerazioni ad hoc. L’articolo 2 della legge interviene sul tema della numerazione di cui si avvalgono i call center. Ebbene, tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili dovranno garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante saranno individuati dall’AGCom due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. In ogni caso gli operatori dovranno garantire una numerazione alla quale l’utente finale potrà contattarli.