Quasi tre anni di carcere per il giovane beccato in possesso di 132 dosi medie singole di eroina. Confermato, ora, in via definitiva, il trattamento sanzionatorio. Decisiva anche la valutazione della strutturazione dello spaccio, e della scelta di una location propizia, ossia un ritrovo abituale di spacciatori e di acquirenti di droga.
Appena 20 anni di età, eppure già capace di allestire una rete ‘professionale’ per lo spaccio di eroina, collocata, per giunta, in una location assai propizia. Ciò rende legittima – assieme alla valutazione del quantitativo e della tipologia della sostanza stupefacente – la linea dura adottata dai giudici confermata la condanna a 22 mesi di reclusione Cassazione, sentenza numero 45681, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Pena. Fatale il blitz compiuto dalle forze dell’ordine un giovane finisce sotto accusa per «avere illecitamente detenuto, a fine di spaccio» ben «centotrentadue dosi medie singole di eroina». Nessun dubbio viene espresso dai giudici di merito, i quali condannano l’uomo, che si ‘consola’ con la riduzione, in Corte d’appello, della pena, che scenda a «due anni e otto mesi di reclusione» e a «14mila euro di multa», mentre viene revocata la «pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici». Secondo l’uomo, però, le sanzioni decise in secondo grado sono eccessive. Così, punto principale del ricorso da lui proposto in Cassazione diviene il «diniego delle circostanze attenuanti generiche», invece «concedibili», a suo dire, «avuto riguardo alla modesta entità del fatto e ai risalenti precedenti penali». Pronta la replica dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali valutano tali obiezioni come carta straccia. Difatti, viene considerato pienamente legittimo il «trattamento sanzionatorio» deciso a chiusura del giudizio d’appello. Detto in maniera chiara, è condivisibile e condivisa, dai giudici del ‘Palazzaccio’, l’«entità della pena inflitta», soprattutto tenendo conto «della tipologia eroina e del quantitativo significativo di sostanza stupefacente detenuta delle modalità dello spaccio, organizzato mediante suddivisione di ruoli e predisposizione di soggetti addetti a controllare e proteggere lo spacciatore al fine anche di garantirne la fuga in caso d’intervento delle forze dell’ordine del contesto spazio temporale di commissione del reato» ossia «luogo costituente abituale ritrovo di spacciatori e di acquirenti di droga».
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 4 settembre – 5 novembre 2014, numero 45681 Presidente Bianchi – Relatore Cassano Ritenuto in fatto 1.11 15 marzo 2013 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava G.M. colpevole del reato previsto dagli articolo 110 c.p., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. numero 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio centotrentadue dosi medie singole di eroina e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla recidiva contestata, tenuto conto della riduzione del rito, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed euro ventimila di multa e alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2.L'8 ottobre 2013 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, escludeva la contestata recidiva e, per l'effetto, rideterminava la pena in due anni, otto mesi di reclusone ed euro quattordicimila di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato il quale lamenta violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, concedibili avuto riguardo alla modesta entità del fatto e ai risalenti precedenti penali. Osserva in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente priva di pregio, atteso che già il g.u.p. del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 2.Pari priva di pregio è, all'evidenza, la doglianza concernente la dosimetria della pena. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l'obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell' articolo 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, in quanto ha fornito un'argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine all'entità della pena inflitta, che ha tenuto conto della tipologia eroina e del quantitativo significativo di sostanza stupefacente detenuta, delle modalità della condotta spaccio organizzato mediante suddivisione di ruoli e predisposizione di soggetti addetti a controllare e proteggere lo spacciatore al fine anche di garantirne la fuga in caso d'intervento delle forze dell'ordine , del contesto spazio-temporale di commissione del reato luogo costituente abituale ritrovo di spacciatori e di acquirenti di droga , della personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali. Alla dichiarazione di inammissibile del ricorso consegue di diritto la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione Corte Cost. sent. numero 186 del 2000 al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.