L’ausiliario del traffico può multare per sosta in zona pedonale

Il legislatore ha conferito agli ausiliari del traffico del Comune, nominati con specifico provvedimento di investitura, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21268, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza il Giudice di pace accoglieva l’opposizione proposta da una donna avverso il verbale con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, ed annullava il relativo verbale. Il Tribunale, con sentenza, rigettava l’appello interposto dal Comune. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione. La normativa di riferimento. L’articolo 17, comma 132, della legge numero 127/1997, ha stabilito che «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione». Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Cass., numero 18186/06 . Gli ausiliari del traffico. La sentenza impugnata ha argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio. Tuttavia, il giudice del gravame non ha adeguatamente verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in sede di opposizione dall’amministrazione, che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Infatti, proprio la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nel caso di specie. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 8 ottobre 2014, numero 21268 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con sentenza del 7 febbraio 2011, numero 79/11, il Giudice di pace di Avezzano ha accolto l'opposizione proposta da C.F. avverso il verbale del 25 maggio 2010, numero , con il quale l'ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, ed ha annullato il relativo verbale. In virtù di rituale appello interposto dal Comune di Avezzano, lamentando la violazione e/o inesatta determinazione della competenza dei dipendenti dei concessionari di parcheggio, nonché inesatta interpretazione della normativa di riferimento, con erroneo inquadramento degli ausiliari del traffico, il Tribunale di Avezzano, nella resistenza della C. , rigettava il gravame. A sostegno della decisione adottata il giudice dell'impugnazione rilevava che l'ausiliare del traffico poteva accertare violazioni a norme del codice della strada solo allorché le stesse concernevano disposizioni in materia strettamente connessa alle aree oggetto di concessione, dovendo essere strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi. Aggiungeva che nel caso di specie era priva di riscontro probatorio l'ulteriore circostanza eccepita dall'appellante, secondo cui gli ausiliari, essendo dipendenti comunali, erano legittimati ad elevare le contravvenzioni anche alla sosta in qualunque zona di parcheggio. Il Comune di Avezzano ha proposto ricorso con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimata C. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15.5.1997 numero 127, dell'articolo 68 della legge 23.12.1999 numero 488, dell'articolo 12, comma 3, lett. b e c del C.d.S. e dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. D.P.R. numero 495 del 1992 , per avere i giudici del merito completamente travisato il contenuto e la ratio della norma che regola la vicenda, per essere gli ausiliari del traffico del Comune di Avezzano dipendenti pubblici e non già di una ditta privata concessionaria di parcheggi a pagamento. Con la conseguenza che nella specie trova applicazione l'articolo 12, comma 3, lett. b del C.d.S. e l'articolo 17, commi 132 e 133 della legge numero 127 del 1997. Precisava il COMUNE che essi avevano seguito un corso di formazione e superato un esame di qualificazione e che, adottato dal Sindaco formale provvedimento di nomina, avevano ottenuto piena legittimazione a svolgere le funzioni di accertamento di tutte le violazioni legate alla sosta e alla fermata dei veicoli nell'ambito dell'intero territorio comunale. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli articolo 2697, 2699 e 2700 c.c. in materia di onere della prova e di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, quanto alle prove attestanti la legittimazione degli ausiliari del traffico del Comune di Avezzano ad accertare qualunque tipo di violazione ai divieti di sosta e su qualsiasi strada del territorio comunale, essendo dette prove pacificamente esistenti in atti e comunque circostanza non contestata dalla controparte. Entrambi i motivi, che sono da trattare congiuntamente per la stretta connessione argomentativa che li avvince, sono fondati. Questa Corte ha già avuto modo di osservare cfr testualmente Cass. numero 18186 del 2006, di cui si riporta uno stralcio che L'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, numero 127, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione . Al comma 133, poi, il medesimo articolo 17 dispone che le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articolo 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, numero 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. e del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285 . L'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488, ha successivamente chiarito che l'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, numero 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. e del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articolo 2699 e 2700 del codice civile comma 1 . La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge numero 127 del 1997 comma 2 , disponendo, altresì, che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b e c e dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285 comma 3 . Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale. A fronte di questo quadro normativo, la sentenza impugnata ha argomentato il convincimento sull'assunto che nella specie l'accertamento dell'infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio nel capitolato apposito redatto dal Comune, trovando l'esercizio da parte di detti ausiliari delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio. È pacifico che detto limite, che caratterizza il corrispondente potere dei dipendenti delle società concessionarie, non può essere applicato agli ausiliari dipendenti comunali, ma il giudice del gravame non ha adeguatamente verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in sede di opposizione dall'amministrazione, che l'accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Del resto proprio la necessità che gli ausiliari del traffico o gli agenti accertatoli ispettivi siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell'amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nella specie. Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Avezzano in persona di altro magistrato, che riesaminerà la vicenda alla luce dei principi sopra enunciati. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Avezzano in persona di altro magistrato.