Provincia in tribunale: il Presidente la rappresenta nel duello

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo Statuto della Provincia può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, come espressione del potere gestionale loro proprio, oppure ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell’ente locale. Se una previsione statutaria non esiste, il sindaco, o una figura omologa nella Provincia o nella Regione, conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell’Amministrazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21270, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Provincia di Lecce contro la decisione di annullamento, da parte del gdp, di un verbale di accertamento per guida con eccesso di velocità. I giudici di merito fondavano la loro decisione sul fatto che la procura, rilasciata per proporre il gravame, era stata conferita dal Presidente della Provincia e non dal Capo dell’ufficio legale dell’ente ai sensi dell’articolo 50 d.lgs. numero 267/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , veniva ritenuto che il rappresentante dell’ente non poteva provvedere alla nomina del difensore. La Provincia ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione dello stesso d.lgs. numero 267/2000, nonché dello Statuto della Provincia di Lecce, il quale non prevede deroghe alla sicura rappresentanza processuale dell’ente da parte del Presidente. Potere di rappresentanza. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricorda che, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo Statuto della Provincia può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, come espressione del potere gestionale loro proprio, oppure ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell’ente locale. Se una previsione statutaria non esiste, il sindaco, o una figura omologa nella Provincia o nella Regione, conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell’Amministrazione, come stabilito dall’articolo 50, d.lgs. numero 267/2000. In più, la Corte aggiunge che se lo Statuto affida la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questo, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, oppure attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro, e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente l’attività difensiva nel giudizio in Cassazione. Da ciò, discendeva l’erroneità della decisione dei giudici di merito, che, in seguito all’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, dovranno decidere nuovamente sulla questione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 8 ottobre 2014, numero 21270 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con ricorso al Giudice di pace di Nardò, depositato il 28 gennaio 2010, G.P. proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada numero A837/2009, emesso nei suoi confronti dalla Polizia Provinciale di Lecce, infrazione commessa il giorno 9.11.2009, stante la nullità dell'accertamento, avente ad oggetto il superamento del limite di velocità, per incompetenza della Polizia provinciale trattandosi di strada di proprietà del Comune di Leverano, per l'assenza di segnalazione indicante il controllo e la misurazione della velocità e per violazione dell'articolo 383 del Regolamento attuativo del C.d.S. e dell'articolo 24 Cost Il Giudice di pace di Catania, nella resistenza della Provincia, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il verbale di accertamento. In virtù di rituale appello interposto dalla Provincia, la quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, in particolare censurando la sentenza del giudice di primo grado circa la mancanza della documentazione probatoria relativa alla sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica per l'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità, il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Nardò, nella resistenza dell'appellato, dichiarava improcedibile l'appello. A sostegno della decisione il giudice del gravame evidenziava che risultando dagli atti del fascicolo dell'appellante che la procura rilasciata ai fini della proposizione del gravame era stata conferita dal Presidente dalla Provincia e non dal Capo dell'Ufficio legale del predetto ente, non poteva ritenersi validamente rilasciato il mandato, non potendo il rappresentante dell'ente provvedere alla nomina del difensore, alla luce dell'articolo 50 D.Lgs numero 267 del 2000 così Cons. Stato numero 730 del 2012 . Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Provincia, affidato ad un unico motivo, non svolte difese dall'intimato P. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli articolo 1, 6 e 50 del d.lgs. numero 267 del 2000, nonché dell'articolo 114 della Cost., dell'articolo 4 legge cost. numero 131 del 2003 e dell'articolo 11 dello Statuto della Provincia di Lecce, denunciando la erroneità della pronuncia anche con riferimento allo stesso Statuto provinciale che non prevede alcuna deroga alla sicura rappresentanza processuale dell'ente da parte del Presidente. Il motivo è fondato. Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto della Provincia ed anche il regolamento della Provincia, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa dell'ente locale, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare non sussista, il sindaco ovvero una figura omologa nella Provincia e nella Regione conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267, articolo 50. In particolare, qualora lo statuto o, nei limiti già indicati, il regolamento affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale , e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione Cass., Sez. Unumero 16 giugno 2005, numero 12868 Cass., 5 aprile 2006, numero 7879 . Il giudice del gravame non si è conformato a tale indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio, di talché si impone, in accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, affinché provveda all'applicazione del principio sopra richiamato, nonché al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Lecce.