Genitori costretti dal figlio a cambiare i buoni alimentari con denaro contante: c’è danno patrimoniale

L’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41084, depositata il 3 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, impugnata dal Procuratore Generale e dall’imputato, dopo aver qualificato il fatto come delitto di estorsione, rideterminava la pena inflitta allo stesso. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, nello specifico, violazione di legge ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. b c.p.p., in relazione all’articolo 629 c.p., per difetto, nel caso di specie, di uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ossia del danno patrimoniale. L’elemento dell’ingiusto profitto. La questione proposta con ricorso attiene alla qualificazione giuridica del fatto accertato, che il giudice di primo grado ha ritenuto integrasse il delitto di violenza privata ed il giudice di appello ha ritenuto, invece, di inquadrare nell’ambito del delitto di estorsione, così come originariamente contestato dal p.m Nello specifico, il giudice di appello ha esattamente ravvisato la sussistenza dell’elemento del danno patrimoniale necessario per integrare il delitto di estorsione, elemento che, erroneamente, era stato ritenuto insussistente dal giudice di prime cure, con la conseguenza della derubricazione del reato contestato in quello meno grave di violenza privata. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stato, correttamente, ravvisato un danno sulla base del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune Cass., Sez. I, numero 18722/10 Cass., Sez. VI, numero 46085/08 . Nel caso di specie, l’operazione di cambio dei buoni alimentari non può essere considerata neutra, in quanto comunque vincolava le persone offese ad effettuare gli acquisti per la somma portata dai buoni soltanto in alcuni esercizi commerciali, limitando di fatto, ed in conseguenza della condotta minacciosa e violenta posta in essere dall’imputato, l’autonomia negoziale delle vittime. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 settembre – 3 ottobre 2014, numero 41084 Presidente Petti – Relatore Carrelli Palombi di Montrone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16/7/2013, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 21/7/2008, impugnata dal Procuratore Generale e dall'imputato, qualificato il fatto come delitto di estorsione, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del danno di lieve entità ritenute prevalenti sulla recidiva e sull'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. penumero , rideterminava la pena inflitta in anni due e mesi tre di reclusione ed € 550,00 di multa. 1.1. La Corte territoriale, nell'accogliere l'appello proposto dal P.G., rideterminava la pena nei termini sopra indicati. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame 2.1. violazione di legge, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 629 cod. penumero Fa rilevare che nel caso di specie difettava uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa e cioè il danno patrimoniale. 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 61 numero 11 cod. penumero Fa rilevare, al riguardo, che non sussisteva un nesso teleologico tra la condizione di coabitazione ed il fatto reato che abbia potuto agevolare la commissione dei reato. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati entrambi i motivi proposti. 3.1. La questione proposta con il primo motivo attiene alla qualificazione giuridica del fatto accertato che, il giudice di primo grado ha ritenuto integrasse il delitto di violenza privata ed il giudice di appello, investito della questione in seguito all'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ha ritenuto di inquadrare nell'ambito del delitto di estorsione, così come originariamente contestato dal P .M. Più specificamente il giudice di appello ha, correttamente, ravvisato, sulla base di elementi di fatto non censurabili in questa sede, la sussistenza dell'elemento del danno patrimoniale necessario per integrare il delitto di estorsione, elemento che, erroneamente, era stato ritenuto insussistente dal giudice di prime cure, con la conseguenza della derubricazione del reato contestato in quello meno grave di violenza privata. In tale direzione è stato evidenziato che «I genitori del P. sono stati coartati dal figlio a cambiare i buoni da € 25,00 con denaro contante». In tale condotta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stato, correttamente, ravvisato un danno sulla base del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal Collegio, in base al quale l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune Sez. 6 numero 46058 del 14/11/2008, Rv. 241924 Sez. 1 numero 18722 del 31/03/2010, Rv. 247450 . Nel caso di specie, appunto, l'operazione di cambio dei buoni alimentari non può essere considerata neutra, in quanto comunque vincolava le persone offese ad effettuare gli acquisti per la somma portata dai buoni soltanto in alcuni esercizi commerciati, limitando di fatto ed in conseguenza della condotta minacciosa e violenta posta in essere dall'imputato, l'autonomia negoziale delle vittime per di più si è dato atto che in alcune occasioni era avvenuto che il padre, nonostante avesse ricevuto il buono dal figlio attuale ricorrente, era stato costretto a pagare ugualmente la spesa senza potersi servire del buono alimentare. 3.2. Venendo al secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista nell'articolo 61 numero 11 cod. penumero , il giudice di appello ha correttamente ritenuto che il fatto dovesse considerarsi aggravato dall'abuso di relazioni domestiche, evidenziandosi che l'imputato aveva agito «approfittando della relazione familiare per sottoporre i genitori alla propria volontà». Risulta, appunto, evidente dalla descrizione della dinamica dei fatti operata dai giudici di merito che l'imputato si sia comunque agevolato nella commissione dei reato in conseguenza della situazione di coabitazione con i genitori. 4. Al rigetto dei ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese dei procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.