L’adesione di un socio all’accertamento libera i coobbligati

L’adempimento all’accertamento con adesione di uno dei soci produce l’effetto di liberare tutti gli altri coobbligati, per cui gli eventuali ricorsi proposti e ancora pendenti devono essere dichiarati estinti per cessata materia del contendere.

La pretesa tributaria, pertanto, viene meno nel momento in cui avviene il perfezionamento dell’adesione anche di uno solo degli obbligati e il conseguente accertamento non può essere impugnato così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20305/17, depositata il 23 agosto . Normativa. L'accertamento con adesione, disciplinato dal d.lgs. n. 218/1997, è un procedimento ad istanza di parte o dietro invito dell’ufficio finanziario, attraverso cui si perviene ad un atto di accertamento concordato con il contribuente. In sostanza consiste nella definizione di un nuovo atto pattuito tra ufficio e contribuente a seguito di un contraddittorio tra contribuente e Fisco. L’art. 1 di tale decreto stabilisce che l'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, si definisce con adesione anche di uno solo degli obbligati. Il fatto. Nel caso di specie l’ufficio delle entrate ha emesso avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro per un atto di compravendita, notificando all’acquirente e al venditore il relativo atto impositivo. In via autonoma, il venditore ha definito in adesione la pretesa tributaria con l’Ufficio, mentre l’acquirente ha impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario. La CTR, a conferma della sentenza di primo grado, ha stabilito che il pagamento dell’intero debito tributario, da parte di uno solo dei coobbligati, ha determinato l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere, facendo venire meno l’interesse al giudizio da parte dei soci non aderenti. L'acquirente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo l’erronea interpretazione della normativa sull’adesione. I Giudici hanno ritenuto che il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro a seguito del concordato fiscale concluso con l'Amministrazione finanziaria, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l'acquirente, non può iniziare un'azione di regresso verso quest’ultimo. Regresso. L’azione di regresso spetta al coobbligato solidale che ha pagato, solo qualora il creditore amministrazione finanziaria ha scelto liberamente di rivolgersi ad uno invece che all’altro coobbligato. Non spetta invece quando il coobbligato, in accordo con il Fisco, abbia assunto esclusivamente in proprio l’obbligo di pagare senza coinvolgere nel procedimento di adesione gli altri coobbligati il concordato tributario cui ha aderito solo uno dei contribuenti, non è opponibile ai contribuenti che non vi hanno partecipato. La disciplina sull’adesione prevede che al perfezionamento anche da parte di uno solo degli obbligati deriva la perdita di efficacia degli accertamenti relativi alla pretesa tributaria. Pertanto da un punto di vista processuale, un accertamento già definito a favore dei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, in quanto non si ravvisa alcun interesse da parte di coloro che non hanno partecipato all’accordo, per di più verso un atto che ha perso la propria efficacia, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un pregiudizio attuale per questi ultimi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 giugno – 23 agosto 2017, n. 20305 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a un unico articolato motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Veneto, in tema di effetti processuali e sostanziali del pagamento del debito tributario nell’ambito del procedimento d’accertamento con adesione, da parte di uno solo dei coobbligati in solido, relativamente all’avviso di rettifica e liquidazione per l’imposta di registro dovuta per la compravendita di un immobile, lamentando la violazione del d.lgs. n. 218/97, dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/86, e degli artt. 1304 e 1306 c.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto confermando la sentenza di primo grado che il pagamento dell’intero debito tributario, da parte di uno solo degli obbligati, determinasse l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere con il Fisco, facendo venire meno l’interesse alla lite da parte dei non aderenti, laddove la società contribuente aveva ancora interesse a far valere l’illegittimità dell’originaria pretesa tributaria. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Proprio secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente, Il venditore che abbia pagato l’imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l’Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l’acquirente, non ha azione di regresso verso quest’ultimo, il cui diritto postula, ai sensi degli artt. 1299 e 1203 n. 3, cod. civ. l’adempimento di un’obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi Cass. n. 9859/14 . Nella sentenza indicata, si afferma inoltre che L’azione di regresso spetta al coobbligato solidale che ha pagato nella misura determinata dai rapporti interni, e quindi, in questo caso, per l’intero solo qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, in relazione alle quali il creditore in questo caso l’amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all’uno invece che all’altro obbligato solidale. Non spetta invece quando il coobbligato, concludendo un accordo con l’amministrazione, abbia assunto esclusivamente in proprio l’obbligo di pagare una somma seppure allo stesso titolo per il quale esiste l’obbligazione solidale, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione gli altri coobbligati , ed ancora, anche in materia tributaria e applicabile l’ordinaria disciplina delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che il concordato tributario, cui ha aderito solo uno dei contribuenti, non è, del pari, opponibile ai contribuenti che non vi hanno partecipato, dovendo tale concordato equipararsi al riconoscimento del debito che, a norma dell’art. 1309 c.c., non ha effetto nei riguardi del condebitore che non l’abbia compiuto . In particolare, e venendo al caso di specie, l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 218/97, stabilisce che l’accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo dei coobbligati , mentre, il successivo art. 12 comma 4 del medesimo testo normativo precisa che al perfezionamento dell’adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d’accertamento relativi alla pretesa tributaria infine, secondo l’art. 3 comma 4, del testo legislativo in argomento, l’accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione . Pertanto, se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale in capo ad essa, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri. Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. la corte suprema di cassazione Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Condanna la società contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.