Nella sentenza in commento il Tribunale di Verona, con decreto ingiuntivo, ha riconosciuto il credito professionale di un avvocato relativo all’attività giudiziale posta in essere in favore di un cliente, in quanto dimostrato da prova scritta. Al contrario, però, i Giudici non hanno ritenuto provato il credito vantato dal legale relativo all’assistenza stragiudiziale prestata nel corso di un altro giudizio, sul presupposto che il preavviso di parcella non è sufficiente come prova dell’attività svolta.
Il compenso per l’attività giudiziale. Il Tribunale di Verona con decreto del 3 luglio 2018, esprimendosi sull’istanza di concessione di decreto ingiuntivo, ha ritenuto fondata solo la parte di ricorso relativa al compenso maturato dalla ricorrente per l’assistenza giudiziale prestata in favore del cliente in una causa civile. In particolare la ricorrente ha prodotto prova scritta del credito, producendo copia dell’accordo scritto concluso con il cliente nel quale erano indicati gli importi che il legale avrebbe maturato in relazione alla diverse fasi del giudizio, e copia dell’atto di transazione che vi ha posto termine. Pertanto, secondo i Giudici, doveva ritenersi dimostrato il credito per l’attività di studio e introduttiva della controversia dal momento in cui è stato raggiungo il predetto accordo. Il preavviso di parcella non è una prova. Al contrario la ricorrente «non ha descritto, né precisato, l’impegno profuso per l’assistenza nella attività stragiudiziale che ha portato a quell’accordo cosicché manca la prova di essa». Per questo motivo il compenso richiesto per l’assistenza stragiudiziale prestata dal ricorrente nel corso di altro giudizio non è provato, in quanto l’attività professionale non è stata resa in esecuzione di un mandato professionale scritto. Infatti il ricorrente ha fornito come prova del dedotto credito un preavviso di parcella, sostenendo che la parcella equivale alla fattura e, «anzi ne costituirebbe una sua forma, anche perché contiene tutte le indicazioni prescritte dal d.P.R. numero 633/72 per la fatturazione». Inoltre il ricorrente ha sostenuto di aver prodotto l’estratto autentico del registro IVA che integra la prova scritta di cui all’articolo 634, comma 2, c.p.c. Prova scritta . Il Tribunale ha osservato che tale norma «richiede che gli estratti autentici delle scritture contabili siano regolarmente tenuti» e, nel caso in esame, ciò è escluso, posto che la ricorrente, come da lei stessa riferito, non ha emesso una fattura per la descritta prestazione, «cosicché la registrazione di una fattura che risulta dall’estratto appare irregolare». Infine, precisano i Giudici, il preavviso di parcella non descrive nel dettaglio l’attività prestata e, per questo, non consente nessuna verifica a riguardo. In conclusione il Tribunale con il presente decreto ingiuntivo telematico, ha riconosciuto solo il credito relativo all’attività giudiziale, negando la restante somma richiesta dalla professionista.
Tribunale di Verona, decreto 3 luglio 2018 Giudice Vaccari Fatto e diritto Rilevato che il ricorso è fondato solo in parte, ovvero con riguardo al compenso maturato dalla ricorrente per l’assistenza giudiziale prestata in favore del omissis nella causa contro omissis e pari ad euro 3.000,00 che infatti la ricorrente ha prodotto prova scritta di tale credito, producendo copia dell’accordo scritto che aveva concluso a suo tempo con il omissis , nel quale erano stati indicati gli importi che il professionista avrebbe maturato in relazione alle diverse fasi di quel giudizio, e copia dell’atto di transazione che vi ha posto termine che pertanto deve ritenersi dimostrato un credito per l’attività di studio e introduttiva della controversia, avuto riguardo al momento in cui è stato raggiunto il predetto accordo che per contro la ricorrente non ha descritto, né precisato, l‘impegno profuso per l’assistenza nella attività stragiudiziale che ha portato a quell’accordo cosicchè manca la prova di essa che, per quanto attiene invece al compenso richiesto per l’assistenza stragiudiziale prestata nel corso di un altro giudizio, che non è stata resa in esecuzione di un mandato professionale scritto, a comprova del dedotto credito la ricorrente ha prodotto un preavviso di parcella, e, a seguito di invito da parte di questo giudice a produrre la fattura corrispondente, ha sostenuto che la parcella equivale alla fattura e anzi ne costituirebbe una sua forma, anche perchè contiene tutte le indicazioni prescritte dal DPR numero 633/72 per la fatturazione e che, in ogni caso, ha prodotto l’estratto autentico del registro Iva che integra la prova scritta di cui all’articolo 634, comma 2, c.p.c. come modificato dall’articolo 15 l.8/2017 che peraltro deve osservarsi che tale norma richiede che gli estratti autentici delle scritture contabili siano regolarmente tenuti e nel caso di specie ciò deve escludersi perché la ricorrente, secondo quanto da lei stessa riferito, non ha emesso una fattura per la predetta prestazione cosicchè la registrazione di una fattura che risulta dall’estratto appare irregolare che ancora deve osservarsi come la parcella prodotta non descriva nel dettaglio l’attività prestata cosicchè non consente nessuna verifica al riguardo che poiché la ricorrente ha ricevuto acconti per euro 1.305,00 tale somma va detratta da quella come sopra quantificata considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex articolo 642 c.p.c. P.Q.M In parziale accoglimento del ricorso INGIUNGE A omissis , omissis di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente 1. la somma di € 1.695,00, oltre Iva e Cpa 2. gli interessi come da domanda 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi e in € 450,00 per compenso, oltre rimborso i.v.a. se dovuta e c.p.a. AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo. AUTORIZZA IN MANCANZA DEL DISPOSTO PAGAMENTO LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO. Rigetta nel resto.