Il quesito sottoposto alla Corte è se il tribunale, dopo aver dichiarato la propria incompetenza per materia per alcuni reati, elencati nell’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della Corte di Assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente o al PM presso quest’ultimo.
Questo il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione. La risposta è contenuta nell'informazione provvisoria numero 5/2017, pubblicata il 23 marzo 2017. La trasmissione degli atti. Il quesito sottoposto alle SS.UU. è il seguente se, a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati ex articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della Corte di Assise, il Tribunale «debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il giudizio ovvero al Pubblico Ministero presso quest’ultimo». La soluzione adottata è che il Tribunale deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte di Assise per il giudizio, a meno che non sia stata dichiarata la competenza del giudice di un altro distretto. Questo è quanto ha deciso la Corte di Cassazione, non resta che attendere il deposito delle motivazioni.
PP_PEN_17infprovv5_s