I conducenti professionali non possono prendere dimora stabile nella propria cabina perché almeno una volta alla settimana devono scendere dal mezzo ed effettuare il riposo in un luogo più confortevole.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018. Riposi settimanali. Le disposizioni comunitarie sui tempi di guida e di riposo dei camionisti non sono così analitiche da indicare il luogo di effettuazione del riposo settimanale. Per questo motivo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 20 dicembre 2017 ha chiarito innanzitutto che i riposi settimanali ridotti sono differenzianti rispetto a quelli ordinari. Con particolare riferimento a questi ultimi a parere del collegio vige un divieto assoluto di effettuarli a bordo del veicolo. Il legislatore, specifica la sentenza, «ha voluto che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate, e considerato che la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi, ritenere che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, contrastando manifestamente con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di lavoro». Quindi, conclude la sentenza, l'articolo 8 del regolamento 561/2006 contiene il divieto di effettuare il periodo di riposo regolare settimanale a bordo del mezzo pesante. Per i trasgressori trovati a riposare sul mezzo scatterà la medesima sanzione prevista per chi omette di effettuare il riposo regolare settimanale. Ovvero la violazione prevista dall'articolo 174, comma 7, codice stradale. Con ritiro della patente e intimazione a non riprendere il viaggio fino al regolare completamento del periodo di riposo previsto.
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