Colpire la vittima con una scopa integra il reato di lesioni personali aggravate

Qualora l’agente colpisca sul capo la vittima con una scopa, tale fatto integra il delitto di lesione personale aggravata dall’uso di un’arma impropria il quale, oltre ad essere escluso dal catalogo dei reati di competenza del Giudice di Pace, è altresì procedibile d’ufficio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 17931/18, depositata il 20 aprile. Il caso. Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per l’intervenuta remissione di querela in relazione al reato di lesione personale, per aver questa colpito sul capo la vittima con una scopa. Avverso la sentenza del Giudice di Pace il Procuratore presso la Corte d’Appello di Salerno ricorre per cassazione denunciando l’incompetenza del Giudice di Pace stesso, poiché il caso di specie avrebbe avuto ad oggetto un’ipotesi di lesione personale aggravata dall’uso di arma impropria. Di conseguenza, la remissione della querela sarebbe stata irrilevante, posto che per il delitto in questione l’articolo 152, comma 1, c.p. dispone la perseguibilità d’ufficio. Perseguibilità d’ufficio e Giudice di Pace. Il Supremo Collegio riconosce come il fatto oggetto della controversia integri il delitto di lesioni personali aggravate. Infatti, la medesima Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l. numero 110/1975». Dunque, i Giudici di legittimità, nel ribadire che «esulando, pertanto, il delitto di lesione personale aggravata dalla competenza del Giudice di Pace, siccome disciplinata dall’articolo 4 d.lgs. numero 274/2000, il giudice, investito del giudizio in ordine ad esso avrebbe dovuto spogliarsene» e che l’intervenuta remissione della querela è irrilevante poiché il reato è perseguibile d’ufficio ex articolo 582, comma 2 e 585, comma 1, c.p., annullano senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 20 aprile 2018, numero 17931 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza deliberata il 10 novembre 2015, il Giudice di pace di Vallo della Lucania dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, nei confronti di E.M. in relazione al reato, alla stessa imputato, di lesione personale commesso ai danni di R.G. , colpito al capo con una scopa. 2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, denunciando 2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli articolo 4, comma 1, lett. a , d. lgs. 28 agosto 2000, numero 274 e 21, comma 1, cod. proc. penumero , sul rilievo che il giudice censurato non avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine al reato posto alla sua cognizione, poiché il fatto contestato all’imputata integrava il delitto di lesione personale aggravato dall’uso di un’arma impropria, di cui agli articolo 582 e 585, comma 2, cod. penumero , escluso dal catalogo dei reati di competenza del giudice di pace 2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 152, comma 1, cod. penumero , in quanto, poiché il delitto di lesione personale aggravato dall’uso di un’arma impropria è perseguibile d’ufficio, l’intervenuta remissione di querela non avrebbe potuto dispiegare alcun effetto estintivo. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. In effetti, per affermata giurisprudenza di questa Corte, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l. numero 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona Sez. 5, numero 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vaina, Rv. 268750 Sez. 5, numero 27768 del 15/04/2010, P.G. in proc. Casco, Rv. 247888 . Né può ravvisarsi un pregiudizio per l’imputata, posto che la contestazione in fatto del reato è tale da consentirle un pieno esercizio del diritto di difesa, così come insegnato da questa Corte con l’affermazione del principio di diritto per il quale l’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 cod. proc. penumero , qualora la nuova definizione del reato non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 Sez. U, numero 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 Sez. U, numero 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 . Esulando, pertanto, il delitto di lesione personale aggravata dalla competenza del giudice di pace, siccome disciplinata dall’articolo 4 d.lgs. 274 del 2000, il giudice, investito del giudizio in ordine ad esso, avrebbe dovuto spogliarsene. 3.2. Inoltre, poiché a norma degli articolo 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. penumero , il reato di lesione personale aggravato dall’uso dell’arma è procedibile di ufficio Sez. 5, numero 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 267713 , la intervenuta remissione di querela è irrilevante. 4. Le suesposte argomentazioni impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.