Il compenso dell’avvocato costituisce un diritto soggettivo, il TAR non ha competenze di merito

Il diritto al compenso dei difensori, nell’ambito di un procedimento amministrativo, ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo alle competenze del TAR. Pertanto, trovando applicazione l’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso relativo ad un decreto di liquidazione deve essere proposto al Presidente dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento .

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26907/16 depositata il 23 dicembre. Il caso. La questione controversa concerne l’individuazione del giudice chiamato a decidere sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un provvedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo. L’avvocato impugnava, davanti al Tribunale di Roma, il decreto di liquidazione, col quale il TAR Lazio aveva liquidato i compensi spettanti per l’attività professionale dallo stesso espletata a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, lamentando l’esiguità del compenso e diverse omissioni del TAR circa l’indicazione di singole voci. Il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con provvedimento impugnato dall’avvocato con ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, vertendo la questione in tema di diritti soggettivi e dunque di un diritto autonomo rispetto alle domande azionate davanti al TAR. Compenso dell’avvocato diritto soggettivo o interesse legittimo? La Corte ritiene che nel caso di specie trovi applicazione, ratione temporis , l’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 che prevede che l’opposizione debba essere proposta al presidente dell’Ufficio giudiziario competente e tale procedimento di opposizione non ha natura di impugnazione, introducendo così una controversia di natura civile relativa alla spettanza ed alla liquidazione dell’onorario. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio qualora proponga opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi così di un giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi dinanzi al TAR. Procedendo in questo senso, il Collegio ritiene che il diritto al compenso dei difensori di una parte, nell’ambito di un procedimento amministrativo, abbia natura di diritto soggettivo e non possa essere derogato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del TAR. Inoltre, secondo la Corte, ammettere la giurisdizione amministrativa comporterebbe una diminuzione di tutela in quanto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost. contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Per tanto viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, sede del TAR che ha liquidato i compensi per l’attività espletata dal difensore. Per questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 novembre – 23 dicembre 2016, n. 26907 Presidente Rordorf – Relatore Chindemi Fatto L'avv. G.A impugnava, davanti al Tribunale di Roma, il decreto di liquidazione, col quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva liquidato compensi spettanti per l'attività professionale dallo stesso espletata a favore di S.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento promosso nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere l'annullamento del silenzio diniego sulla istanze di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo personale relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, definito con sentenza con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'impugnato silenzio-diniego e il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione. Lamentava l'esiguità del compenso, avendo anche omesso il TAR di indicare le singole voci e i corrispondenti importi liquidati. Per quanto di interesse, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere l'opposizione, rilevando, in base al combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002 che la prevista opposizione avverso il decreto di pagamento dovesse essere proposta dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha trattato il giudizio nel quale il difensore ha assistito la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L'avv. A. propone ricorso per cassazione eccependo, sotto diversi profili, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trattandosi di diritto autonomo rispetto alle domande azionate davanti al TAR. L' intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione La questione controversa concerne la individuazione del giudice chiamato a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo. Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis , l'art. 170 d.p.r. 115/2002 che prevede che l'opposizione debba essere proposta al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente essendo stata proposta l'opposizione prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 che, all'art. 15, prevede che il ricorso debba essere proposto al capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento . Questa Corte ha chiarito che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario Cass., S.U., n. 19161/2009 Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al Tar. Non si ravvisa, inoltre, - così come rilevato dalla Consulta - alcuna connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base Corte Cost. 11.4.2008, n. 96 . Il diritto al compenso dei difensori di una parte, nell'ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del TAR. Pur dovendosi rilevare la mancanza di un coordinamento funzionale tra l'articolo 84 e l'articolo 170 d.p.r. 115/2002, la proponibilità dell'opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente non significa che lo stesso debba necessariamente coincidere, così come invece ritenuto nella sentenza impugnata, con quello davanti al quale si è svolto il giudizio concernente il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato. Il cit. art. 170 è certamente volto a valorizzare la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione cfr. anche, in tal senso, Cass. n. 23020 del 2015 , ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione giacché, come già osservato, qui si verte in materia di diritti soggettivi e la possibilità di spostare la tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, sotto forma di giurisdizione esclusiva, è pur sempre di carattere eccezionale. Perciò non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell'ordinamento un'ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ammettere la giurisdizione amministrativa comporterebbe, inoltre, una diminuzione di tutela in quanto, ai sensi dell'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Deve essere, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, sede del Tar che ha liquidato i compensi, oggetto di impugnazione, per l'attività professionale espletata dal difensore, secondo le regole generali del rito civile. Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rimessa la causa davanti al Tribunale di Roma che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.