L'INPS, con il messaggio numero 4752 del 28 novembre 2017, ha fornito indicazioni operative sui limiti di utilizzo dei voucher o buoni di lavoro accessorio previsti dalla vecchia disciplina, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo transitorio fissata al 31 dicembre.
Il decreto. Il d.l. numero 25/2017, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» ha disposto l'abrogazione degli articolo 48, 49 e 50 del d.lgs. numero 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio e ha stabilito che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il messaggio INPS. In considerazione dell’approssimarsi della suddetta data l'INPS, con il messaggio numero 4752, fornisce le indicazioni operative per un corretto utilizzo dei buoni in oggetto l'istituto precisa che quest'ultimi, richiesti entro la data di entrata in vigore del d.l. numero 25/2017, possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre. Il messaggio indica che eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1 gennaio 2018, anche se con data di inizio della prestazione antecedente a questa data, verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. L'INPS, infine, sottolinea che, nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro il 15 gennaio 2018. Fonte lavoropiu.info
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