Polizza assicurativa avvocati: il COA di Bologna aiuta a riordinare le idee

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha messo a punto un documento che affronta le questioni più controverse sottoposte all’attenzione del Consiglio dagli iscritti in tema di assicurazione obbligatoria per gli avvocati. Le FAQ sono state approvate nell’adunanza dello scorso 8 novembre 2017, nell’attesa di vedere se le iniziative parlamentari sollecitate da CNF porteranno all’ auspicata abrogazione dell’obbligo di stipulazione della polizza infortuni.

Le FAQ, predisposte dal Consigliere avv. Lovato e approvate dal Consiglio dell’Ordine nell’adunanza dell’8 novembre, mirano a portare chiarezza in merito ad una tematica piuttosto controversa quello dell’obbligo assicurativo per gli avvocati. Nell’attesa di sapere se le diverse iniziative, sollecitate anche dal CNF, porteranno all’abrogazione dell’obbligo di stipulazione della polizza infortuni, gli avvocati possono trovare nel documento pubblicato dal COA della città emiliana un utile ausilio per sciogliere alcuni nodi controversi. I dubbi più frequenti. Viene ad esempio chiarito che il praticante ed i collaboratori che hanno ricevuto il certificato di compiuta pratica non sono tenuti alla stipula della polizza di responsabilità civile professionale, che l’obbligo assicurativo prescinde dall’anzianità di iscrizione e che la polizza del titolare dello studio assicura per la responsabilità civile anche l’attività dei colleghi collaboratori di studio. In tema di polizza infortuni, il titolare dello studio deve assicurare per gli infortuni i praticanti e i collaboratori non avvocati, non soggetti a copertura INAIL . I praticanti ed i collaboratori non avvocati non hanno invece alcun obbligo assicurativo in proprio, mentre per i collaboratori avvocati vige l’obbligo di stipulare una propria polizza infortuni. Per quanto riguarda la pubblicazione nel sito dell’Ordine, le FAQ ricordano che l’art. 12 l. n. 247/2012, al comma 1, prevede che l’avvocato deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale non, dunque, anche quella per gli infortuni . Al comma 3, prevede che degli estremi delle polizze assicurative sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni e di ogni loro successiva variazione sia data comunicazione al Consiglio dell’Ordine. Al comma 4, prevede che la mancata osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo costituisce illecito disciplinare. La comunicazione al Consiglio dell’Ordine, tramite caricamento degli estremi nell’area riservata del sito, è poi strumentale all’assolvimento dell’ulteriore compito di renderle disponibili ai terzi, previsto dall’art. 5, comma 1, d.m. giustizia del 22 settembre 2016 . Anche gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici sono obbligati a stipulare le polizze per la responsabilità professionale e gli infortuni, come affermato da una nota dell’Ufficio Studi del CNF. In tal caso però considerato che il CCNL di settore già prevede, per l’avvocato dipendente pubblico, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dalla propria attività, il CNF ha ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 12 citato possa ritenersi soddisfatta in caso di sottoscrizione della polizza di cui al CCNL, e che pertanto gli avvocati degli enti pubblici non debbano procedere a ulteriori adempimenti, con la precisazione che le polizze dovranno rispettare, quanto al valore dei massimali, le somme minime fissate dal d.m. giustizia del 22 settembre 2016 .

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