Rintracciabilità degli alimenti: in G.U. il decreto

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017, n. 235, viene introdotto l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sull’etichetta o sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività.

Il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 145 relativo alla Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017, n. 235. Nel dettaglio. Il decreto impone l’indicazione, sull’etichetta o sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2mila e 15mila euro, salvo che il fatto costituisca reato. Le disposizioni del decreto si applicano dal 180esimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro tale termine possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

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