Responsabilità professionale avvocati: obblighi di assicurazione, comunicazione, sanzioni e speranze

L’11 ottobre 2017 è una data che sta turbando i sonni e i portafogli degli avvocati ed infatti, entro quella data diviene obbligatorio stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dalla professione di avvocato che rispetti le condizioni essenziali e i massimali previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016.

Obbligo di stipulazione. L’obbligo di stipulazione delle due forme di assicurazione è stato previsto dall’art. 12 l. n. 247/2012 c.d. legge professionale sia per la responsabilità civile che per gli infortuni. Quanto alla responsabilità civile è bene richiamare l’attenzione anche per i problemi interpretativi che aveva posto nella pratica assicurativa prima di oggi sull’area delle attività coperte. Ebbene, il decreto prevede che la polizza debba coprire a l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali b gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni c la consulenza od assistenza stragiudiziali d la redazione di pareri o contratti e l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 . Rimane opzionale, invece, la scelta di coprire ulteriori attività come, ad esempio, il ruolo di gestore della composizione della crisi da sovraindebitamento. L’aspetto certamente qualificante del decreto è rappresentato dall’art. 2 secondo cui l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza” nonché clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività . Quanto agli infortuni l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL e deve comprendere anche il c.d. infortunio in itinere. Peraltro, proprio con riferimento all’infortunio in itinere non può essere criticata la prassi di ricostruire l’infortunio in itinere secondo le norme che riguardano i lavoratori dipendenti. Ed infatti, il libero professionista a meno di attività evidentemente prive di connessione con l’attività professionale svolge la sua attività” non soltanto quando compie il percorso casa studio che può anche coincidere ovvero casa/studio – tribunale o organismo di mediazione o camera arbitrale, carcere ma anche quando si reca presso un cliente oppure quando partecipa o organizza pranzi o cene di lavoro o eventi o partecipa a corsi di formazione. In altri termini mi pare sarà difficile capire a priori cosa sarà coperto oppure no in caso di sinistro. Obblighi di comunicazione. In base al terzo comma dell’art. 12 degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine ne deriva che l’avvocato dovrà attivarsi – anche secondo le modalità previste dagli ordini territoriali – per comunicare all’Ordine di appartenenza i dati delle polizze assicurative stipulate in adempimento dell’obbligo di legge. Mancata stipula conseguenze. Che cosa potrebbe capitare all’avvocato nel caso di mancata stipula di un contratto di assicurazione? Orbene, oltre all’evidente mancanza di copertura in caso di sinistro, il comma 4 prevede che la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare . Ma v’è di più. Ed infatti, occorre ricordare che il Ministero della Giustizia ha adottato il 25 febbraio 2016 il decreto n. 47 denominato Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense. In base all’art. 2 comma 2 lett. f l’accertamento dell’esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente richiede anche che l’avvocato abbia in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, l. n. 247/2012 e, quindi, non quella per gli infortuni . Ne deriva che in caso di mancata stipulazione di una assicurazione a per gli infortuni vi sarà un’ipotesi di responsabilità disciplinare b per la responsabilità civile vi sarà anche un’ipotesi di cancellazione dall’albo con possibilità che l’avvocato possa – anche dopo la cancellazione – acquisire la polizza e, quindi, essere nuovamente iscritto ex art. 4 d.m 47/2016 . La gara europea del CNF. Da ultimo merita un cenno una situazione che sta lasciando qualche speranza” agli avvocati che l’onere economico derivante dall’obbligo di assicurazione possa essere calmierato”. Una corsa contro il tempo, però il presidente del CNF il 29 settembre 2017 ha diramato una nota ai presidenti degli Ordini e a tutti gli avvocati, con la quale si dava atto che il 22 settembre scorso era stata deliberata l’aggiudicazione della gara europea bandita dal CNF per una polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni. Il CNF aveva anche velocizzato le procedure di gara al fine di fornire un utile e se le condizioni saranno vantaggiose apprezzato intervento. Secondo il consigliere del CNF l’avv. Lucio Del Paggio oltre ad un risparmio sul premio specie per i più giovani e specialmente uno sconto progressivo rapportato al numero degli assicurati di un certo Ordine territoriale le future condizioni dovranno prevedere anche un’estensione delle garanzie coperte come, ad esempio, la garanzia illimitata postuma e non limitata soltanto ai 10 anni nonché la copertura del danno derivante da sinistro informatico” e una facilitazione delle comunicazione prevedendo che sarà la compagnia a comunicare direttamente i dati agli Ordini nonché della stipula che potrà avvenire tramite piattaforma telematica . Si potrebbe quindi avanzare una proposta dal momento che è imminente la scadenza del termine per assicurarsi o adeguare la propria polizza ed è anche imminente la esecutività della aggiudicazione e quindi l’operatività della polizza di maggior favore il termine per adeguarsi non potrebbe essere prorogato da parte del Ministero in modo da poter valutare le condizioni di polizza della compagnia che si è aggiudicata la gara?